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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Semplice s.r.l.  - 21 giugno 2018 [9038695]

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[doc. web n. 9038695]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Azienda Semplice s.r.l.  - 21 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 391 del 21 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 28152/97907 del 12 ottobre 2015 (notificato in pari data mediante posta elettronica certificata), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla società Azienda Semplice s.r.l. (oggi Azienda Semplice s.r.l. in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Portici (NA), via III Traversa Privata Sapio n. 14/E, C.F. 06843991214, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 23, 161, 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”); rilevato che con il medesimo atto l’Ufficio ha individuato la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito Tim), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Gaetano Negri n. 1, C.F. 00488410010, quale soggetto obbligato in solido per la contestata violazione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 689/1981;

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- il Garante ha adottato un  provvedimento, n. 503 del 1° ottobre 2015 (in www.gpdp.it, doc. web n. 4449190), nei confronti di Azienda Semplice, a conclusione di un procedimento avviato a seguito di una segnalazione nella quale un interessato lamentava l’illecito trattamento dei propri dati personali al fine di effettuare comunicazioni promozionali, relative a prodotti e servizi di Tim, verso la propria utenza telefonica residenziale riservata;

- dagli accertamenti svolti dall’Ufficio, era emerso che le chiamate indesiderate erano state effettuate da utenze all’epoca intestate ad Azienda Semplice; tuttavia, in una nota del 20 luglio 2015 la predetta società, anche esibendo una comunicazione di Tim, aveva evidenziato che, nel periodo indicato nella segnalazione, la propria utenza telefonica non aveva generato traffico in uscita;

- ulteriori approfondimenti consentivano di accertare che le chiamate di cui alla segnalazione risultavano presenti nei tabulati di traffico telefonico in entrata dell’utenza del segnalante e provenienti proprio da Azienda Semplice; quanto all’utenza chiamante, Tim, con nota del 17 settembre 2015 evidenziava che il numero indicato nella segnalazione “era il numero attraverso il quale il Cliente [Azienda Semplice] intendeva apparire verso l’esterno (centralino) […]”. Il traffico uscente di Azienda Semplice risultava regolarmente registrato su una diversa linea telefonica, che non corrispondeva a quella mostrata al segnalante al momento delle chiamate;

- con il provvedimento n. 503 del 1° ottobre 2015 si accertava che i trattamenti di dati personali finalizzati all’effettuazione delle chiamate promozionali ad opera di Azienda Semplice erano stati svolti senza aver fornito al segnalante l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e senza che lo stesso avesse rilasciato il prescritto consenso, ai sensi del successivo art. 23; al riguardo deve evidenziarsi che, con nota del 21 luglio 2015, Tim aveva dichiarato che l’utenza telefonica del segnalante non risultava “inserita nelle liste di contattabilità di Telecom Italia per azioni commerciali verso potenziali clienti”. La responsabilità circa la scelta di contattare il segnalante doveva pertanto ascriversi ad Azienda Semplice;

- l’Ufficio provvedeva pertanto a contestare ad Azienda Semplice le violazioni sopra indicate, con atto del 12 ottobre 2015, notificato in pari data;
- con riferimento alla predetta contestazione Azienda Semplice depositava memorie difensive, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, in data 11 novembre 2015 e contestualmente richiedeva audizione innanzi al Garante; 

- il 14 dicembre 2015 Azienda Semplice procedeva anche al pagamento in misura ridotta delle sanzioni contestate con l’atto del 12 ottobre 2015. Di tale pagamento l’Ufficio non teneva conto, perché effettuato fuori dal termine decadenziale (spirato l’11 dicembre 2015) di sessanta giorni rispetto alla notifica dell’atto di contestazione, previsto dall’art. 16 della legge n. 689/1981 e perché in contrasto con la precedente scelta della società di proseguire nel procedimento sanzionatorio presentando memorie difensive e richiedendo di essere ascoltata dall’Autorità;

- in data 5 dicembre 2016 si svolgeva l’audizione del legale di Azienda Semplice, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che con il citato atto del 12 ottobre 2015 sono state contestate a Azienda Semplice s.r.l. in liquidazione:

a) ai sensi dell’art. 161 del Codice, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13, per aver svolto trattamenti finalizzati all’effettuazione di comunicazioni telefoniche promozionali al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, non presente negli elenchi telefonici pubblici, senza aver reso la necessaria informativa;

b) ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del Codice, per aver svolto i predetti trattamenti senza avere acquisito il consenso dell’interessato; 

LETTI gli scritti difensivi del 11 novembre 2015 e il verbale di audizione del 5 dicembre 2016, che qui si intendono integralmente richiamati e che, in sintesi, rappresentano che “le due telefonate imputate ad Azienda Semplice sono state effettuate il medesimo giorno con un intervallo temporale di pochi secondi l'una dall'altra, pertanto, è ragionevole presumere che la prima chiamata effettuata per errore sia andata persa per interruzione tecnica e la seconda - stante la presenza della numerazione in memoria - sia partita in automatico tramite il tasto ripeti. Siffatte considerazioni confortano la tesi dell'errore incolpevole sul fatto, in primis, poiché l'operatore ha agito con la coscienza e volontà di comporre una delle numerazioni presenti in lista, quindi, con la convinzione di tenere un contegno lecito onde l'evento prodottosi è ascrivibile unicamente a errore umano scusabile. Secondariamente, le caratteristiche del descritto errore rivelano ex se l'imprevedibilità del medesimo di conseguenza la non imputabilità dello stesso alla comparente per omesso controllo e/o mancata predisposizione delle misure minime di cui sopra. Sul punto si ritiene opportuno precisare come i controlli periodici cui Azienda Semplice è sottoposta a cura della mandante concernenti il corretto svolgimento dell'attività in oggetto abbiano ad oggi sempre avuto riscontri pienamente favorevoli. Alla luce di quanto dedotto, nel caso di specie paiono siano intervenuti, propriamente, gli elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta. Di conseguenza, è configurabile l'esimente della " buona fede " risultando, di fatto, avvalorato che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde alcun rimprovero può essergli mosso”.

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra, per le motivazioni di seguito riportate:

a) è emerso dal procedimento amministrativo avviato a seguito della segnalazione circa le chiamate indesiderate che promuovevano servizi di Tim, che tali comunicazioni sono state effettuate da Azienda Semplice, la quale, pur consentendo al soggetto chiamato di visionare sul proprio schermo l’identificativo del chiamante, forniva al medesimo un’informazione non corretta in ordine all’effettiva utenza dalla quale partiva la comunicazione, in ragione del fatto che la società si avvaleva di un centralino non corrispondente ad un’utenza fisica e quindi di una numerazione “virtuale”;

b) la società, dopo aver negato, nel corso dell’istruttoria, di aver effettuato le predette chiamate, in seguito ha sostanzialmente ammesso le condotte evidenziando che i contatti sarebbero stati frutto di errori di composizione manuale delle numerazioni da contattare, invocando l’esimente della buona fede;

c) con riferimento a tale osservazione difensiva non può riconoscersi l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell’agente quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore, infatti, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2001, n. 7603). Nel caso in argomento, in primo luogo, non appare provato che i contatti nei confronti del segnalante siano avvenuti in luogo di chiamate che dovevano essere effettuate nei confronti di altre utenze presenti nelle liste fornite da Tim ad Azienda Semplice. Inoltre, non risulta che Azienda Semplice abbia operato con la raccomandata diligenza, poiché ha predisposto un sistema di contatto delle utenze telefoniche che si basa, stando alle dichiarazioni della società, sulla composizione manuale dei numeri da parte dell’operatore, sistema che può generare, di tutta evidenza, errori e chiamate indesiderate;

d) deve pertanto confermarsi la responsabilità di Azienda Semplice in ordine alle violazioni contestate e, al riguardo, non si può tenere conto, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, del pagamento in misura ridotta, effettuato successivamente rispetto al deposito degli scritti difensivi e alla richiesta di audizione e comunque oltre il termine decadenziale indicato dall’art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, quindi, che Azienda Semplice s.r.l. in liquidazione, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice: 

a) la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del Codice, sanzionata dall’art. 161,  per aver svolto trattamenti finalizzati all’effettuazione di comunicazioni telefoniche promozionali al numero di utenza telefonica fissa del segnalante, non presente negli elenchi telefonici pubblici, senza aver reso la necessaria informativa;

b) la violazione delle disposizioni di cui all’art. 23 del Codice, sanzionata dall’art. 162, comma 2-bis, per aver svolto i predetti trattamenti senza avere acquisito il consenso dell’interessato; 

VISTI gli artt.: 

- 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 con la sanzione da 6.000 a 36.000 euro;

- 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167, fra cui figurano anche quelle di cui all’art. 23, con la sanzione da 10.000 a 120.000 euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le violazioni risultano connotate da elementi specifici, avuto riguardo al tentativo di non consentire una corretta identificazione dell’utenza chiamante e quindi di sottrarsi alle responsabilità connesse all’illecito trattamento;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve evidenziarsi che la società non risulta aver modificato le proprie prassi operative e, in particolare, le modalità di contatto dei destinatari delle chiamate promozionali, che, sulla scorta di quanto dichiarato dalla società stessa, avrebbero generato errori e quindi telefonate indesiderate;

c)  circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio abbreviato d’esercizio per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di:

- euro 18.000 (diciottomila), per la violazione di cui all’art. 161 del Codice;

- euro 30.000 (trentamila), per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice;

RITENUTO di dover individuare, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 689/1981, Telecom Italia S.p.A. quale obbligato in solido con l’autore delle violazioni al pagamento della somma da questo dovuta;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Azienda Semplice s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Portici (NA), via III Traversa Privata Sapio n. 14/E, C.F. 06843991214, e a Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Gaetano Negri n. 1, C.F. 00488410010, quest’ultima in qualità di obbligato in solido, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) quale importo residuo della somma di euro 48.000,00 (quarantottomila), tenuto conto della somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) già versata in data 14 dicembre 2015, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 16 (sedici) rate mensili dell’importo di euro 1.000,00 (mille) ciascuna;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila), secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia