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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9019870]

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[doc. web n. 9019870]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 366 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 9 aprile 2018 da XX nei confronti del Gruppo Italiano srl con il quale l’interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), a seguito di una chiamata promozionale ricevuta sulla propria utenza di telefonia mobile, ha chiesto alla resistente:

- la conferma dell’esistenza o meno dei dati a lui riferiti e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l’origine di detti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Codice; 

- di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

- l’accoglimento dell’opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing, chiedendo, in particolare l’inserimento degli stessi in una lista di non contattabili;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere ricevuto, in data 16 marzo 2018, sulla propria utenza di telefonia mobile una chiamata promozionale da parte di una operatrice che affermava “di aver chiamato per fare un’indagine statistica per conto dell’Agenzia Viaggi Riparti Vacanze di Padova”;

- che l’operatrice non ha saputo fornire l’origine dei dati a lui riferiti (oltre il numero telefonico, anche nome, cognome e località di residenza);

- che da ricerche dallo stesso effettuate è emerso che la citata agenzia era collegata alla società  Gruppo Italiano srl, titolare del trattamento, ma di non avere mai comunicato i propri dati a tale società, né di avere mai ricevuto da questa l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 2 maggio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTE le memorie del 10 e 14 maggio 2018 con le quali la società resistente ha  rappresentato:

- che il nominativo del ricorrente -contenuto, insieme ad altri, in un tabulato nel quale erano riportati nome, cognome, indirizzo di residenza e utenze telefoniche dei soggetti- era stato acquistato dalla società V.R.8 srl, specializzata in telemarketing, che aveva “espressamente garantito la raccolta e la detenzione presso i propri archivi nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali”;

- che i dati contenuti nei citati tabulati venivano utilizzati “unicamente a scopo informativo e statistico” per svolgere indagini su mete turistiche così da adeguare le offerte ai riscontri forniti dagli interessati e di avere comunque ad oggi “sospeso ogni attività di sondaggio e/o intervista”

- “tali dati non sono mai stati trasmessi a terzi e non sono fuoriusciti dalla disponibilità di Gruppo Italiano”;

- di avere già inserito il nominativo del ricorrente “in una lista di persone non contattabili” come dallo stesso richiesto;

VISTE le note del 14 maggio 2018 con le quali il ricorrente si è dichiarato  soddisfatto del riscontro ricevuto ed ha insistito per il rimborso delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), rispetto al quale il ricorrente si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Gruppo Italiano srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso; 

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Gruppo Italiano srl in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9019870
Data
22/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso