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Provvedimento del 22 maggio 2018 [9005877]

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[doc. web n. 9005877]

Provvedimento del 22 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 345 del 22 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 aprile 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Marconi, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e Google Italy S.r.l. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

la rimozione di un URL collegato ad un articolo del 2010 rinvenibile in associazione al proprio nome e cognome tramite il motore di ricerca gestito dalla resistente e riportante informazioni connesse ad una vicenda giudiziaria ormai superata dall’evoluzione della stessa in modo per lui favorevole; 

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l’interessato ha lamentato il pregiudizio derivante alla sua reputazione personale e professionale dalla perdurante diffusione di informazioni – quale quella relativa alla sospensione temporanea dall’esercizio della professione di promotore finanziario disposta dalla relativa Autorità di Vigilanza in pendenza del giudizio penale nel quale è stato imputato – da ritenersi non più rilevanti per l’interesse pubblico in virtù dell’intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 3 maggio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la nota del 14 maggio 2018 con la quale Google ha comunicato “di aver accolto l’ulteriore istanza di rimozione” e di aver bloccato l’URL oggetto di richiesta “dalle versioni europee dei risultati di ricerca (…) relativi alle query correlate al nome del ricorrente”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste dell’interessato, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di aver effettuato la rimozione dell’URL indicato nell’atto introduttivo reperibile in associazione al nominativo del medesimo;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Google in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 22 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia