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Provvedimento del 12 aprile 2018 [8994790]

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[doc. web n. 8994790]

Provvedimento del 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 222 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 febbraio 2018 da XX, in proprio e nell’interesse dei figli minori, rappresentata e difesa dall’avv. Fulvia Caserta, nei confronti di Agenzia ANSA e Web 365 S.r.l., in qualità di editore di Direttanews.it, con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

nei confronti di Ansa la rimozione dal sito web della fotografia ritraente il corpo senza vita del coniuge,  pubblicata a corredo di un articolo del 3 gennaio 2018 avente ad oggetto il ritrovamento all’estero del soggetto indagato per l’omicidio;

nei confronti di entrambe le resistenti la rimozione dai relativi archivi di tutte le fotografie ritraenti tale immagine al fine di inibire ogni eventuale successiva ripubblicazione della stessa; 

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha rilevato:

di essersi rivolta in varie occasioni sia alle odierne resistenti che agli editori di diverse testate giornalistiche al fine di ottenere la rimozione delle immagini del coniuge defunto pubblicate sia in concomitanza con il verificarsi dei fatti che successivamente;

che la reiterata divulgazione di dette immagini, a distanza di un anno dall’evento, deve reputarsi non essenziale rispetto al legittimo esercizio del diritto di cronaca, oltreché lesivo dei diritti del de cuius e dei suoi familiari, con particolare riguardo ai figli minori;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota dell’8 marzo 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota del 19 marzo 2018 con la quale Agenzia Ansa, pur sostenendo la legittimità della scelta editoriale, ha dichiarato di aver provveduto “alla cancellazione della foto abbinata alla notizia del 3 gennaio 2018, oltre che dai propri archivi”;

VISTA la nota del 16 marzo 2018 con la quale Web 365 S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sara Testa Marcelli, ha dichiarato di aver provveduto alla rimozione delle immagini già a partire dalla prima richiesta effettuata dall’interessata nell’ottobre del 2017 e che la asserita perdurante visibilità delle stesse potrebbe essere dovuta alla presenza di una copia “cache” immagazzinata all’interno del pc della medesima ricorrente; 

VISTA la nota del 19 marzo 2018 con la quale la ricorrente ha preso atto del positivo riscontro fornito dall’Agenzia Ansa, eccependo, con riguardo a Web 365 S.r.l., di aver già rilevato nell’atto di ricorso l’avvenuta eliminazione della fotografia dalla rete e di aver infatti avanzato con lo stesso la diversa richiesta di cancellazione delle immagini conservate all’interno dell’archivio del giornale, istanza alla quale la resistente non ha tuttavia dato risposta;

VISTA la nota del 5 aprile 2018 con la quale Web 365 S.r.l. ha dichiarato di aver rimosso dal proprio archivio le fotografie indicate dall’interessata;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le resistenti dichiarato, seppur nel corso del procedimento e con attestazione della cui veridicità gli autori rispondono ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”, di aver provveduto ad effettuare la cancellazione delle immagini del coniuge della ricorrente anche all’interno dei rispettivi archivi; 

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Agenzia Ansa e Web 365 S.r.l., nella misura di euro 100,00 ciascuna, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento; 

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Agenzia Ansa e Web 365 S.r.l., nella misura di euro 100,00 ciascuna, che dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8994790
Data
12/04/18

Tipologie

Decisione su ricorso