g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 22 maggio 2018 [9019862]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9019862]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 365 del 22 maggio 2018 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 12 aprile 2018 da XX nei confronti di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A., in qualità di editore della testata giornalistica “La Repubblica”, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere l’adozione di misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al sito della resistente, di un articolo pubblicato da quest’ultima il 9 gennaio 2008, e tuttora disponibile su detto sito, oltreché l’aggiornamento della notizia ivi contenuta;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, lamentato il pregiudizio causato alla sua reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni legate ad una delicata vicenda – riguardante l’applicazione, all’interno di una struttura pubblica regionale, di un metodo sperimentale elaborato dal medesimo e destinato a persone affette da disturbi di tipo mentale – delle quali ha chiesto anche  l’aggiornamento, ritenendo la notizia “smentita” dall’esito di un’interrogazione consiliare disposta nell’ambito della Regione interessata;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 20 aprile 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 9 maggio 2018 con la quale la resistente ha dichiarato di aver provveduto a disporre l’interdizione dell’indicizzazione dell’articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, “associando all’utilizzo del file “Robots.Txt” l’uso dei “Robots Meta tag” [e] prevedendo un’operatività combinata dei due strumenti”;

CONSIDERATO che la richiesta di aggiornamento della notizia avanzata dal ricorrente riguarda, più che l’integrazione di dati personali ad esso riferiti, la ricostruzione di fatti oggetto del libero esercizio del diritto di cronaca giornalistica, peraltro riferiti in via principale ad altri soggetti, e che pertanto la medesima si colloca al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 7 del Codice;

RITENUTO, con riguardo ad essa, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice;

RITENUTO, con riguardo alla richiesta di interdizione dell’indicizzazione dell’articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente dichiarato, nel corso del procedimento (con attestazione resa ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), di aver provveduto ad adottare le misure richieste;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso con riguardo alla richiesta di adozione delle misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione dell’articolo indicato dall’interessato tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano edito dalla resistente; 

b) dichiara inammissibile la richiesta di aggiornamento del predetto articolo.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9019862
Data
22/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso