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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Raffaele  Francesco - 26 aprile 2018 [9022008]

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[doc. web n. 9022008]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Raffaele  Francesco - 26 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 26 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a seguito di una indagine di polizia giudiziaria svolta dalla Sezione Operativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Paola in relazione al procedimento penale in essere presso la Procura della Repubblica di Paola nei confronti di RAFFAELE Francesco, nato a Lamezia Terme (CZ) il 25 agosto 1970 e residente in Paola (CS), Via Melissa n. 8 C.F. RFFFNC70M25M208J,  in data  23 agosto 2017 veniva richiesto ed ottenuto all’A.G. inquirente il “nulla osta” per l’utilizzo dei dati ed informazioni acquisite in ambito penale ai fini amministrativi;

VISTO il verbale n. 8 del 21 settembre 2017 della Sezione Operativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Paola, che qui si intende integralmente richiamato, con cui sono state  contestate al suddetto Raffaele Francesco n. 5 violazioni amministrative con riferimento alle disposizioni indicate dall’art. 167, comma 1, e, specificamente, all’art. 23 del D.lgs. 196/2003 (di seguito “Codice”), ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis del Codice medesimo, per aver effettuato, nello svolgimento di prestazioni odontoiatriche, il trattamento di dati personali di n. 5 pazienti omettendo, in qualità di titolare del trattamento dei dati di pazienti, ai sensi degli artt. 4 comma 1 lett. f) e 28 del Codice, di acquisire il previsto consenso; 

RILEVATO che, dal rapporto predisposto dalla Sezione Operativa della Compagnia della Guardia di Finanza di Paola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 689/1981, non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo datato 18 gennaio 2018, inviato oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la parte, nel confutare le 5 contestazioni di cui al verbale n. 8/2017, ha dichiarato che “ad oggi non risulta a mio carico alcuna condanna in ordine al reato di cui all'art. 348 C.P., ma semplicemente la comunicazione di avvenuta chiusura delle indagini preliminari. Nulla in merito al reato di cui all'art. 167 D. Lgs 196/2003.” La parte ha inoltre aggiunto di non aver mai proceduto ad alcuna raccolta di dati personali, non essendovi obbligata per legge in quanto l’attività esercitata sarebbe “quella di semplice laboratorio di odontotecnica per la fabbricazione di protesi dentarie e non di studio odontoiatrico, come tale aperto al pubblico.” In particolare, il Sig. RAFFAELE ha dichiarato che “non essendo la mia attività per sua natura diretta al pubblico non ho mai effettuato alcuna raccolta o comunque alcun trattamento dei dati personali e/o sensibili. Le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel verbale sono senza dubbio veritiere dappoiché non ho fatto firmare alcuna informativa non avendo effettuato alcuna raccolta dati né tantomeno alcun trattamento di dati personali e/o sensibili. Ed infatti i soggetti sentiti dalla Guardia di Finanza hanno semplicemente dichiarato di non aver ricevuto alcuna informativa sui dati personali e non anche di aver ricevuto richiesta di fornire dati personali e/o sensibili.”. In via subordinata, la parte ha lamentato che la sanzione non andava determinata sommando ogni singola violazione, bensì “aumentando l'importo previsto per la violazione più grave, sino al triplo (ex art. 8 L. 689/1981), o come stabilito dall'art. 164 bis del D. Lgs 196/2003, in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro.”;

RILEVATO che le argomentazioni addotte dalla parte nel corso del procedimento sanzionatorio non risultano idonee ad escludere la responsabilità di RAFFAELE Francesco in relazione a quanto contestato, si rileva quanto segue.

• In primo luogo, il Garante ha utilizzato legittimamente a fini amministrativi i dati e le informazioni acquisiti in ambito penale. L’art. 14 comma 2 della legge n. 689/1981 prevede, infatti, che gli atti relativi alla violazione possano essere trasmessi all’autorità competente (nella specie, il Garante) con provvedimento dell'autorità giudiziaria (nella specie, il “nulla osta” dell’a.g. inquirente) e che in tale ipotesi i termini per la contestazione decorrono dalla data della ricezione del provvedimento suddetto. A nulla rileva, quindi, il decorso dei procedimenti penali a carico della parte, che la stessa ha menzionato nello scritto difensivo, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità tra gli stessi ed il procedimento sanzionatorio amministrativo. Diversamente, il giudice penale si sarebbe dovuto investire anche del procedimento sull’illecito amministrativo ma così non è stato, come dimostra il “nulla osta” suddetto e come ha recentemente ribadito la Cassazione Civile che, nell’accogliere il ricorso contro la sospensione ex art. 295 c.p.c. di un giudizio di opposizione ad un’ordinanza ingiunzione da parte del Tribunale civile di Palermo in costanza di un procedimento penale, ne ha disposto la prosecuzione (Cass. Civ. n. 5341 del 6 marzo 2018);

• In secondo luogo, anche se la parte nega di aver mai effettuato alcun trattamento di dati personali, deve tenersi conto di quanto è stato riportato nel verbale di contestazione, che rappresenta un atto redatto dal pubblico ufficiale il cui contenuto è vero fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c. Secondo la parte, peraltro, “le dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel verbale sono senza dubbio veritiere”, ma le stesse dichiarazioni non possono essere avulse da quanto riportato nel verbale di contestazione in generale, nel quale si legge che “si è proceduto ad escutere in atti i pazienti del suddetto professionista abusivo, ai quali è stato chiesto se in relazione alle prestazione odontoiatriche ricevute dal signor RAFFAELE Francesco avessero mai firmato documentazione in riferimento al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003” (pag. 1). Inoltre, a seguito delle dichiarazioni dei cinque interessati (“di non aver firmato della documentazione concernente il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili al citato RAFFAELE Francesco”), il suddetto verbale ha rilevato che dall’esito delle indagini di Polizia Giudiziaria, dalle informazioni assunte e dalla documentazione reperita il signor RAFFAELE Francesco è stato individuato “quale titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del combinato disposto dall’art. 4 comma 1 lett. f) e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 196/2006” (pag. 3);

• In terzo luogo, non può comunque applicarsi alla vicenda in esame l’art. 8 della legge n. 689/1981 atteso che i rilievi attengono a cinque distinte condotte (azioni) riferite all’omessa acquisizione, scritta o documentata, del consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice, di cinque pazienti. In ragione di ciò, non è applicabile né l’art. 8 comma 1 della legge n. 689/1981, il cui presupposto è l’unicità dell’azione, né l’art. 8 comma 2 della medesima legge, applicabile esclusivamente alle sanzioni previste in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In tal senso, il Tribunale di Vicenza, nel giudizio di opposizione a un’ordinanza ingiunzione del Garante, non ha condiviso gli assunti della società ricorrente nei confronti della quale era stato applicato il cumulo materiale in quanto ha ritenuto che tale società avesse posto in essere “una singola e distinta violazione di legge ogni volta in cui ha utilizzato i dati all’insaputa del singolo soggetto e ha omesso, quindi, di rendere l’informativa privacy, trattandosi di condotte distinte in quanto hanno riguardato distinte persone. Deve, quindi, essere confermato il cumulo materiale applicato dal Garante della Privacy che prevede per ogni violazione la comminazione di una sanzione” (Tribunale di Vicenza, sez. VI, n. 2554 dell’8 novembre 2016);

RILEVATO, pertanto, che il sig. RAFFAELE Francesco, in qualità di titolare del trattamento dei dati di pazienti ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, ha effettuato un trattamento di dati personali riferiti a n. 5 persone, nella prestazione di cure medico odontoiatriche, omettendo di acquisirne il consenso in violazione dell’art. 23 del Codice;

VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quelle di cui all’art. 23, del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che, pertanto, in tal caso, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, per la quantificazione della sanzione pecuniaria relativa alla violazione di cui all’art. 23 del Codice, si ritiene di applicare l’art. 162, comma 2-bis, in combinato disposto con l’art. 164-bis comma 1, per cui l’importo minimo per ciascuna violazione, pari a euro 10.000,00, ridotto dei due quinti per una cifra pari a euro 4.000,00 deve essere quantificato per ciascuno dei cinque rilievi, per un totale complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. RAFFAELE Francesco, nato a Lamezia Terme (CZ) il 25 agosto 1970 e residente in Paola (CS), Via Melissa n. 8 C.F. RFFFNC70M25M208J di pagare la somma complessiva di euro 20.000,00 (ventimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 162, comma 2-bis in combinato disposto con l’art. 164-bis comma 1 del Codice come indicato in motivazione;

INGIUNGE

allo stesso di pagare la somma di euro 20.000,00 (ventimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 26 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia