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Ordinanza ingiunzione - 22 maggio 2018 [9027240]

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[doc. web n. 9027240]

Ordinanza ingiunzione - 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 335 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che l’Ufficio, con atto n. 19924/106966 del 6 luglio 2016 (notificato il 13 luglio 2016), che qui deve intendersi integralmente riportato, ha contestato a XX, nato a Roma il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33, 34 e 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato “Codice”);

RILEVATO che dall’esame degli atti del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di violazione amministrativa è emerso, in sintesi, quanto segue: 

- con nota del 18 aprile 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha informato l’Autorità dell’avvio di un procedimento penale nei confronti di 24 persone, fra i quali il dott. XX il quale, sulla base del capo d’imputazione, nella sua qualità di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, “ometteva di adottare le misure minime dettate dall'art. 33 del [Codice] volte ad assicurare la protezione di dati personali e sensibili concernenti gli assistiti e, segnatamente, forniva a ZZ user id e password di accesso al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria, così consentendo alla dott.ssa ZZ di accedere al sistema e rilasciare un certificato medico telematico nei confronti di WW e YY con credenziali non proprie. In Roma il 31.12.2014”;

- conseguentemente, l’Ufficio ha avviato il procedimento sanzionatorio previsto per le violazioni in tema di misure minime di sicurezza;  

RILEVATO che con il citato atto del 6 luglio 2016 è stata contestata al dott. XX, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis, del Codice, la violazione dell’art. 33, per avere omesso di adottare le misure minime di sicurezza di cui ai successivi artt. 34 e 35 e nella regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui all’allegato B) del Codice; 

PRESO ATTO che per la predetta violazione è escluso il pagamento in misura ridotta; 

LETTE le memorie difensive presentate il 2 agosto 2016 e il verbale dell’audizione del dott. XX del 27 aprile 2017, ove si osserva quanto segue:

- “ribadisco di non aver mai fornito alla dott.ssa ZZ, mia sostituta nella data del 30 dicembre 2014, alcuna credenziale, user id e password di accesso al sistema informatico denominato "TS Progetto tessera sanitaria" per il rilascio di certificati medici telematici afferenti ai miei pazienti. Il sistema gestionale utilizzato dal mio studio, denominato Perseo, prevedeva infatti utenze diverse per i diversi operatori, tra cui la sopra citata sostituta. Al momento della predisposizione del certificato medico tramite TS, il gestionale Perseo consentiva l'esecuzione delle operazioni al sostituto senza richiedere ulteriori credenziali all'operatore per l'accesso a TS ed utilizzando, di fatto, quelle del titolare dello studio, memorizzate all'interno del gestionale. A riprova di ciò, si depositano in questa sede copie delle schermate del gestionale Perseo che illustrano il funzionamento dello stesso. In ogni caso evidenzio che le predette credenziali di accesso al sistema TS, che, come si ribadisce, erano memorizzate automaticamente all'interno del sistema, non erano comunque accessibili al sostituto in quanto cifrate all'interno del sistema e, pertanto, non si può ragionevolmente sostenere che le stesse siano state cedute”;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato con la contestazione di cui sopra per le ragioni di seguito esposte: 

a) risulta accertato, e ammesso dalla parte, che la dott.ssa ZZ, nel corso di un’attività di sostituzione del medico di medicina generale dott. XX, sia acceduta al sistema informatico denominato TS – progetto tessera sanitaria, utilizzando le credenziali di autenticazione del predetto dott. XX; 

b) risulta altresì accertato che l’accesso al sistema TS sia avvenuto utilizzando l’accesso all’applicativo gestionale di studio del dott. XX, denominato Perseo;

c) in base a quanto dichiarato dal dott. XX, la dott.ssa  ZZ  sarebbe acceduta all’applicativo Perseo con una propria utenza appositamente creata dal dott. XX, ma poi, al momento di compilare un certificato medico, avrebbe avuto accesso al sistema TS con le credenziali del dott. XX, memorizzate nell’applicativo Perseo e disponibili automaticamente per l’accesso al sistema TS;

d) sulla base di quanto emerso, deve ritenersi che, con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati dalla dott.ssa ZZ con l’utilizzo dell’applicativo gestionale di studio del dott. XX, quest’ultimo abbia assunto la veste giuridica del titolare ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice, al quale competono “le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

e) deve pertanto ascriversi al dott. XX la responsabilità in ordine alla condotta omissiva costituita dalla mancata adozione delle misure minime di sicurezza atte a impedire l’utilizzo delle proprie credenziali per l’accesso al sistema TS;

f) era pertanto il dott. XX che avrebbe dovuto sincerarsi che l’accesso alle anagrafiche dei propri pazienti da parte di un altro medico non comportasse la condivisione delle credenziali di autenticazione assegnate al predetto dott. XX per accedere al sistema TS. In questo senso, è del tutto irrilevante che le predette credenziali fossero memorizzate nel sistema Perseo in forma criptata, poiché ciò che determina la condivisione delle stesse non è il disvelamento dei caratteri alfanumerici che le compongono ma la possibilità che, anche attraverso procedure automatizzate, esse possano essere utilizzate da soggetti diversi dal reale intestatario;

g) con riferimento al funzionamento dell’applicativo Perseo non può, inoltre, invocarsi l’esimente di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità dell’agente quando la violazione è commessa per errore non determinato da sua colpa. L’errore, infatti, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile, sez. I, 05/06/2001, n. 7603). Nel caso in argomento, non risulta che il dott. XX abbia operato con la raccomandata diligenza, poiché non ha tenuto conto della funzionalità di memorizzazione (e quindi di condivisione con altri utenti) delle credenziali per l’accesso al sistema TS, presente nell’applicativo utilizzato proprio dal dott. XX per la quotidiana attività di medico di medicina generale;

h) deve pertanto confermarsi la responsabilità del dott. XX in ordine alla violazione contestata;

RILEVATO, quindi, che il dott. XX, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, per aver omesso di adottare le misure minime dettate dagli artt. 33 e 34 del Codice e dalla regola n. 2 del disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B), consentendo alla dott.ssa ZZ di accedere al sistema informatico denominato TS-progetto tessera sanitaria con credenziali non proprie;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, ove è previsto che “in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell'articolo 33 […] è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 120.000 euro”;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all’aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo e dell’intensità dell’elemento psicologico, la violazione non risulta connotata da elementi specifici;

b) circa la personalità dell’autore della violazione, il dott. XX non risulta gravato da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o con ordinanza-ingiunzione;

c) in merito alle condizioni economiche dell’agente, è stata presa in considerazione la dichiarazione dei redditi per l’anno 2016;

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 10.000 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

a XX, nato a Roma il XX (C.F. XX), residente in Roma, via XX, di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima persona di pagare la somma di euro 10.000 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia