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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alessandro Sabatini - 22 maggio 2018 [9037447]

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[doc. web n. 9037447]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Alessandro Sabatini - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 334 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19920/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 14 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato ad Alessandro Sabatini, nata a Roma il XX (C.F. XXI), e ivi residente in XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- con nota del 18 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di 24 persone, fra i quali il dott. Sabatini il quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a YY user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo al dott. YY di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di HH con credenziali non proprie. In Roma il 30.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;  

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata al dott. Alessandro Sabatini, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta; 

LETTE le memorie difensive presentate il 21 luglio 2016 e il verbale dell’audizione del dott. Sabatini del 19 aprile 2017, ove si osserva quanto segue:

- “(…) in quel periodo usufruivo di un periodo di ferie (dal 27.12.2014 sino al 7.01.2015), e al fine di non lasciare scoperto lo studio nominavo quale mia sostituta, la dott.ssa ZZ provvedendo a comunicare tempestivamente tale adempimento alla ASL. In data 30.12.2014, la dott.ssa ZZ imposibilitata a recarsi presso lo studio, procedeva a sua volta, senza informarmi, a farsi sostituire dal dott. YY. In tale circostanza il dott. YY visitava la sig.ra HH trasmettendo telematicamente il certificato medico all’INPS generato dal sistema gestionale “Medico 2000” con le mie credenziali. Giova evidenziare, a tal fine, che il sistema operativo TS, al momento dell’inserimento del nome del paziente, fornisce automaticamente la scheda dello stesso a cui corrispondono i dati del suo medico curante. Ebbene, tengo a precisare pur avendo autorizzato la dott.ssa ZZ ad accedere al programma al fine di verificare l’esistenza di eventuali esenzioni che il medico è obbligato a considerare e segnalare, non ho consentito l’emissione di certificati telematici.

Inoltre ho comunicato le mie credenziali di accesso al sistema gestionale (programma medico 2000) solo ed esclusivamente alla dott.ssa ZZ, non avendo alcun contatto diretto né indiretto con il dott. YY.

- E’ evidente che la omissione di misure minime previste dall’art. 33 summenzionato (del Codice), richiede che al fatto omissivo consegua un concreto pericolo di accesso non autorizzato o non consentito, violando in tal modo la privacy da parte del sostituto. Come già evidenziato, non si comprende quale lesione del bene giuridico possa ravvisarsi, nel caso che ci occupa, in assenza di qualsivoglia violazione della privacy, sia personale, del mio profilo, sia del paziente HH presente all’accesso da parte del sostituto. Per di più è chiaro che sussista una ipotesi di scriminante ai sensi dell’art. 50 c.p. essendovi il consenso – sia tacito o putativo – dell’avente diritto ovvero il mio e del paziente;

Perché possa trovare integrazione la norma in argomento, occorre comunque verificare se in concreto il bene tutelato, ovvero il dato personale, sia stato offeso ovvero posto in pericolo (vedi richiamo al nocumento dell'art. 167 del Codice). L'art. 33 muove da una perimetrazione concettuale laddove richiama "i più generali obblighi di sicurezza di cui all'art. 31". A sua volta l'art. 31 afferma che il rischio è costituito "dalla distruzione o perdita dei dati ovvero dall'accesso non autorizzato o dal trattamento non consentito". Nel nostro caso la condotta del medico non ha esposto in alcun modo a rischio il bene tutelato, in quanto è stata assolutamente conforme ai provvedimenti del Garante, sia pure nel contesto amministrativo (Regione Lazio) e cronologico (2014) nel quale si trovava ad operare.”;

- “l’art. 33 del d.lgs. n. 196/2003 non è conferente al caso di specie, in quanto ai sensi dell’art. 83, 2 bis del decreto, per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta si applica la disciplina derogatoria e semplificata di cui all’art. 78 del decreto; tale disposizione è stata declinata e disciplinata nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19 luglio 2006 (…), il quale espressamente prevede che il trattamento dei dati sanitari “può essere effettuato da chi sostituisce temporaneamente il medico”; che, con riferimento all’obbligo di ogni medico di dotarsi di credenziali personali onde provvedere all’invio telematico della certificazione di malattia (che è questione totalmente diversa rispetto alla violazione della normativa sulla privacy), e all’inosservanza di tale obbligo da parte del dott. YY, tale circostanza non può essere a me ascritta avendo rigorosamente seguito la procedura prevista dal CCNL dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per effettuare la sostituzione del titolare dello studio, garantendo la continuità assistenziale e quindi in definitiva il diritto alla salute dei pazienti;”

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte: 

a) risulta accertato, e ammesso dalla parte, che il dott.YY, nel corso di un’attività di sostituzione del medico di medicina generale dott. Sabatini, sia acceduto al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione della predetto dott. Sabatini; 

b) risulta altresì accertato che l’accesso al sistema TS sia avvenuto utilizzando l’accesso all’applicativo gestionale di studio del dott. Sabatini;

c) in base a quanto dichiarato dal dott. Sabatini, lo stesso avrebbe fornito le proprie credenziali di autenticazione al sistema TS alla dott.ssa ZZ la quale, impossibilitata a recarsi presso lo studio del dott. Sabatini, avrebbe a sua volta comunicato le credenziali del dott. Sabatini al dott. YY consentendo quindi, a quest’ultimo, l’accesso al citato sistema TS;

d) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dal dott. YY con l’utilizzo dell’applicativo gestionale di studio del dott. Sabatini, quest’ultimo abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

e) deve pertanto ascriversi al dott. Sabatini la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire la condivisione delle proprie credenziali di accesso all’applicativo gestionale e, conseguentemente, al sistema TS;

f)  quanto all’osservazione in base alla quale, per configurarsi un illecito amministrativo in tema di adozione di misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali, sia necessario provare la lesione, in concreto, del bene giuridico tutelato dalla norma, deve evidenziarsi, in primo luogo, che tale bene giuridico evidentemente risiede nella sicurezza dei sistemi e degli archivi contenenti dati personali, la quale, attraverso la condivisione di credenziali di autenticazione risulta irrimediabilmente vulnerata. Inoltre, deve richiamarsi il dettato dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che stabilisce la punibilità delle violazioni in tema di misure minime di sicurezza “in ogni caso”;

g) con riferimento al funzionamento del sistema TS non può, inoltre, invocarsi l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell’agente quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore, infatti, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2001, n. 7603). Nel caso in argomento, non risulta che il dott. Sabatini abbia operato con la raccomandata diligenza, poiché ha reso disponibili le proprie credenziali di accesso all’applicativo gestionale ad un altro medico di medicina generale, rendendo in questo modo possibile l’accesso non autorizzato al sistema TS;

h) relativamente a quanto argomentato circa il fatto che “l’art. 33 del d.lgs. n. 196/2003 non è conferente al caso di specie (…)” si rileva l’inconferenza delle richiamate norme del Codice (art. art. 83, comma 2-bis e 78) e del provvedimento dell’Autorità recante “Informativa: indicazioni per medici di base e pediatri” (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1318699) che non fanno alcun riferimento alla condotta oggetto della contestazione in argomento.

i) deve pertanto confermarsi la responsabilità del dott. Sabatini in ordine alla violazione contestata;  

RILEVATO, quindi, che il dott. Alessandro Sabatini, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo al dott. Alessandro Ialacqua di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, il dott. Sabatini non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a Alessandro Sabatini, nata a Roma il XX (C.F. XXI), e ivi residente in XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima persona di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9037447
Data
22/05/18

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)