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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9004824]

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[doc. web n. 9004824]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano,  componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 febbraio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Ferrigno, nei confronti della Regione Campania, con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate in data 15 gennaio 2018 ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

- di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati sensibili che lo riguardano contenuti nell’istanza di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabili assunta al protocollo n. XX del 20/12/2012, Settore XX Finanze e Tributi;

- di conoscere le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell’art. 29 del Codice;

CONSIDERATO che il ricorrente ha in particolare rappresentato che in tale istanza sono riportati dati attinenti al suo stato di salute avendo egli allegato alla stessa  il verbale con il quale la Commissione medica della ASL di competenza lo ha riconosciuto portatore di handicap;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 21 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 12 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 marzo 2018 con la quale il Dirigente dell’U.O.D. Tasse automobilistiche regionali incardinata nella Direzione generale risorse finanziarie ha:

- sostenuto che, nonostante le ricerche effettuate nel protocollo informatico dell’ente e nell’archivio informatico tasse auto “non è stata rinvenuta l’istanza presentata (…) in data 20/12/2012” dal ricorrente, precisando che “peraltro, nel protocollo informatico risulta soltanto la registrazione del numero di protocollo in entrata nr. PG XX del 20/12/2012” (come da schermata estratta dal relativo sistema);

- tracciato il c.d. “organigramma privacy” della Regione Campania definito con la D.G.R. n. 2127 del 30 dicembre 2005 e successivamente rivisto ed aggiornato, in termini di competenze, a seguito del nuovo ordinamento regionale adottato con la D.G.R. n. 478/2013 e successive deliberazioni;

- fornito alcune indicazioni in ordine ai responsabili del trattamento nominati nell’ambito dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi nel 2012;

- prodotto copia della delibera dirigenziale n. 1 del 15/6/2017 con la quale sono stati nominati gli incaricati del trattamento dei dati personali di competenza della citata U.O.D. i quali, nello svolgimento delle loro mansioni, sono chiamati ad attenersi alle istruzioni per il trattamento dei dati personali approvate con la medesima delibera;

VISTA la nota del 26 marzo 2018 con la quale il ricorrente:

- ha preso atto del riscontro ricevuto dalla resistente la cui condotta omissiva lo avrebbe costretto a presentare ricorso al Garante per ottenere risposta alle proprie richieste;

- si è riportato integralmente all’atto di ricorso chiedendo la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento; 

VISTA la nota del 27 aprile 2018 con la quale la resistente ha ribadito quanto già espresso nella precedente nota del 2 marzo 2018 senza aggiungere ulteriori elementi informativi;

RILEVATO che dalle risultanze dell’istruttoria, nonostante la copiosa documentazione prodotta dalla resistente, non risultano essere state fornite da quest’ultima chiare e precise informazioni circa i nominativi dei responsabili del trattamento e ritenuto pertanto di dover accogliere parzialmente il ricorso ordinando alla resistente di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell’art. 29 del Codice;

RILEVATO poi, in ordine alle restanti richieste contenute nell’atto introduttivo, che la resistente:

- ha confermato nel corso del procedimento, con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), di non aver rinvenuto nei propri sistemi il documento contenente la richiesta di esenzione dal pagamento del bollo auto per disabili presentata dal ricorrente precisando tuttavia che nel proprio protocollo informatico risulta solo la registrazione in entrata dell’istanza;

- ha fornito informazioni in ordine alle modalità del trattamento che sono da ritenersi esaustive;

RITENUTO pertanto di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine a tali richieste;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della Regione Campania, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto ordina alla resistente di comunicare al ricorrente, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell’art. 29 del Codice;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste contenute nell’atto introduttivo;

c) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla Regione Campania, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9004824
Data
16/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso