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Provvedimento del 26 settembre 2019 [9206442]

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[doc. web n. 9206442]

Provvedimento del 26 settembre 2019

Registro dei provvedimenti
n. 181 del 26 settembre 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 29 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX, rappresentato e difeso dall'avv. XX, ha chiesto di ordinare a Google LLC e a Google Italy S.r.l. la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di alcuni URL collegati ad articoli e ad altre pubblicazioni nei quali il medesimo, anche con riguardo all'attività imprenditoriale svolta, viene posto in relazione a vicende giudiziarie che hanno coinvolto, molti anni prima, componenti della sua famiglia, ma alle quali egli sarebbe rimasto estraneo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, rappresentato che:

negli anni settanta alcuni suoi congiunti hanno costituito una società di distribuzione di articoli per la casa;

gli stessi, alla fine di quegli anni, sono stati coinvolti in procedimenti penali per presunti legami con associazioni criminali di stampo mafioso in esito ai quali uno di essi è stato condannato in via definitiva "per fatti (...) implicanti il coinvolgimento della mafia (…), uscendo dalla compagine societaria", mentre l’altro, nello specifico il padre, veniva assolto nel 1993 con formula piena, "accertando la totale insussistenza di qualsivoglia legame dello stesso con la mafia e/o altre organizzazioni criminose";

nel 2009 la società della quale è socio di maggioranza acquistava il marchio di proprietà dell’impresa in precedenza costituita dai membri della sua famiglia, divenendo, per tale circostanza, oggetto di illazioni circa l’esistenza di possibili legami con organizzazioni criminose;

la permanenza in rete di informazioni, peraltro risalenti nel tempo, nelle quali viene indebitamente associato, esclusivamente in virtù del rapporto di parentela, a vicende penali riguardanti altri soggetti o comunque collegato, senza alcun fondamento, alla criminalità organizzata, reca un grave pregiudizio alla propria reputazione personale e professionale;

le vicende narrate negli articoli e nelle pubblicazioni individuate nell'atto di reclamo non possono comunque ritenersi rispondenti ad un interesse pubblico attuale in quanto risalenti nel tempo e non aggiornate alla luce degli esiti con i quali sono stati definiti i relativi procedimenti giudiziari che hanno peraltro confermato la sua "totale estraneità (...) ai fatti richiamati";

VISTA la nota del 20 dicembre 2018 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale Google ha chiesto una breve proroga del termine di riscontro, in ragione delle numerose richieste di rimozione pervenute nel periodo di riferimento;

VISTA la nota del 21 gennaio 2019 con la quale Google LLC e Google Italy S.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti XX, XX e XX, hanno comunicato:

di non poter aderire alla richiesta di rimozione di due degli URL indicati nell’atto di reclamo – http://www.societacivile.it/... e http://ilbarbieredellabirra.forumfree.it/... – tenuto conto del fatto che, a differenza di quanto asserito dall’interessato, non riguardano le vicende giudiziarie nelle quali sono stati coinvolti i parenti del medesimo, ma rispettivamente:

• condotte poste in essere "nella sua qualità di imprenditore in relazione ad illeciti fiscali e falso in bilancio, perfettamente aggiornate con gli esiti" dei relativi procedimenti;

• "la condanna del reclamante a cinque anni per stupro di gruppo (...) e un ulteriore procedimento del 2014 per estorsione, molestie e fatture false a danno della sua ex segretaria";

che i restanti URL non risultano indicizzati per ricerche effettuate a partire dal nome del reclamante;

VISTA la nota del 30 luglio 2019 con la quale è stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento;

VISTA la nota del 1° agosto 2019 con la quale il reclamante, nel ribadire le proprie richieste, ha rappresentato che:

la circostanza che il riscontro di Google verta, in modo specifico, solo su due dei dieci URL oggetto del presente procedimento implica che la medesima non abbia eccezioni da opporre in ordine alla rimozione dei restanti otto che, peraltro, rimandano a pagine già cancellate dai gestori dei rispettivi portali;

le informazioni reperibili tramite l'URL http://societacivile.it/..., il cui autore è anonimo, "non hanno mai trovato alcun riscontro" in quanto "né il rag. XX, né alcuna società dallo stesso amministrata sono mai stati condannati per falso in bilancio o illeciti fiscali", non potendosi quindi affermare, come invece asserito da Google, "che le vicende descritte nell'articolo siano "perfettamente aggiornate"", tenuto peraltro conto del fatto che si tratta di un articolo risalente a più di dieci anni fa (2003);

la vicenda descritta nella pagina reperibile tramite l'URL http://ilbarbieredellabirra.forumfree.it/... si è conclusa con un'ordinanza di archiviazione pronunciata in suo favore nel 2015, prodotta in allegato alla memoria, da cui discende che l'informazione ivi riportata non risulta aggiornata alla luce degli sviluppi successivi favorevoli all'interessato;

VISTA la comunicazione inviata tramite e-mail in data 17 settembre 2019 con la quale il titolare del trattamento ha:

ribadito le motivazioni dedotte nella precedente memoria con riguardo alla mancata adesione alla richiesta di rimozione dei due URL sopra indicati;

comunicato che, comunque, in ordine all’URL individuato con il n. 4 – http://ilbarbieredellabirra.forumfree.it/... – a seguito di una verifica effettuata successivamente alla presentazione del reclamo, è risultato che il contenuto della relativa pagina sia stato rimosso e di aver, pertanto, provveduto ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento della stessa in corrispondenza del nominativo dell’interessato;

precisato, con riguardo agli ulteriori URL, di aver adottato misure manuali analoghe a quella sopra indicata non avendo individuato il nome del reclamante all’interno delle pagine collegate ad essi;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che con riguardo agli URL indicati nell'atto introduttivo del procedimento, ad eccezione di http://societacivile.it/..., la società resistente ha dichiarato nel corso del procedimento  di avere adottato misure manuali atte ad impedire il posizionamento delle relative pagine tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato;

RITENUTO, pertanto, con riguardo a detti URL, che non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dell’URL http://societacivile.it/..., che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, con riguardo ad esso, che:

il contenuto reperibile per il suo tramite rimanda alla ricostruzione di una vicenda più ampia, risalente al 2003, nell'ambito della quale viene fatto riferimento alla persona dell'interessato, anche nella sua veste di imprenditore, addebitando allo stesso condotte che, sulla base degli elementi a disposizione dell’Autorità, non hanno costituito oggetto di accertamento nell'ambito di procedimenti aperti a suo carico;

tale circostanza, unitamente al notevole lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dell'articolo, implica che l'ulteriore trattamento dei dati dell'interessato mediante la perdurante reperibilità in rete dell'URL contestato appare idoneo a determinare un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda (cfr. punto 8 parte II delle Linee guida);

RITENUTO di dover considerare, con riguardo al citato URL, il reclamo fondato e di dover, per l’effetto, ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di rimuovere lo stesso, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

dichiara il reclamo fondato con riguardo alla richiesta di rimozione dell'URL indicato nella memoria della società resistente con il n. 5 e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, ingiunge a Google LLC di rimuovere lo stesso, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quale risultato di ricerca reperibile in associazione al nominativo dell'interessato;

prende atto delle dichiarazioni rese dalla società resistente relativamente all’avvenuta adozione di misure manuali atte ad impedire il posizionamento dei restanti URL in corrispondenza del nominativo dell’interessato e ritiene, pertanto, che non vi siano i presupposti per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dispone l’iscrizione nel registro di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento nei termini di cui in premessa.

Il Garante, ai sensi dell'art. 157 del Codice, invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 settembre 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianche Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia