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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Faiella Nicola s.r.l. - 14 giugno 2018 [9038522]

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[doc. web n. 9038522]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Faiella Nicola s.r.l. - 14 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 383 del 14 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, con verbale n. 94/2017 del 30 novembre 2017 (notificato il 12 dicembre 2017), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato alla Faiella Nicola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torre del Greco (NA), viale Europa, n. 40, C.F. 03687501217, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 33, 37, 154, comma 1, lett. c), 161, 162, commi 2-bis e 2-ter, e 163 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- a seguito di accertamento ispettivo svolto dalla Guardia di finanza presso la sede della società l’8 e 9 novembre 2017, è stato rilevato che Faiella Nicola s.r.l., che svolge attività di gestione di servizi ambientali (raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti) e servizi complementari alla salvaguardia ambientale, svolge trattamenti di dati personali utilizzando, tra l’altro, un sistema di geolocalizzazione installato su gran parte della flotta di automezzi di cui la società dispone, e un sistema di videosorveglianza  composto da n. 4 telecamere poste nel cortile esterno di accesso agli uffici societari, n. 2 monitor collocati all’interno degli uffici e un impianto di videoregistrazione.;

- con riferimento al sistema di geolocalizzazione, la società ha rappresentato che lo stesso è stato fornito da Visirun S.p.A. (già Mobivision) ed è stato installato su 13 automezzi nel 2012;

- la finalità del trattamento effettuato mediante il sistema di geolocalizzazione è “legata al trasporto dei rifiuti ed all’iscrizione obbligatoria al SISTRI [Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti] nonché alla tutela delle persone e dei beni, dato il forte tasso di criminalità presente nei territori ove sono presenti i nostri clienti”;

- in base alle dichiarazioni della società, i dipendenti hanno ricevuto un’informativa orale sulle caratteristiche dell’impianto di geolocalizzazione e gli stessi hanno frequentato corsi di formazione per il corretto utilizzo dei terminali del sistema;

- sempre con riferimento alla geolocalizzazione, la società non ha presentato la notificazione al Garante e non risulta aver designato il soggetto fornitore del sistema quale responsabile del trattamento, così come prescritto nel provvedimento n. 370 in materia di sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro, adottato dal Garante il 4 ottobre 2011 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1850581);

- con riferimento all’impianto di videosorveglianza, non risulta che la società abbia fornito l’informativa nelle forme semplificate previste dal provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante l’8 aprile 2010 (in www.gpdp.it, doc. web n. 1712680);

- con riferimento al complesso dei trattamenti, e quindi anche a quelli relativi alle mansioni amministrative, alla reception e alla contabilità, la società non ha provveduto alla designazione degli incaricati del trattamento;

RILEVATO che con il citato atto del 30 novembre 2017 è stata contestata a Faiella Nicola s.r.l.:

a) ai sensi dell’art. 161 del Codice, la violazione delle disposizioni in materia di informativa di cui all’art. 13, con riferimento ai trattamenti effettuati mediante un sistema di geolocalizzazione;

b) ai sensi dell’art. 162, comma 2-ter, del Codice, l’inosservanza delle prescrizioni di un provvedimento del Garante adottate in base alle disposizioni di cui all’art. 154, comma 1, lett. c);

c) ai sensi dell’art. 163 del Codice, l’inosservanza delle disposizioni in materia di notificazione di cui agli artt. 37 e 38;

d) ai sensi dell’art. 161 del Codice, la violazione delle disposizioni in materia di informativa di cui all’art. 13, comma 3,  e al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza adottato dal Garante l’8 aprile 2010;

e) ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e alle regole n. 1-11, 12-14, 15, 27 e 28 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

VISTO il rapporto relativo all’atto di contestazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta per le violazioni di cui ai punti a), b) c) e d); rilevato altresì che per la violazione di cui al punto e) non è previsto il pagamento in misura ridotta;

LETTI gli scritti difensivi del 10 gennaio 2018 e il verbale di audizione di Faiella Nicola s.r.l. del 29 maggio 2018, che qui si intendono integralmente richiamati e che, in sintesi, rappresentano:

a) “con il "RILIEVO l", è stata contestata un'asserita omessa o inidonea informativa ex artt. 13 e 161 del d.lgs. n. 196/2003 da parte della "FAIELLA NICOLA S.r.l" nella sua qualità di "titolare" del trattamento dei dati personali" in quanto "mediante il sistema di "geolocalizzazione" installato a bordo di n. 13 automezzi aziendali, non rilascia ai dipendenti, addetti alla guida dei predetti veicoli, una idonea informativa […]. Al riguardo, si evidenzia anzitutto che dal contratto stipulato con Visirun (ex Mobivision), l'effettivo titolare del trattamento dei dati era quest'ultima. […]. Anche sotto il profilo tecnico, la Visirun detiene i dati relativi alla geolocalizzazione, senza comunicarli a terzi, per un periodo di 12 mesi. La scrivente Società, pertanto, non detiene alcun dato ed ha semplicemente accesso al servizio offerto da Visirun, In coerenza con tale impostazione, l'art. 7 dell'informativa allegata al contratto con Visirun prevedeva espressamente che "Mobivision (ora Visirun) ha assolto gli obblighi di legge come da notifica al Garante. […] Ciò nondimeno, va rilevato che tutti gli autisti dipendenti della Società sono stati puntualmente informati da Faiella circa le finalità di istallazione dei dispositivi di localizzazione. In primo luogo, il contratto di lavoro dei dipendenti comprendeva, come allegato n. 7, l'informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali, specificamente sottoscritta dall'interessato, nella quale quest'ultimo veniva edotto in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché circa il fatto che "la posizione degli automezzi muniti di satellitare e quindi degli autisti è in ogni momento nota al personale addetto alla logistica". […] In secondo luogo, si consideri che gli autisti dipendenti hanno preso parte periodicamente a specifici corsi di formazione relativi a "Informativa dipendenti - localizzazione veicoli aziendali" […] in occasione dei quali sono stati adeguatamente informati sulla natura dei dati trattati, sulle caratteristiche del sistema nonché su tutti gli elementi prescritti dall'art. 13 del Codice e dall'art. 4 della deliberazione "Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011". In tali occasioni, gli autisti dipendenti sono stati ragguagliati circa la natura dei dati trattati e le caratteristiche del sistema, oltre ad essere chiaramente informati della localizzazione alla quale sono soggetti i veicoli aziendali.”; 

b) “Con riferimento al "RILIEVO 2" è stato contestato che Faiella non avrebbe "(...) provveduto a designare "responsabile del trattamento" […] la Visirun S.p.A. […]. Tale rilievo, direttamente connesso al primo, non sembra anzitutto tenere in debito conto la lettera del contratto stipulato tra Faiella e Visirun, in cui quest'ultima si definiva come "titolare del trattamento", che in quanto tale aveva "assolto gli obblighi di legge", spettando all'Utente (i.e. Faiella) esclusivamente la comunicazione agli autisti, tempestivamente effettuata, in primo luogo, con la sottoscrizione dell'informativa da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nonché in secondo luogo con l'avvio di corsi ad hoc sulla localizzazione dei veicoli. In secondo luogo, l'allegato n. 7 al contratto di lavoro sottoscritto dai singoli autisti […], recante l'informativa ex art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e il consenso per il trattamento dei dati personali, specificamente sottoscritta dall'interessato, individuava espressamente tanto il titolare del trattamento quanto il responsabile”; 

c) “Anche il "RILIEVO n. 3" muove, ad avviso della scrivente Società, da una non corretta valutazione del contenuto effettivo del contratto di servizi di localizzazione. Sul punto, viene contestato che la Società "mediante il sistema di Geolocalizzazione istallato a bordo degli automezzi aziendali non ha provveduto all'obbligo di notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice". […] Come poc'anzi evidenziato, il contratto stipulato con la Visirun specifica chiaramente che l'obbligo di notificazione in esame è stato già adempiuto dalla Visirun S.p.A., unica titolare del trattamento dei dati personali, che detiene nei propri server i dati relativi alla localizzazione dei tredici automezzi della società Faiella […]. Giova infatti ribadire che, ai sensi dell'art. 7 dell'informativa allegata al contratto di servizi, "Mobivision (ora Visirun) ha assolto gli obblighi di legge come da notifica al Garante […]. Alla luce dell'effettivo regolamento di interessi che emerge dal contratto, non sembra imputabile a Faiella, tanto sotto il profilo oggettivo che soggettivo, il rilievo n. 3 in contestazione. In ogni caso, deve rilevarsi che, alla luce delle descritte finalità del servizio di geolocalizzazione, il sistema è volto a localizzare i veicoli e non l'utilizzatore del mezzo. Gli strumenti utilizzati, infatti, non hanno connotati tali da potersi assimilare, anche per finalità, al controllo a distanza dell'attività lavorativa né essi costituiscono uno strumento per seguire o monitorare gli spostamenti del personale. […]”;

d) “Con riferimento al "RILIEVO n. 4", in cui si contesta alla Società l'omessa informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in ordine ai sistemi di videosorveglianza, si sottolinea che tale informativa è stata fornita oralmente ai dipendenti della Società, i quali sono stati edotti su tutti gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice (finalità e modalità del trattamento, diritti riconosciuti agli interessati, etc.) ed è stato acquisito il loro consenso. […] Come documentalmente provato […],  nessuna porzione dei locali aziendali interni è interessata dal sistema di videosorveglianza. I dipendenti, informati personalmente dall'Amministratore unico della Società Faiella, hanno acconsentito all'installazione del sistema di videosorveglianza. Tanto più alla luce di un consenso validamente espresso da parte dei lavoratori, appare gravemente erroneo il rilievo in esame”;

e) Infine, con riferimento al "RILIEVO n. 5", relativo alle "mansioni amministrative", alla "reception" ed alla "contabilità", con il quale si contesta la mancata designazione degli incaricati al trattamento con le relative istruzioni, in asserita violazione dell'art. 33 del Codice, va rilevato che, anche sotto tale profilo, il provvedimento appare gravemente erroneo. Infatti, richiamate le suesposte considerazioni in ordine all'effettiva titolarità del trattamento, va in primo luogo evidenziato che la nomina dell'incaricato, come del resto quella del responsabile, è rimessa all'effettivo titolare (i.e.,Visirun). […] In ogni caso, risultano adottate le misure prescritte nei casi di trattamenti con strumenti elettronici. Infatti, l'Amministratore unico della società Faiella accede personalmente al sistema tramite collegamento all'area clienti del sito web www.visirun.com, inserendo l'indirizzo di posta elettronica societario info@faiellanicolasrl.it e apposita password di 14 caratteri, che viene fornita via email da Visirun e modificata all'atto del primo accesso al servizio di geolocalizzazione. Inoltre, i dati relativi alla localizzazione dei veicoli aziendali sono raccolti da Visirun, tramite il Centro Servizi, e la Società Faiella può accedervi tramite connessione internet sicura (HTTPS) e protetta da opportune credenziali di accesso. In ordine alla conservazione dei dati, va ribadito che la Società Faiella non acquisisce direttamente dati relativi al sistema di geolocalizzazione, ma consente al trasferimento diretto e/o indiretto a Visirun delle informazioni necessarie per l'utilizzo del servizio, nonché alla loro memorizzazione in banche dati nella esclusiva disponibilità di Visirun, ai sensi dell'art. 13 delle Condizioni Generali del contratto […]. Peraltro, l'accesso ad ogni PC aziendale è consentito ai dipendenti che trattano dati personali esclusivamente tramite credenziali conferite dall'Amministratore unico della società Faiella, composte da username e password di almeno otto caratteri alfanumerici. Tali misure appaiono del tutto conformi a quelle prescritte dall'Allegato B del Codice, che richiede in primo luogo la predisposizione di un'autenticazione informatica, nonché l'adozione di procedure di gestione delle credenziali”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra, per le motivazioni di seguito riportate:

a) quanto alla primo profilo di violazione (omessa informativa nei trattamenti effettuati mediante sistemi di geolocalizzazione) non può essere messo in dubbio che la titolarità dei trattamenti debba ricondursi esclusivamente alla Faiella Nicola s.r.l.. Infatti, come dichiarato in sede ispettiva e ribadito nelle memorie difensive dalla parte, le finalità dei trattamenti risultano connesse all’esercizio delle attività imprenditoriali della società (“trasporto dei rifiuti ed iscrizione obbligatoria al SISTRI nonché tutela delle persone e dei beni”) e sono indirizzate alla localizzazione della flotta di automezzi della Faiella Nicola s.r.l. e, per l’effetto, dei relativi conducenti, dipendenti della predetta società. È di tutta evidenza come le ampie facoltà decisionali accordate dalle disposizioni contrattuali a Visirun per la configurazione e la gestione del sistema, derivino esclusivamente dalla circostanza che la predetta società è dotata di una competenza tecnica specifica in ordine all’attività di geolocalizzazione, ragione per cui Faiella Nicola s.r.l. si è avvalso delle sue prestazioni. Va inoltre evidenziato che Visirun non tratta i dati personali mediante il sistema di geolocalizzazione perseguendo autonome finalità ma soltanto in base all’affidamento del servizio da parte di Faiella Nicola s.r.l. Quanto all’osservazione difensiva in base alla quale quest’ultima società avrebbe comunque reso un’informativa orale ai dipendenti, deve evidenziarsi che non è stato in alcun modo documentato il contenuto della predetta informativa. Non si può inoltre parlare di idonea informativa per i trattamenti in materia di geolocalizzazione con riferimento alla breve e generica frase riportata nel contratto di lavoro sottoscritto dai dipendenti della società “la posizione degli automezzi muniti di satellitare e quindi degli autisti è in ogni momento nota al personale addetto alla logistica”, che non fornisce agli interessati tutti  gli elementi richiesti dall’art. 13 del Codice;

b) con riferimento alla mancata designazione del responsabile del trattamento, come prescritta, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, dal provvedimento del Garante n. 307 del 4 ottobre 2011, la stessa emerge per tabulas e al riguardo si devono richiamare le osservazioni di cui alla precedente lettera a) in ordine alla titolarità del trattamento, per ribadire che tale onere incombeva su Faiella Nicola s.r.l.;

c) con riferimento all’obbligo di presentare la notificazione al Garante, previsto, per i trattamenti che comportano la geolocalizzazione di persone o cose, dall’art. 37, comma 1, lett. a), del Codice, deve premettersi che l’Autorità, con provvedimento del 23 aprile 2004 (in www.gpdp.it, doc. web n. 993385) ha chiarito che “la norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento. La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa ­anche con eventuali intervalli­ l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici”. L’esclusione dall’obbligo di presentare la notificazione al Garante, stabilita dal provvedimento n. 1 del 2004 richiamato nelle memorie difensive di Faiella Nicola s.r.l., riguarda i soli “trattamenti di dati che indicano la posizione geografica di mezzi di trasporto aereo, navale e terrestre, effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto”; delimitato come sopra il perimetro di operatività della norma, e richiamate tutte le considerazioni precedentemente espresse in ordine alla titolarità dei trattamenti, deve evidenziarsi che l’attività di geolocalizzazione svolta dalla società, sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, risulta essere finalizzata non esclusivamente alla sicurezza del trasporto terrestre ma, in primo luogo, all’esecuzione degli adempimenti di legge connessi all’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), al fine di procedere al monitoraggio dei rifiuti pericolosi. Inoltre, la società ha dichiarato, in una nota pervenuta all’Autorità il 1° marzo 2018 in riscontro ad una richiesta di elementi, che il sistema fornito da Visirun consente di “aumentare la sicurezza sul lavoro e assicurare una più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli […]. Più nel dettaglio, come ricordato, il sistema fornito da Visirun è costituito da dispositivi certificati per l'acquisizione della posizione dei veicoli aziendali per via satellitare (GPS) e per la trasmissione della stessa tramite rete GSM/GPRS. I dispositivi Visirun acquisiscono ed inviano ad intervalli predefiniti (fino a 30 secondi) la posizione dell'automezzo aziendale ed inviano i dati al Centro Servizi Visirun, di proprietà della Visirun S.p.A. che fornisce i dispositivi. I dati relativi alla localizzazione dei veicoli aziendali sono raccolti dal Centro Servizi Visirun gestito dalla società Visirun S.p.A. e la Società Faiella può accedere ai predetti dati tramite connessione internet sicura”. Risulta pertanto che l’attività di rilevamento della posizione dei veicoli e dei dipendenti della Faiella Nicola s.r.l., si configura come geolocalizzazione poiché idonea a individuare in maniera continuativa ­anche con eventuali intervalli­ l'ubicazione sul territorio, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici, dei dipendenti medesimi. La geolocalizzazione, come emerge dagli atti sopra richiamati, è stata fin dall’origine finalizzata all’incremento della sicurezza del lavoro e alla più efficiente gestione e manutenzione del parco veicoli, oltre che all’adempimento delle disposizioni in materia di iscrizione al SISTRI. Tale attività non può pertanto rientrare nei casi sottratti all’obbligo di presentazione della notificazione al Garante, individuati con il provvedimento n. 1/2004;

d) con riferimento al rilievo relativo all’omessa informativa nei trattamenti di videosorveglianza si deve osservare che in tale materia risulta inidonea un’informativa resa oralmente (peraltro ai soli dipendenti della società) poiché la stessa deve essere resa, in forma semplificata, attraverso l’apposizione di cartelli recanti gli elementi “minimi” indicati nel provvedimento dell’8 aprile 2010, cartelli che devono essere collocati prima del raggio di azione delle telecamere. Tale modalità di rilascio dell’informativa è la sola che garantisce un’adeguata conoscenza della presenza di un impianto di videosorveglianza anche a soggetti diversi dai dipendenti della società che possono essere ripresi dalle telecamere (anche in ragione del fatto che l’impianto in argomento è stato installato in aree esterne agli stabilimenti);

e) per quanto riguarda il rilievo relativo alla omessa designazione degli incaricati del trattamento e, per l’effetto, all’omessa adozione delle misure minime di sicurezza che il Codice riconduce alla designazione degli incaricati medesimi, si deve ancora una volta ribadire la titolarità di Faiella Nicola s.r.l. in tutti i trattamenti svolti in ambito aziendale, ivi compresi ovviamente quelli relativi alle mansioni amministrative, contabili e di reception. Al riguardo è opportuno sottolineare che la designazione degli incaricati del trattamento non costituisce un mero adempimento formale, ma si configura come atto presupposto indispensabile per l'applicazione della parte più significativa delle misure di sicurezza da adottarsi per il trattamento dei dati personali ed è strettamente correlata all'attività degli incaricati del trattamento (ovvero di coloro che ordinariamente operano sui dati personali). Tale designazione mira a fornire agli incaricati le istruzioni da seguire per il corretto trattamento dei dati; per tali ragioni, la mancata designazione per iscritto degli incaricati, ai sensi dell'art. 30, determina la mancata applicazione di tutte quelle misure minime di sicurezza, di cui all'art. 33 e seguenti, che il disciplinare tecnico (allegato B) del Codice) riconduce all'attività degli incaricati del trattamento medesimo (regole nr. 1-10; 12-14; 15 e 27-28 dell'allegato B);

RILEVATO, quindi, che Nicola Faiella s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, la violazione: 

a) delle disposizioni in materia di informativa, di cui all’art. 13 del Codice, con riferimento ai trattamenti effettuati mediante un sistema di geolocalizzazione, sanzionata dall’art. 161;

b) delle prescrizioni adottate con il provvedimento del Garante del 4 ottobre 2011, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, sanzionata dall’art. 162, comma 2-ter;

c) delle disposizioni in materia di notificazione, di cui agli artt. 37 e 38 del Codice, per i trattamenti che indicano la posizione geografica di persone o oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, sanzionata dall’art. 163;

d) delle disposizioni in materia di informativa, di cui all’art. 13, comma 3, del Codice  e al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante l’8 aprile 2010, sanzionata dall’art. 161;

e) delle disposizioni in materia di misure minime di sicurezza, di cui agli artt. 33 e ss. del Codice e alle regole n. 1-11, 12-14, 15, 27 e 28 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice, sanzionata dall’art. 162, comma 2-bis;

VISTI gli articoli: 

- 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 con la sanzione da 6.000 a 36.000 euro;

- 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate all’art. 33 e ss., con la sanzione da 10.000 a 120.000 euro;

- 162, comma 2-ter, del Codice, che punisce l’inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), con la sanzione da 30.000 a 180.000 euro;

- 163 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 37 e 38, con la sanzione da 20.000 a 120.000 euro;

RITENUTO che, in relazione all’inosservanza delle disposizioni in materia di notificazione di cui agli artt. 37 e 38 del Codice, ricorrono le condizioni per applicare l'art. 164-bis, comma 1, del Codice secondo cui “se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 162-ter, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti”;  

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, le violazioni non risultano connotate da elementi specifici, avuto anche riguardo alle concrete modalità di utilizzo da parte della società dei sistemi di geolocalizzazione e videosorveglianza, così come desunte dagli atti dell’attività ispettiva;

b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, deve evidenziarsi che la società, dall’interrogazione del registro generale dei trattamenti, non risulta aver presentato, a seguito dell’accertamento ispettivo e della contestazione delle violazioni, la notificazione al Garante, per i trattamenti mediante il sistema di geolocalizzazione;

c)  circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d)  in merito alle condizioni economiche dell’agente, sono stati presi in considerazione gli elementi del bilancio ordinario d’esercizio per l’anno 2017;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di:

- euro 12.000 (dodicimila), per ciascuna delle due violazioni di cui all’art. 161 del Codice, per un totale di euro 24.000 (ventiquattromila);

- euro 20.000 (ventimila), per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice;

-  euro 60.000 (sessantamila), per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-ter, del Codice;

- euro 8.000 (quarantamila), per la violazione di cui all’art. 163 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Faiella Nicola s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Torre del Greco (NA), viale Europa, n. 40, C.F. 03687501217, di pagare la somma di euro 112.000 (centododicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 112.000 (centododicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 14 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia