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Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 1 marzo 2018 [9117678]

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[doc. web n. 9117678]

Archiviazione di procedimento sanzionatorio - 1 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 125 del 1 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l'Ufficio, con atto n. XX del 21 dicembre 2015 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato al XX (di seguito "XX"), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in XX, C.F. XX, la violazione prevista dagli artt. 18, comma 3, 20 e 162, comma 2-bis,del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO che, dall'esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione, è emerso quanto segue:

- in data 18 maggio 2015, è pervenuta all'Autorità una segnalazione proveniente da diverse organizzazioni non lucrative di utilità sociale e associazioni non-profit con la quale si evidenziava che "il XX nel richiedere alle Regioni che i Centri di procreazione medicalmente assistita inviassero via fax una serie di informazioni ha di fatto ampliato senza base normativa, in totale assenza di motivazioni sostenute da legge, la sua competenza" richiedendo ai predetti centri, fra l'altro, l'identificazione in chiaro con codice fiscale dei donatori";

- in data 10 novembre 2015, il Dipartimento libertà pubbliche e sanità dell'Ufficio del Garante comunicava al XX e ai segnalanti gli esiti dell'istruttoria avviata a seguito della segnalazione evidenziando che "si evidenziava che il XX (XX), in attesa del perfezionamento del Registro nazionale informatizzato dei donatori di cellule riproduttive per fecondazione eterologa di cui all'art. 1, comma 298, l. 190 del 23 dicembre 2014, aveva inviato alle regioni alcune richieste volte ad ottenere, dalle strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento di cellule riproduttive, dati anagrafici e sanitari riferiti ai donatori di gameti e ai nati da procedure di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, in assenza di misure di sicurezza idonee e di cautele adeguate a tutelare l'anonimato degli interessati. Tra i dati anagrafici richiesti figurava, in particolare, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita, la nazionalità di origine, la cittadinanza, la provincia di residenza, lo stato civile, il titolo di studio, la condizione professionale e la posizione professionale dei donatori. Al riguardo, il XX, nei diversi riscontri forniti alla richiesta di informazioni inviata dall'Ufficio del Garante il 1° luglio 2015, ha rappresentato di aver rivisto e modificato le procedure utilizzate per la raccolta dei dati personali dei donatori di gameti [...]. Inoltre, dalla scheda cartacea di raccolta dei dati, oltre alle informazioni identificative in chiaro dei donatori, saranno espunte anche quelle riguardanti lo stato civile, il titolo di studio, la condizione professionale e la posizione professionale";

- dalla documentazione acquisita nel corso dello svolgimento dell'istruttoria sopra descritta è altresì emerso che, con riferimento alle richieste di dati personali dei donatori di gameti, il XX ha ricevuto 10 comunicazioni di donazioni da sette diversi centri di procreazione medicalmente assistita, per un totale di n. 58 donatori dei quali sono stati trasmessi, dai centri di procreazione medicalmente assistita  al XX, i dati anagrafici;

RILEVATO che con il citato atto del 21 dicembre 2015 è stata contestata dall'Ufficio del Garante a XX, ai sensi dell'art.162, comma 2-bis, del Codice, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 3, e 20 del Codice, per aver effettuato "un trattamento di dati personali e sanitari in assenza di una norma di legge o di regolamento che espressamente lo preveda";

VISTO il rapporto amministrativo redatto ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale risulta non essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per la violazione contestata;

LETTE le memorie difensive presentate dal XX il 14 gennaio 2016 e le dichiarazioni rese in sede di audizione svolta presso il Garante il 4 luglio 2016, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che la condotta tenuta nel caso di specie dal XX non è risultata conforme alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 298, della legge n. 190/2014, ai sensi del quale "Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al XX in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori"; i dati anagrafici dei donatori dovevano, pertanto, essere comunicati mettendo in atto adeguate procedure di crittografia o utilizzando comunque altri sistemi in grado di garantire il soddisfacimento della volontà del legislatore, sia per ciò che concerne le modalità di trasmissione dei predetti dati (non essendo rispondente al predetto scopo l'utilizzo di fax o di comunicazioni telefoniche in chiaro, così come richiesto dal XX ai singoli centri di procreazione medicalmente assistita), sia per quanto riguarda la conservazione dei medesimi;

RITENUTO, però, che la contestazione contenuta nel verbale non corrisponde appieno al fatto sopra descritto; al XX è stato, infatti contestata l'assenza di una norma che consenta al medesimo il trattamento dei dati personali e sanitari relativi ai donatori, mentre, come visto, tale norma sicuramente vige (il già citato art. 1, comma 298, della legge n. 190/2014), ma non sono state rispettate le garanzie di anonimato ivi previste;

RILEVATO che in sede di ordinanza ingiunzione non è consentito irrogare sanzioni per un fatto diverso da quello contestato; secondo la giurisprudenza assolutamente consolidata sul punto, infatti, è ben possibile per la p.a. dare al fatto una ricostruzione giuridica diversa (quindi ricondurre il fatto contestato a norme differenti da quelle individuate in sede di contestazione), o anche valutare il fatto in modo nuovo e differente rispetto alla contestazione, purché esso resti il medesimo, senza alcuna successiva modificazione. Come ha chiarito la Suprema Corte, "sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata … tutte le volte in cui la sanzione venga irrogata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, che sia diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo" (Cass. Sez. II, sent. n. 9790/2011; cfr. anche  Cass. Sez. II, sent. n. 4725/2016 e Cass. Sez. II, sent. n. 18883/2017). In buona sostanza, il rispetto della regola della corrispondenza tra contestazione e condanna esige "che tutti indistintamente gli elementi materiali costitutivi della fattispecie astratta che l'ordinanza-ingiunzione dichiara essere stata consumata dall'autore dell'illecito siano stati contestati all'interessato" (Cass. Sez. I, sent. n. 6838/1995), eventualità non realizzabile nel caso di specie, in quanto la condotta che si dovrebbe ascrivere al XX in sede di ordinanza ingiunzione non corrisponderebbe affatto a quella oggetto della originaria contestazione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

DISPONE

di archiviare il procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa, di cui all'atto n. XX del 21 dicembre 2015, notificato in pari data mediante posta elettronica certificata, nei confronti del XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei termini di cui in motivazione

Roma, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia