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Provvedimento del 16 maggio 2018 [9004808]

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[doc. web n. 9004808]

Provvedimento del 16 maggio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 309 del 16 maggio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 28 febbraio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Galdieri, nei confronti di Tim S.p.A. con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

la registrazione, in forma intellegibile, di tutte le chiamate da lui fatte ai numeri di call center del 187 nel periodo compreso tra aprile e giugno del 2016;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

di aver sottoscritto con la resistente una proposta contrattuale che prevedeva “l’abbonamento alla linea telefonica ed il collegamento internet per un canone mensile complessivo (…) pari ad € 29,00”, comprendente altresì “la fornitura del modem ADSL”;

che, pur non essendo quest’ultimo mai stato consegnato, la resistente ha provveduto ad emettere fatture non corrispondenti ai servizi effettivamente resi ed a fronte delle quali il medesimo ha opposto il proprio rifiuto a corrispondere quanto richiesto, effettuando numerose chiamate al numero di assistenza 187 “per chiedere spiegazioni e lamentare l’inadempimento”;

a seguito del mancato pagamento la società ha, infine, provveduto “alla cessazione della linea telefonica, assegnando il [suo] numero di telefono (...) ad altro soggetto”;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 24 aprile 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTA la nota del 10 aprile 2018 con la quale la società resistente, fornendo anche informazioni attinenti i profili contrattuali del rapporto, ha dichiarato di non poter soddisfare la richiesta avanzata dall’interessato con l’atto di ricorso in quanto le chiamate tra il “Customer Care ed i clienti” non sono oggetto di registrazione;

VISTE le note del 12 e del 23 aprile 2018 con le quali il ricorrente, nel rilevare il ritardo osservato dalla resistente nel fornire riscontro, ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente dichiarato nel corso del procedimento (con attestazione resa ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) di non disporre delle registrazioni richieste;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Tim S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 16 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
9004808
Data
16/05/18

Tipologie

Decisione su ricorso