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Parere su uno schema di decreto di natura regolamentare che disciplina l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, nonché le modalità per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione dei dati in esso contenuti - 21 giugno 2018 [9022304]

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[doc. web n. 9022304]

Parere su uno schema di decreto di natura regolamentare che disciplina l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, nonché le modalità per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione dei dati in esso contenuti - 21 giugno 2018

Registro dei provvedimenti
n. 389 del 21 giugno 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell’economia  e delle finanze;

Visto l’articolo 36, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto il parere del Garante su uno schema di decreto di natura regolamentare che, in attuazione dell’articolo 1, comma  6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, disciplina l’istituzione del Registro dei pegni mobiliari non possessori, nonché le modalità per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione dei dati in esso contenuti. 

Il suddetto articolo 1 del decreto n. 59 del 2016, introduce nell’ordinamento la figura del pegno mobiliare non possessorio, da iscrivere in un apposito registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori”, costituito presso l’Agenzia delle entrate. In particolare, il comma 6 dell’articolo citato demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, la regolamentazione delle operazioni da effettuarsi presso detto registro, oltre che l’individuazione degli obblighi a carico di chi le effettua, nonché le modalità di accesso al medesimo.

RILEVATO

1. Lo schema di decreto si compone di 14 articoli.

L’articolo 1 dispone l’istituzione, presso l’Agenzia delle Entrate, del “registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori”, di seguito denominato “Registro pegni”. Il Registro è tenuto, in formato elettronico, da apposito ufficio posto sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, ed è diretto da un conservatore, nominato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il medesimo articolo, inoltre, tenuto conto del numero delle formalità che verranno richieste al nuovo registro, prevede la possibilità di istituire in futuro, con apposito provvedimento, anche sezioni distaccate del Registro.

L’articolo 2 dello schema individua le informazioni che devono essere inserite nel registro, vale a dire le formalità presentate, da riportare giornalmente nel Registro secondo l'ordine di ricezione. Nel Registro viene indicato il giorno della richiesta e il relativo numero d'ordine, nonché i dati essenziali delle formalità, quali la persona del richiedente e le persone per cui la richiesta è fatta, la data del titolo presentato con la domanda, l'oggetto della richiesta. E’ previsto che il conservatore tenga anche la raccolta delle domande.

L’articolo 3 individua le modalità per richiedere l’iscrizione delle formalità nel Registro. La presentazione delle domande, che debbono essere sottoscritte digitalmente da una delle parti o da un suo rappresentante ed essere corredate dal titolo costitutivo della garanzia, deve avvenire per via telematica, coerentemente con la prevista tenuta informatizzata del Registro. Nelle domande di iscrizione vanno indicati, in particolare, gli elementi previsti dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2016, e nello specifico: le generalità del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore del pegno; la descrizione del credito garantito, con la specificazione se tale credito sia presente o futuro, e la descrizione del bene dato in garanzia, con la specifica individuazione dello stesso, ove trattasi di bene determinato, ovvero con gli elementi per la relativa individuazione, in relazione alle varie fattispecie che possono venire in rilievo (beni presenti, futuri, materiali, immateriali, azioni ed obbligazioni, crediti); viene inoltre richiesta l’indicazione di ulteriori elementi, desumibili dallo stesso articolo 1 del decreto-legge o correlati alla natura reale della garanzia, necessari alla certa individuazione del credito ovvero dei beni gravati e della relativa situazione giuridica, oppure funzionali alle esigenze di certezza e accessibilità di quanto reso pubblico nel registro.

Il comma 3, dell’articolo 3, individua poi la forma minima che devono rivestire gli atti al fine dell’esecuzione delle formalità nel Registro: deve trattarsi di atti pubblici ovvero di scritture private autenticate o accertate giudizialmente o sottoscritte digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Il comma 4, prevede altresì, la facoltà, per le parti, di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con apposito provvedimento interdirigenziale, da emanare di concerto fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia.

L’articolo 4 dello schema, in coerenza con l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 59 del 2016, che prevede il termine di dieci anni per l’iscrizione, rinnovabile per mezzo di una nuova iscrizione, individua le modalità per richiedere la rinnovazione, mutuando dall’omologo istituto previsto nell’ambito della pubblicità immobiliare. 

In tema di cancellazione del pegno mobiliare non possessorio, l’articolo 5 dello schema dispone che detta cancellazione sia eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all’atto contenente il consenso del creditore, quando consentita dallo stesso, o al provvedimento definitivo con cui viene disposta, quando ordinata giudizialmente.

L’articolo 7 demanda ad un apposito provvedimento interdirigenziale, emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate di concerto con il Ministero della Giustizia,  l’approvazione delle specifiche tecniche da utilizzare per la redazione delle domande e dei titoli, nonché per la relativa trasmissione al conservatore del Registro.

Inoltre, allo scopo di agevolare le verifiche sulla sussistenza dei previsti requisiti soggettivi, sono previste forme di cooperazione applicativa con il registro imprese, le cui modalità attuative verranno fissate con apposito provvedimento interdirigenziale (Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico).

Le disposizioni di cui all’articolo 8 sono volte a precisare i compiti del conservatore, chiarendo quali verifiche è tenuto a compiere al fine di iscrivere ovvero annotare nel Registro le formalità presentate, mentre l’articolo 9 contiene previsioni di carattere procedimentale, concernenti le modalità di certificazione dell’avvenuta esecuzione delle formalità richieste, nonché di conservazione dei documenti depositati.

Le disposizioni dell’articolo 10 sono dirette a disciplinare le modalità di consultazione del Registro e quelle per la certificazione delle relative risultanze.

In particolare, si prevede che il Registro e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque, per via telematica, individuando le indicazioni da fornire all’atto della visura.

Parimenti telematiche sono le richieste e il rilascio di certificazioni, che possono essere generali, concernenti cioè la totalità delle formalità eseguite a carico di un determinato nominativo, ovvero speciali, in quanto limitate a specifiche categorie di beni, nonché di copie autentiche.

In considerazione delle evidenti ragioni di riservatezza industriale e commerciale, l’accesso al titolo è invece consentito solo alle parti (creditore, debitore ed eventuale terzo datore di pegno) o, in sostanziale coerenza con la disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, a soggetti portatori di un interesse qualificato, da dimostrare all’atto della richiesta.

RITENUTO

2. Esaminato lo schema di decreto, il Garante non rileva particolari profili di criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali, risultando lo schema di decreto, nel suo complesso, conforme ai principi di cui all’articolo 5 e ai presupposti di liceità stabiliti dall’articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679, pienamente applicabile dal 25 maggio scorso. 
Si ritiene tuttavia necessario fornire talune precisazioni volte a perfezionare il testo.

2.1. Specifiche tecniche.

L’articolo 7 dello schema in esame, rubricato “Specifiche tecniche e sistemi informatici”, prevede successivi interventi di attuazione del regolamento in esame.

In particolare, demanda l’approvazione delle specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei correlati titoli e per la relativa trasmissione al conservatore ad un provvedimento interdirigenziale Agenzia delle Entrate-Ministero della giustizia (comma 1), e l’indicazione delle modalità di cooperazione applicativa tra il sistema informatico dell’agenzia e quello del registro delle imprese ad un provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Entrate di intesa con il Ministero dello sviluppo economico (comma 3).

Il Regolamento riconnette particolare importanza ai profili della sicurezza dei dati e dei sistemi, tanto da inserire la “sicurezza dei dati personali” fra i principi applicabili al trattamento dei dati personali, richiedendo al titolare del trattamento di adottare “misure tecniche e organizzative adeguate” a scongiurare il rischio di trattamenti illeciti o della perdita o distruzione dei dati stessi (c.d. principio di “integrità e riservatezza”: art. 5, par. 1, lett. f); cfr. anche art. 32 del Regolamento).

In tale quadro, fermo restando il più generale principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento nella gestione degli obblighi e adempimenti assegnatigli, anche sotto il profilo della sicurezza, l’Autorità si riserva di esprimere le proprie valutazioni sull’adeguatezza delle misure proposte, in occasione del parere sugli schemi di decreti dirigenziali predetti.

2.2. Consultazione del registro.

L’articolo 10 dello schema prevede che “il Registro dei pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica” (comma 1), mentre per ragioni di riservatezza commerciale ai “titoli” è consentito di accedere solo alle parti o a coloro “che dimostrino di avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al titolo al quale è chiesto l’accesso” (comma 2). 

Il medesimo articolo, inoltre, prevede che per ogni richiesta di visura debbano essere indicati “a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale; b) i dati del richiedente” (comma 3). 

Al riguardo si ritiene opportuno un miglior coordinamento di tali disposizioni, valutando, in particolare, di integrare il contenuto della richiesta di visura con “l’interesse diretto, concreto ed attuale” richiesto al comma 2 per l’accesso ai titoli.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, recante la disciplina del Registro dei pegni mobiliari non possessori, nonché le modalità per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione dei dati in esso contenuti, con le osservazioni di cui ai punti 2.1. e 2.2.

Roma, 21 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia