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Parere su una istanza di accesso civico - 12 aprile 2018 [8790715]

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[doc. web n. 8790715]

Parere su una istanza di accesso civico - 12 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 215 del 12 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d´intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito "Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico");

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannni;

PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico della Regione Sardegna, ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego parziale di un accesso civico, adottato dal Comune di Bonarcado.

Nello specifico, risulta che il comproprietario di un terreno situato nel territorio del Comune di Bonarcado ha ricevuto un accertamento relativo all´Imposta Municipale Unica (IMU) per l´anno 2012 e ne ha chiesto l´annullamento in autotutela al predetto Comune.

Poiché non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell´amministrazione, ha inoltrato un´istanza di accesso civico al «fascicolo relativo alla pratica di accertamento IMU per l´anno 2012 riguardante il terreno [identificato in atti di cui l´istante possiede una quota di proprietà]» e alle «notificazioni dell´accertamento nei confronti [degli altri comproprietari, nelle persone] di tutti gli eredi [del soggetto identificato in atti] e loro aventi causa, ovvero documentazione sostitutiva».

Il Comune di Bonarcado, dopo aver dato comunicazione dell´accesso civico ai soggetti controinteressati, non ha accolto l´accesso «limitatamente all´accertamento IMU anno 2012, per [l´immobile identificato in atti] nei confronti di tutti gli eredi […] e loro aventi causa, in quanto ai sensi dell´art. 5-bis, commi 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013, l´eventuale accoglimento arrecherebbe un concreto e probabile pregiudizio alla tutela dell´interesse privato».

Il Comune, ha ricordato al richiedente l´accesso civico «che può essere esercitato diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7/8/1900 n. 241».

Avverso il diniego opposto dall´amministrazione, l´istante ha proposto ricorso al Difensore civico regionale, ritenendo il provvedimento illegittimo e rappresentando di avere «diritto [all´accesso] in quanto direttamente interessato a visionare integralmente la documentazione ed avere la prova dell´avvenuta notificazione a tutti gli interessati comproprietari onde verificare la legittimità dell´accertamento effettuato dal Comune di Bonarcado».

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L´esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si evidenzia che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».

Quanto al procedimento relativo all´accesso civico, si ricorda che il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso a esso presentato, laddove l´accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

2. Il caso sottoposto al Garante

Con particolare riferimento al caso sottoposto all´attenzione del Garante, risulta che sia stata presentata un´istanza di accesso civico a documentazione inerente all´accertamento effettuato da un Comune sul versamento dell´IMU su un immobile in comproprietà fra l´istante e altri soggetti.

Dagli atti risulta che l´amministrazione ha negato l´accesso «in quanto ai sensi dell´art. 5-bis, commi 1 e 2, d. lgs. n. 33/2013, l´eventuale accoglimento arrecherebbe un concreto e probabile pregiudizio alla tutela dell´interesse privato».

La motivazione del provvedimento di diniego emesso dall´amministrazione, che risulta eccessivamente sintetica, non riporta le eventuali osservazioni dei soggetti controinteressati, né i motivi in ragione dei quali sussisterebbe il "concreto pregiudizio alla tutela dell´interesse privato".

Si ritiene, pertanto, che questa Autorità non possa pronunciarsi in relazione al diniego opposto all´istante.

In ogni caso, si ricorda che nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico è precisato che «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (parr. 4.2, 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´accesso generalizzato», n. 13).

Si evidenzia, inoltre, che in generale il fascicolo inerente agli accertamenti fiscali a persone fisiche contiene dati personali di specie e natura diversi, la cui ostensione – considerando, peraltro, che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7» (art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013) – potrebbe essere suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

La p.a. è, quindi, tenuta a valutare se l´accesso civico debba essere rifiutato per evitare il predetto pregiudizio, seguendo, a tale scopo, le indicazioni fornite nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico al cui contenuto, pertanto, si rinvia integralmente (cfr., in particolare, il par. 8 intitolato «I limiti derivanti dalla protezione dei dati personali»).

La medesima deve poi, in ogni a caso, motivare specificamente – nella risposta eventualmente negativa o parzialmente tale, oppure affermativa – in ordine alle ragioni dell´esistenza o meno del pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali che si assumerebbe arrecato con la loro ostensione ai soggetti controinteressati (art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

3. Sulla possibilità di accedere ai dati personali richiesti ai sensi della legge n. 241/1990

Per completezza, si evidenzia, in ogni caso, che, come indicato anche nelle citate Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, l´accesso "generalizzato" è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalla p.a. «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) (cfr. par. 8.1).

Nel caso sottoposto all´attenzione del Garante, invece, sia nell´istanza di accesso civico, che nel ricorso al Difensore civico, risulta che le ragioni che hanno condotto alla richiesta di accesso civico riguardano una vicenda strettamente personale, legata alla necessità del soggetto istante di «avere la prova dell´avvenuta notificazione [dell´accertamento IMU] a tutti gli interessati comproprietari onde verificare la legittimità dell´accertamento effettuato dal Comune di Bonarcado».

Per questi aspetti, in ogni caso, rimane salva, come evidenziato anche dal Comune di Bonarcado nel provvedimento di diniego dell´accesso civico, la possibilità di accedere ai documenti richiesti, laddove l´istante dimostri l´esistenza di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l´accesso», ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Regione Sardegna, ai sensi dell´art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 12 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannni

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia