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Parere sullo schema di d.P.R. in tema di "Sportello telematico dell'automobilista" - 14 marzo 2019 [9106322]

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[doc. web n. 9106322]

Parere sullo schema di d.P.R. in tema di "Sportello telematico dell'automobilista" - 14 marzo 2019

Registro dei provvedimenti
n. 59 del 14 marzo 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito Codice);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358, che ha introdotto lo "Sportello telematico dell'automobilista" (di seguito semplicemente “STA”) allo scopo di semplificare i procedimenti relativi alla immatricolazione, reimmatricolazione, trasferimento della proprietà e cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi assoggettati al regime dei mobili registrati e iscritti nel Pubblico registro automobilistico (di seguito semplicemente “PRA”).

Lo STA è presente presso tutti gli Uffici della Motorizzazione Civile, presso tutti gli Uffici Provinciali dell'Automobile Club d'Italia  che gestiscono il PRA, nonché presso le delegazioni dell'ACI e le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che hanno ottenuto la necessaria abilitazione. Lo STA poteva essere attivato mediante un collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o con il sistema informativo dell'ACI, per il rilascio contestuale sia dei documenti di circolazione sia del certificato di proprietà.

Con il successivo decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della legge-delega n. 124 del 2015, sono state introdotte due novità importanti. In particolare, è stato istituito il documento unico di circolazione e di proprietà (già "carta di circolazione" ora “documento unico”) per i veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati, superando in questo modo la necessità che il cittadino debba richiedere il rilascio di due documenti distinti (carta di circolazione e certificato di proprietà).

In tale documento unico devono essere annotati, tra l'altro, anche i dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e, in particolare, alla sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla loro proprietà e sulla loro disponibilità, annotati presso il PRA, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (art. 1, comma 3, d.lgs. n. 98/2017).

Inoltre, il medesimo decreto legislativo, nel modificare l'articolo 93, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), ha previsto che gli adempimenti amministrativi per il rilascio della carta di circolazione sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene ora individuato quale centro unico di servizio,  attraverso   il   sistema informativo  del  Dipartimento   stesso  (Centro elaborazione  dati  - CED) (art. 5, comma 1, lett a), n. 3, d.lgs. n. 98/2017).

RILEVATO

2. Lo schema di decreto in esame è volto ad introdurre norme di coordinamento tra le nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 98 del 2017 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 tenuto conto, in particolare, del ruolo di “centro unico di servizio” affidato adesso al Dipartimento per i trasporti.

A tal fine, lo schema di decreto è strutturato in un unico articolo (l’art. 2 contiene esclusivamente le “Disposizioni finali”) che reca le modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. d), apporta modifiche all’art. 4 del d.P.R. n. 358 del 2000 rinominato adesso "Procedure e adempimenti" e ridefinisce il procedimento per  il rilascio  della carta di circolazione, che sarà gestito interamente in via telematica.  Lo STA, ricevuta  la domanda di emissione di tale documento unico e accertata l'identità del richiedente, il pagamento degli importi dovuti, la completezza della documentazione presentata nonché la conformità alla normativa, provvede alla formazione del "fascicolo digitale" e lo trasmette al CED del Dipartimento. Il CED, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA, consente  allo STA la stampa del documento unico.

L’art. 1, comma1, lett. e), introduce l'articolo 4-bis "Fascicolo digitale" il quale statuisce che gli STA provvedono alla formazione del fascicolo digitale sopracitato, al fine di consentire la gestione in via telematica degli adempimenti amministrativi connessi alla immatricolazione, alla reimmatricolazione e ai passaggi di proprietà dei veicoli e al conseguente rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, nonché degli adempimenti relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi.

L’art. 1, comma 1, lett. f), riscrive l’art. 5 "Trasmissione del fascicolo digitale", prevedendo in capo allo STA l'obbligo di trasmissione del fascicolo digitale, in via telematica al predetto CED, superando l’obbligo attualmente previsto di consegnare agli sportelli i fascicoli cartacei.

Infine, l’art. 1, comma 1, lett. i), introduce correttivi all’art. 10 del d.P.R. n. 358/2000 prevedendo che le modalità di interconnessione e le relative procedure necessarie al funzionamento dello STA, e quindi al rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, siano definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'ACI, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese del settore della consulenza automobilistica.

RITENUTO

3.1. Il trattamento di dati personali effettuato in applicazione del decreto coinvolge una molteplicità di soggetti e prevede una interconnessione tra banche dati pubbliche.

Al riguardo, ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, si invita l’Amministrazione ad identificare con precisione i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali, definendone chiaramente le rispettive attribuzioni anche rispetto all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, in particolare quella di titolare o contitolare e di responsabile del trattamento (art. 4, par. 1, punto 7 del Regolamento, del quale, in linea generale, si raccomanda il richiamo nel preambolo del decreto unitamente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali).

Nello schema di decreto in esame, infatti, si intuisce il ruolo centrale attribuito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre è opportuno definire e chiarire meglio il ruolo dell’Aci, degli altri operatori dello STA e dei concessionari della riscossione abilitati, tra l’altro, a comunicare le informazioni concernenti gli eventuali fermi amministrativi (secondo quanto previsto dall’art 2, comma  7 del d.lgs. n. 98/17). Lo schema va pertanto integrato individuando in modo puntuale i vari soggetti coinvolti nel trattamento e le funzioni assunte sotto il profilo della protezione dei dati.

3.2 Il trattamento dei dati personali posto in essere per il rilascio del “documento unico” comporta lo scambio di dati personali su larga scala (dovrebbero essere circa 10 milioni i documenti rilasciati in un anno, come indicato nella relazione AIR); si rende quindi necessario individuare appropriate misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza degli stessi (cfr. artt. 32 e 6, comma 3, lett. b), del Regolamento).

Dovranno pertanto essere regolate puntualmente le specifiche misure atte a garantire l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, nonché la qualità dei dati e la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai medesimi in caso di incidente fisico o tecnico.

In particolare, l’adozione delle suddette misure è essenziale in relazione al fascicolo digitale (cfr. art. 4-bis), considerata la presenza in esso di dati relativi alla situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli e, in particolare, alla sussistenza di privilegi e di ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei medesimi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo (art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. n. 98/2017). Si raccomanda, inoltre, l’adozione di tali misure anche con riferimento ai canali di trasmissione utilizzati negli scambi informativi fra i diversi soggetti (art. 5 come modificato dallo schema di decreto in esame).

Le predette misure dovranno auspicabilmente essere individuate nello schema di decreto in esame o comunque nell’atto ministeriale, da adottare previo parere del Garante, con il quale saranno definite le "modalità di interconnessione e la relative procedure necessarie al funzionamento dello STA" (art. 10 d.P.R.  n. 358 del 2000 come modificato dallo schema di decreto in esame).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini di cui in motivazione sullo schema di d.P.R. recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le osservazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2.

Roma, 14 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia