g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 29 marzo 2018 [8994712]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8994712]

Provvedimento del 29 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 192 del 29 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 10 gennaio 2018 da XX nei confronti di Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Telecom Italia S.p.A ed Italiaonline S.p.A. con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto:

di ottenere la cancellazione del proprio numero di utenza mobile dagli archivi di paginebianche.it e paginegialle.it;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha lamentato di non aver ancora ottenuto, nonostante le numerose richieste avanzate in tal senso, un adeguato riscontro ad esse, rappresentando di aver coinvolto in primo luogo l’attuale gestore telefonico, ovvero Vodafone, e, successivamente, su indicazione di quest’ultimo, i precedenti gestori della medesima utenza, nonché il gestore dei siti paginebianche.it e paginegialle.it;

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 26 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato le parti coinvolte a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 9 marzo 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento; 

VISTA la nota del 6 febbraio 2018 con la quale Wind Tre S.p.A. ha eccepito che, nel momento dell’avvenuto inoltro dell’interpello preventivo da parte dell’interessato, la relativa numerazione di utenza mobile risultava attiva presso altro gestore, pertanto “in piena ottemperanza al dettato normativo, non si procedeva alla [sua] cancellazione (…) dagli archivi di paginebianche.it e paginegialle.it”;

VISTA la nota del 7 febbraio 2018 con la quale Italiaonline S.p.A. ha rappresentato che i dati personali del ricorrente sono stati tratti dalla banca dati unica (“DBU”) nella quale risultano essere stati inseriti da Vodafone Italia S.p.A. con il consenso dell’interessato, comunicando di aver provveduto comunque ad oscurare la relativa utenza “che pertanto da inizio febbraio non compare più negli elenchi online di paginebainche.it e paginegialle.it”;

VISTA la nota del 7 febbraio 2018 con la quale Tim S.p.A. ha rappresentato che “il sig. XX non è più cliente Tim dall’8/03/2012”, data a partire dalla quale la gestione dell’utenza è passata ad altro gestore sul quale unicamente incombe, in base alla normativa di settore, l’obbligo di effettuare la cancellazione dagli elenchi pubblici;

VISTA la nota dell’8 febbraio 2018 con la quale Vodafone Italia S.p.A. ha dichiarato di aver preso atto della richiesta di cancellazione avanzata dal ricorrente e di aver provveduto “in data 30 gennaio 2018, a registrare nei sistemi (...) dedicati alla clientela, la revoca del suo consenso all’inserimento in detti elenchi”, impegnandosi a comunicare detta revoca al titolare della banca dati unica; 

VISTA la nota del 12 marzo 2018 con la quale il ricorrente ha preso atto del riscontro ottenuto, ribadendo la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento; 

CONSIDERATO, in via preliminare, che il presente ricorso deve ritenersi validamente proposto nei confronti di tutte le parti resistenti, non essendo emerso in maniera chiara al ricorrente, anteriormente alla proposizione dello stesso, su quale dei soggetti coinvolti incombesse l’obbligo di disporre la cancellazione del dato indicato dal ricorrente; 

RILEVATO che la disciplina di settore individua negli operatori di telecomunicazione gli esclusivi titolari dei trattamenti di dati personali conferiti dai rispettivi abbonati e confluiti nella DBU, anche con riferimento ai profili della loro qualità e conformità a qualsiasi manifestazione di volontà degli interessati;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo le resistenti fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo nel corso del procedimento, dichiarando, con specifico riguardo a Vodafone Italia S.p.A. (con attestazione della cui veridicità l’autore risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”), di aver provveduto ad effettuare la cancellazione dei dati richiesti dal ricorrente;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Vodafone Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, nonché di quanto emerso nel corso del procedimento in ordine alla titolarità dell’obbligo di disporre la richiesta cancellazione, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso di esso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi a Vodafone Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8994712
Data
29/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso