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Provvedimento del 18 aprile 2018 [8995665]

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[doc. web n. 8995665]

Provvedimento del 18 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 244 del 18 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 7 marzo 2018 da XX nei confronti di ING Bank NV, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano;

di conoscere l’origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento;

di  conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano; 

la liquidazione delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

- che, essendo intenzionato ad accendere un conto corrente presso l’istituto di credito resistente, avrebbe iniziato la procedura on-line disponibile a tal fine sul sito web della banca provvedendo ad inserire i propri dati anagrafici ed il codice fiscale; 

- di avere poi deciso di soprassedere, interrompendo la procedura;

- di aver trasmesso alla resistente, sia per e-mail che in forma cartacea, una richiesta di cancellazione dei dati forniti non essendone più necessaria la conservazione;

- che, nonostante le richieste inoltrate, i dati in questione risultavano non essere stati cancellati, atteso che, avviando nuovamente la suddetta procedura on-line, il sistema informatico riconosceva il proprio codice fiscale indirizzandolo verso la sezione dedicata ai soggetti già clienti della banca;

- che, avendo ricevuto solo generiche rassicurazioni circa un imminente intervento sui dati, aveva provveduto a formalizzare l’istanza ex art. 7 del Codice, rimasta priva di riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 23 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato;

VISTA la nota del 30 marzo 2018 con la quale la resistente ha sostenuto:

che il mancato riscontro all’interpello preventivo sarebbe dipeso da un disguido interno;

che, pur avendo l’ufficio preposto tempestivamente accolto la richiesta di cancellazione dei dati, gli stessi, “a causa di un mero errore umano”, sarebbero “stati anonimizzati anziché totalmente cancellati”; 

di poter ad oggi confermare l’avvenuta cancellazione, dai sistemi della banca, dei dati personali forniti dal ricorrente in occasione della richiesta di apertura del conto corrente;

che tali dati “erano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, gli estremi del documento di identità, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di spedizione della corrispondenza, il recapito telefonico e l’indirizzo e.mail”;

DATO ATTO che, nella medesima nota del 30 marzo 2018, la resistente ha:

- fornito le indicazioni richieste circa le finalità, le modalità e la logica del trattamento comunicando altresì gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento il cui elenco aggiornato viene riportato sul sito Internet della banca alla sezione “Privacy”;

- messo a disposizione del ricorrente l’elenco dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati (riportato nell’art. 6 dell’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui ha allegato copia);

VISTA la nota del 31 marzo 2018 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro fornito dalla controparte del quale si è dichiarato pienamente soddisfatto chiedendo comunque la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali risulta proposta per la prima volta nell’atto introduttivo e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, in ordine ad essa, inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, pur dando atto che la resistente, nel corso del procedimento, ha indicato le categorie di dati forniti dall’interessato nella fase iniziale della richiesta di apertura del conto corrente;

RILEVATO che:

- la resistente, con dichiarazione della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice (“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), nel corso del procedimento ha confermato di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali forniti dal ricorrente dai sistemi della banca;

- il riscontro fornito dalla resistente in ordine alle richieste di cui all’art. 7, comma 2, del Codice, è da ritenersi esaustivo, stante le informazioni rese nel corso dell’istruttoria;

RITENUTO pertanto, di dover dichiarare, in ordine alle restanti richieste contenute nell’atto introduttivo, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo nel corso del presente procedimento;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di ING Bank NV, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riguardanti il ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste formulate nell’atto introduttivo;

c) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a ING Bank NV, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8995665
Data
18/04/18

Tipologie

Decisione su ricorso