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Ordinanza ingiunzione - 2 febbraio 2019 [9100784]

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[doc. web n. 9100784]

Ordinanza ingiunzione -  2 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 2 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che, sulla base degli elementi acquisiti nell’ambito di un controllo amministrativo eseguito in data 10 maggio 2018 presso l’esercizio commerciale denominato “XX”, sito in Verona, via XX, la Questura di Verona accertava che la signora XX, nata a XX (XX) il XX, C.F. XX, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, effettuava un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, di seguito “Codice”) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, installato presso il suddetto locale, composto da quattro telecamere, di cui tre posizionate all’interno del locale e una all’esterno. A fronte del trattamento dei dati personali così effettuato, risultava che le immagini registrate per mezzo del suddetto impianto risalivano a 12 giorni prima, ovvero a un periodo di tempo superiore a quello massimo (7 giorni) previsto dal Garante con il provvedimento sulla videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680];

VISTO il verbale n. 34/2018 del 27 giugno 2018, che qui si intende integralmente richiamato, con cui è stata contestata a XX, in qualità di titolare dell’impresa individuale, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice, in relazione all’art. 154, comma 1, lett. c), e al punto 3.4 del citato provvedimento generale sulla videosorveglianza, per aver conservato le immagini raccolte e registrate con il predetto sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello stabilito dal Garante, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che, per gli effetti previsti dall’art. 17 della legge n. 689/1981 in ordine alla definizione in via breve dei procedimenti sanzionatori, dai riscontri effettuati dall’Ufficio mediante verifiche sui tabulati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi ai pagamenti delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione dei dati personali, non risulta che la parte si sia avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981; 

VISTI gli scritti difensivi del 1° agosto 2018, inviati ai sensi dell’art. 18 della n. 689/1981, con cui la parte ha precisato di aver rilevato l’attività commerciale con contratto di affitto d’azienda in data 1.5.2014 e che, relativamente all’impianto di videosorveglianza, installato dal precedente gestore, aveva chiesto e ottenuto l’autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Quanto alla violazione contestata, la parte ha osservato che la disposizione contenuta nel provvedimento generale sulla videosorveglianza, che si presume essere violata, in realtà non contiene alcun riferimento a un periodo temporale entro cui conservare le immagini registrate e, pertanto, che nessun illecito amministrativo le può essere addebitato. La parte ha, altresì, osservato come nel verbale di contestazione non venga indicato “se all’atto della verifica siano stati rinvenuti filmati archiviati per più di dodici giorni, limitandosi, infatti, solo a fare presente che vi era “un sistema di archiviazione di immagini” che di per sé non è lesivo del dato personale e dunque non è sufficiente a violare la norma richiamata”;

LETTO il verbale di audizione del 30 ottobre 2018, in cui la parte ha ribadito quanto già dichiarato negli scritti difensivi, chiedendo l’archiviazione del procedimento sanzionatorio o, in subordine, l’applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale ulteriormente ridotta a due quinti, ai sensi dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità della parte in relazione a quanto contestato, in quanto la titolarità del trattamento dei dati personali ricade unicamente sulla parte, che difatti utilizza e dispone dell’impianto in piena autonomia, ancorché questo sia stato installato dal precedente proprietario. Ciò posto, si evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto, il provvedimento sulla videosorveglianza, adottato ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, al punto 3.4, prescrive che, nel rispetto del principio di proporzionalità, la conservazione delle immagini registrate deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla loro rilevazione, e che può essere ammesso un periodo più ampio (in ogni caso non superiore a 7 giorni), in considerazione di particolari esigenze. Nel caso di specie, si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto, il verbale di contestazione contiene un chiaro riferimento al fatto che, nel corso delle operazioni di accertamento svoltesi presso il locale della sig.ra XX in data 10 maggio 2018, era stato possibile consultare delle immagini, registrate per mezzo delle videocamere, che risalivano a 12 giorni prima. Tale circostanza, supportata da idonei elementi probatori, conferma la sussistenza dell’illecito amministrativo imputabile alla parte;

RILEVATO, pertanto, che la sig.ra XX risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-ter, del Codice, per aver conservato immagini registrate dal proprio sistema di videosorveglianza per un tempo superiore a quello prescritto dal Garante al punto 3.4 del Provvedimento generale in materia di videosorveglianza;

VISTO l’art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell’art. 154, comma 1, lett. c), del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

TENUTO CONTO del fatto che la parte ha ritenuto erroneamente di potersi avvalere della facoltà di definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 18 del d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679” (in GU Serie Generale n. 205 del 04-09-2018). Tale articolo, al comma 1, prevede che possano essere oggetto di definizione agevolata i soli procedimenti sanzionatori avviati, con l’adozione del verbale di contestazione, in data antecedente al 25 maggio 2018. Nel caso che ci occupa, la violazione è stata accertata con verbale di contestazione elevato in data 27 giugno 2018, dunque successivamente a quella di applicazione del Regolamento UE 2016/679, avvenuta in data 25 maggio 2018;

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo della sanzione quantificato nella misura minima di euro 12.000,00 (dodicimila) deve essere decurtato dell’importo di euro 60,00 (sessanta) versato dalla parte e che pertanto l’ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura minima di euro 11.940,00 (undicimilanovecentoquaranta);

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 11.940,00 (undicimilanovecentoquaranta);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a XX, nata a XX (XX) il XX, C.F. XX, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, di pagare la somma di euro 11.940,00 (undicimila novecento quaranta) per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 11.940,00 (undicimila novecento quaranta) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia