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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Bolignari Pietro - 16 maggio 2018 [9037179]

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[doc. web n. 9037179]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Bolignari Pietro - 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 301 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19899/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 12 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a Bolignari Pietro, nato a Velletri (RM) il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue:

- con nota del 18 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di 24 persone, fra i quali il dott. Bolignari il quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a XX user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo al dott. XX di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di XX con credenziali non proprie. In Roma il 30.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata al dott. Pietro Bolignari, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta; 

LETTE le memorie difensive in data 28 luglio 2016 nonché il verbale relativo all’audizione del dott. Bolignari del 4 aprile 2017, ove si osserva quanto segue:

- “faccio presente di non aver mai fornito le mie credenziali di accesso al sistema informatica denominato TS - Progetto tessera sanitaria al dott. XX, che era invece dotato di proprie autonome credenziali. […] Ho comunicato tempestivamente la mia prevista assenza per ferie alla società APL Sistemi, che ha fornito al medico sostituto, da me individuato, le credenziali di accesso al sistema che gli hanno consentito di consultare i dati dei pazienti al fine di svolgere il proprio incarico professionale. Inoltre evidenzio che il sostituto, pur accedendo al sistema con proprie credenziali, ha avuto la possibilità, non so per quale ragione e con quali modalità tecniche, di agire con le mie credenziali, consentendo anche l'emissione di certificali medici a mio nome. Pertanto, ribadisco di non aver mai fornito le mie credenziali al dott. XX, né di averlo mai in alcun modo autorizzato ad utilizzarle. A conferma di quanto sopra rappresentato, deposito in questa sede la testimonianza della mia assistente di studio, presente al passaggio di consegne e chiavi dello studio al dott. XX, rilasciata in sede di indagini difensive;

- Con riferimento alle dichiarazioni rese dall’assistente del dott. Bolignari si evidenzia il seguente passaggio: “Abbiamo scoperto che il sistema di gestione Carestudio che il Dott. Bolignari ha acquistato unitamente ad altri 7 medici con i quali costituisce l'UCP cioè, il gruppo di medici che su impulso ASL operano nella zona di Montesacro in collaborazione tra loro, presenta un difetto, in buona sostanza ogni volta che il Dottore apre il programma al fine di accedere ai dati o di stampare un certificato, quando il programma viene poi chiuso "invia" nella cartella download un file ove resta con il "nome" Carestudio. Ove si clicchi su questa dicitura, il programma si apre senza nessun bisogno di password. La APL non ci aveva avvisati di tale problematica, perché non ne era a conoscenza nemmeno lei, infatti quando telefonicamente abbiamo contestato tale questione, sono caduti dalle nuvole e hanno negato tutto. Ribadisco che il problema non riguarda il Dott. Bolignari ma tutti i medici che utilizzano tale programma.”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte:

a) risulta accertato, e ammesso dalla parte, che il dott. XX, nel corso di un’attività di sostituzione del medico di medicina generale dott. Bolignari, sia acceduto al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione del predetto dott. Bolignari;

b) risulta altresì accertato che l’accesso al sistema TS sia avvenuto utilizzando l’accesso al programma gestionale dell’archivio pazienti del dott. Bolignari, denominato Carestudio;

c) in base a quanto dichiarato dall’assistente del dott. Bolignari, il dott. XX sarebbe acceduto al programma Carestudio utilizzando le proprie credenziali ma poi, senza alcuna ragione, avrebbe rintracciato un file nella cartella download della postazione di lavoro del dott. Bolignari, attraverso il quale sarebbe stato possibile, senza immissione di credenziali di autenticazione, accedere all’applicativo e conseguentemente al sistema TS, in questo caso con le credenziali del dott. Bolignari;

d) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dal dott. XX con l’utilizzo della postazione di lavoro e dell’archivio pazienti del dott. Bolignari, quest’ultimo abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

e) era pertanto il dott. Bolignari che avrebbe dovuto sincerarsi del corretto funzionamento dell’applicativo che gestisce il proprio archivio pazienti prima dell’utilizzo dello stesso da parte del dott. XX e che avrebbe dovuto porre in essere ogni accorgimento (quale, ad esempio, la cancellazione del contenuto cartella download) al fine di impedire che il dott. XX accedesse a tale archivio senza credenziali e fosse così in grado di accedere al sistema TS con credenziali non proprie;

f) deve pertanto ascriversi al dott. Bolignari la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire che il dott. XX potesse accedere, senza credenziali, al programma Carestudio (dal quale era possibile accedere al sistema TS con credenziali non proprie);

g) con riferimento al funzionamento dell’applicativo non può invocarsi l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell’agente quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore, infatti, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2001, n. 7603). Nel caso in argomento, oltre a evidenziare che il supposto malfunzionamento swl programma Carestudio non è stato idoneamente documentato, non risulta che il dott. Bolignari abbia operato con la raccomandata diligenza, poiché ha reso disponibile all’interno del proprio computer un file per l’accesso senza credenziali al predetto programma da parte di un altro medico di medicina generale, rendendo in questo modo possibile l’accesso non autorizzato al sistema TS;

h) deve pertanto confermarsi la responsabilità del dott. Bolignari in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che il dott. Pietro Bolignari, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo al dott. XX di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, attraverso l’applicativo gestionale di studio, con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, il dott. Bolignari non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Bolignari Pietro, nato a Velletri (RM) il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia