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Provvedimento del 21 marzo 2018 [8991511]

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[doc. web n. 8991511]

Provvedimento del 21 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 175 del 21 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 19 gennaio 2018 da XX, rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Nargiso nei confronti della Automobili Coero Borga srl, con il quale il ricorrente, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha chiesto di ottenere:

- l’accesso ai propri dati personali acquisiti dalla resistente in occasione della sottoscrizione di un contratto per l’acquisto di un autoveicolo avvenuta nel mese di febbraio 2017, con richiesta ai sensi dell’art. 10 del Codice, di ottenere la relativa copia cartacea;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento; 

VISTI gli ulteriori atti d’ufficio e, in particolare, la nota del 15 febbraio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell’interessato, nonché la nota del 9 marzo 2018 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso; 

VISTE le note del 22 febbraio e 2 marzo 2018 con le quali la resistente ha fornito riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente, allegando anche la relativa documentazione;

VISTA la nota del 5 marzo 2018 con la quale il ricorrente ha ritenuto esaustivo il riscontro ricevuto;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, rispetto alle quali quest’ultimo si è dichiarato soddisfatto;

VISTE le decisioni dell’Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l’ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 21 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8991511
Data
21/03/18

Tipologie

Decisione su ricorso