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Estizione del procedimento sanzionatorio - 7 marzo 2019 [9116761]

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[doc. web n. 9116761]

Estizione del procedimento sanzionatorio - 7 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 57 del 7 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO, come riportato nella nota n. 14858/125905 del 17 maggio 2018 dell’Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante), che il XX c.f.: XX, con sede legale in XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato sul proprio sito internet www.... un atto di citazione, avverso le delibere assunte dal medesimo XX, contenente i dati personali di tutti gli attori (circa 31 persone), senza aver loro reso l’informativa in violazione dell’art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice) e senza aver acquisito il loro consenso in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 17191/125905 del 6 giugno 2018 con cui è stata contestata al XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, per non aver reso l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice, nonché la violazione amministrativa  prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 23, per aver pubblicato sul proprio sito internet un atto di citazione contenente i dati personali degli attori, senza aver acquisito il loro consenso, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell’Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 17 luglio 2018 inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il XX ha rappresentato che:

- “l’applicazione della sanzione costituisce una violazione del principio del ne bis in idem … posto che il presunto mancato consenso non può che costituire altro che la logica conseguenza di mancata sottoposizione di specifica informativa agli interessati ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003”;

- “l’applicazione dell’art. 162 comma 2 bis è illegittima in quanto in fatti in parola sono assolutamente privi di rilevanza penale, non essendo dunque integrata la fattispecie di cui all’art. 167 del Codice ivi richiamata, la quale disciplina il trattamento illecito dei dati”;

- “l’atto di citazione pubblicato in modo asseritamene illegittimo ha ad oggetto la delibera … nella documentazione giudiziale in questione, tuttavia, non era presene alcuna istanza di oscuramento, anonimizzazione, né altro che potesse portare alla volontà di non dare comunicazione degli atti di causa”, per cui ha ritenuto di aver agito in “perfetta buona fede”;

- “la circostanza che il XX abbia tra i propri obblighi statutari quello di difendere i consorziati in giudizio … rende evidente la carenza della necessità di una specifica informativa e del conseguimento di un apposito consenso, ritenendosi integrato quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 196/2003”;

- infine, la parte richiede l’applicazione del minimo edittale della sanzione prevista;

VISTO il verbale dell’audizione della parte redatto in data 12 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità del XX in relazione alla contestazione in argomento; con riferimento all’asserita violazione del principio del ne bis in idem, si rappresenta che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in quanto gli obblighi di fornire l’informativa agli interessati, e di acquisirne il consenso, costituiscono due fattispecie autonome, sancite da due distinte disposizioni del Codice, rispettivamente gli artt. 13 e 23, per cui la relativa inosservanza è espressione di due diverse condotte omissive con un differente disvalore, sanzionate per un diverso importo dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice; in relazione alla contestata applicazione dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice “in quanto in fatti in parola sono assolutamente privi di rilevanza penale”, si evidenza che tale la disposizione prevede che venga “altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso” la sanzione amministrativa pecuniaria, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta; quanto alla assenza di specifiche indicazioni da parte degli interessati ed alla sussistenza di obblighi stabiliti nell’atto statutario, che hanno portato il XX ad agire “in perfetta buona fede”, si rileva che l’avvenuta diffusione dei dati personali di tutti gli attori citati nell’atto di citazione non rientra tra gli obblighi connessi alla rappresentanza dei consorziati in sede giudiziaria, né rileva la mancata espressione di un orientamento degli stessi in ordine a tale operazione di trattamento, sia perché gli interessati ben avrebbero potuto ignorare l’intenzione di procedere in tal senso da parte del XX, sia perché quest’ultimo, quale titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f, e 28, del Codice), è comunque tenuto ad applicare correttamente la disciplina. Pertanto, anche sulla scorta di quanto appena argomentato, si evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto, la richiamata disciplina di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981 risulta inapplicabile al caso di specie, atteso che l´errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando esso risulti incolpevole (Cass. Civ. sez. I del 21 febbraio 1995 n. 1873; Cass. Civ. sez II del 13 marzo 2006, n. 5426). Nel caso di specie non ricorre alcun elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto che non potesse essere ovviato dall´interessato con l´ordinaria diligenza; per tali ragioni, deve confermarsi la responsabilità del XX in ordine alle violazioni contestate;

RILEVATO, pertanto, che il XX ha pubblicato sul proprio sito internet www.... un atto di citazione, avverso le delibere assunte dal medesimo XX, contenente i dati personali di tutti gli attori (circa 31 persone), senza aver loro reso l’informativa in violazione dell’art. 13 del Codice e senza aver acquisito il loro consenso in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso in esame ricorrano le condizioni, per entrambe le violazioni contestate, per applicare l’art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 161 del Codice in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, è stabilito nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) e l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 162, comma 2-bis del Codice in combinato disposto con l’art. 164-bis, comma 1, è stabilito nella misura di euro 4.000,00 (quattromila), per un importo complessivo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento);

TENUTO CONTO del fatto che il XX  ha ritenuto erroneamente di potersi avvalere della facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito Regolamento), atteso che il citato articolo, al comma 1, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i soli procedimenti sanzionatori avviati, con l’adozione del verbale di contestazione, in data antecedente al 25 maggio 2018. Nel caso che ci occupa, la violazione è stata accertata con verbale di contestazione elevato in data 6 giugno 2018, dunque successivamente a quella di applicazione del Regolamento;

PRESO ATTO che il XX, con nota 35086/125905 del 30 novembre 2018 ha comunicato all’Autorità l’avvenuta liquidazione, per un importo pari a euro 6.400,00 (seimilaquattrocento), della definizione agevolata, ai sensi del citato art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, delle due sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato verbale di contestazione;

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo della sanzione quantificato con l’odierno provvedimento in euro 6.400,00 (seimilaquattrocento)deve essere decurtato dell’importo di euro 6.400,00 (seimilaquattrocento) versato dal XX e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria risulta già pagata nel suo intero ammontare;

PRESO ATTO dell’estinzione del procedimento sanzionatorio;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO’ PREMESSO

dichiara estinto il procedimento sanzionatorio nei confronti del XX, c.f.: XX con sede legale in XX, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia