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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8384511]

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[doc. web n. 8384511]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 65 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 dicembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Matteo Silvestri Mancini, nei confronti di Google LLC (già Google Inc.) e di Google Italy S.r.l., con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la rimozione, dalla lista dei risultati ottenuti digitando tramite il motore di ricerca il proprio nome e cognome, di un URL collegato ad un post pubblicato all´interno della piattaforma "Google Groups" gestita dalla resistente;

- la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- che il post rinvenibile attraverso l´URL in questione, che peraltro non risulta riconducibile a soggetto identificabile, sarebbe gravemente diffamatorio della sua persona, tenuto conto del fatto che questo gli attribuisce il compimento di reati per i quali non risulta essere stato mai nemmeno indagato (come dimostrato dalle risultanze del certificato del casellario giudiziario e di quello dei carichi pendenti prodotti in atti);

- non può dirsi sussistente, nel caso di specie, alcun interesse pubblico alla conoscibilità di informazioni palesemente false che hanno già gravemente pregiudicato l´attività imprenditoriale da lui svolta con "consistenti riduzioni del fatturato";

- la condotta tenuta dalla resistente, che ha più volte opposto diniego alle proprie  richieste, si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui all´art. 11 del Codice dando luogo ad un trattamento illecito di dati, considerato anche che i contenuti contestati risultano pubblicati all´interno di uno spazio gestito direttamente da Google che ne dovrebbe pertanto rispondere anche ai sensi dell´art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 relativo all´"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell´informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 dicembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché il verbale dell´audizione svoltasi in data 11 gennaio 2018 presso la sede dell´Autorità;

VISTE le note del 22 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Berliri e Massimiliano Masnada, ha comunicato di non poter aderire alla richiesta avanzata dal ricorrente in quanto:

la stessa sarebbe inammissibile essendo fondata unicamente sull´asserito carattere diffamatorio dei contenuti pubblicati all´interno del post ritenuti lesivi del diritto all´onore ed alla reputazione dell´interessato, profili che la resistente non è legittimata a valutare, non potendosi ritenere applicabili, a servizi diversi da quello offerto tramite il motore di ricerca, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell´Unione europea in materia di diritto all´oblio (cfr. sentenza della Corte di giustizia europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

i gruppi di discussione creati "tramite il servizio Google Groups offrono le funzionalità di discussione e mailing list (…) sul web" che consentono agli iscritti di scambiare opinioni con gli altri iscritti, interagendo tra loro ed inserendo liberamente commenti del cui contenuto gli stessi sono da ritenersi responsabili in via esclusiva, in quanto Google opera, rispetto a tali servizi, come hosting provider ai sensi dell´art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003;

la resistente, proprio in virtù del ruolo svolto, è autorizzata a rimuovere i contenuti ospitati solo su provvedimento dell´autorità giudiziaria o amministrativa competente in quanto, in caso contrario, perderebbe "la propria "neutralità" rispetto alla fornitura del servizio"; da ciò deriva che l´eventuale richiesta di cancellazione deve essere avanzata direttamente nei confronti dell´utente che ha pubblicato il post ritenuto offensivo;

in ogni caso, qualora dovessero ritenersi applicabili i principi della sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea in tema di diritto all´oblio, risulterebbero comunque carenti, nel caso di specie, i presupposti per il suo legittimo esercizio non potendosi ritenere decorso un lasso di tempo sufficientemente ampio dalla pubblicazione del post, la conoscibilità del quale risponderebbe ad un interesse pubblico attuale tenuto conto del ruolo ricoperto dal ricorrente;

VISTE le note del 9 e del 23 gennaio 2018 con le quali quest´ultimo ha ribadito le proprie richieste rilevando:

la sussistenza di una responsabilità in capo al provider relativamente all´attività di memorizzazione, e dunque di conservazione, di contenuti illeciti che andrebbero immediatamente rimossi a seguito dell´avvenuta conoscenza di tale circostanza;

che il suo interesse è diretto in primo luogo ad ottenere la deindicizzazione dell´URL corrispondente al post indicato in atti, tenuto conto del fatto che la maggior causa di pregiudizio per la sua reputazione è collegata proprio all´agevole reperibilità del contenuto tramite i motori di ricerca;

la circostanza che Google avrebbe già provveduto in passato a dare corso ad una domanda di rimozione di altro commento, collegato ad un diverso URL, di contenuto analogamente diffamatorio;

CONSIDERATO, preliminarmente, che il ricorso proposto deve ritenersi ammissibile essendo diretto ad ottenere la rimozione non del contenuto del post, ma dell´URL che ad esso riconduce in associazione al nominativo dell´interessato;

RILEVATO che, ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per disporre la rimozione di risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo dell´interessato occorre, in particolare, tenere conto dei criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite "Linee Guida" adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata

CONSIDERATO inoltre che:

la resistente, in qualità di titolare del trattamento connesso all´indicizzazione, deve assicurare – come sancito dalla predetta sentenza – "nell´ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che tale trattamento soddisfi le prescrizioni della direttiva 95/46/CE";

in base ai criteri fissati dalla citata direttiva (cfr. in particolare art. 6, comma 1, lett. d) direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio), nonché dall´art. 11 del Codice, i dati personali devono "essere esatti e, se necessario, aggiornati";

come affermato anche dalle citate "Linee Guida" (cfr. punto 4 della Parte II), le Autorità di Protezione dei Dati (APD) "tenderanno a ritenere idonea la deindicizzazione di un risultato di ricerca se si rilevano inesattezze in termini di circostanze oggettive e se ciò genera un´impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata";

nel caso di specie, la richiesta di rimozione avanzata al gestore del motore di ricerca – che è anche titolare della piattaforma utilizzata per la pubblicazione di commenti – rappresenta peraltro per l´interessato l´unica possibilità di contenere gli effetti pregiudizievoli discendenti dalla diffusione del commento in questione;

RILEVATO infine che, nel caso in esame:

le informazioni negative relative all´interessato, contenute nel post contestato, appaiono lesive dei diritti del medesimo, non risultando confermate da alcun ulteriore elemento di carattere oggettivo, eventualmente reperibile tramite diversa fonte, idoneo a farle ritenere corrispondenti alla realtà dei fatti – e dunque, in tali termini, esatte – ma risultano anzi smentite da quanto desumibile dall´esame del certificato del casellario giudiziale e da quello dei carichi pendenti prodotti dall´interessato;

il pregiudizio subito dal medesimo a causa della diffusione di tali informazioni non può ritenersi bilanciato dall´asserita sussistenza di un interesse pubblico alla loro conoscibilità, proprio in virtù del fatto che le stesse non risultano, in base alle risultanze del procedimento, corrispondenti a circostanze oggettivamente comprovate;

l´unico strumento a disposizione del ricorrente al fine di arrestare le conseguenze negative connesse alla predetta diffusione – tenuto conto del fatto che il contenuto pubblicato non risulta riconducibile a soggetto identificabile – è quello di chiedere la rimozione del corrispondente URL al gestore del motore di ricerca;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione dell´URL indicato nell´atto di ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico del titolare del trattamento in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, l´URL indicato nell´atto di ricorso;

2) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proXX opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia