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Provvedimento del 1° febbraio 2018 [8366193]

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[doc. web n. 8366193]

Provvedimento del 1° febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 63 del 1° febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 30 ottobre 2017 da XX, nei confronti di Mediaset, con il quale il ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, "Codice"), ha chiesto:

- la cancellazione di un articolo di stampa a lui riferito pubblicato sul sito: "http://www.tgcom24.mediaset.it";

- di disporre l´interdizione dell´indicizzazione dello stesso articolo dai motori di ricerca esterni al sito della testata giornalistica; 

CONSIDERATO che il ricorrente -nel rappresentare che l´articolo, relativo ad una vicenda giudiziaria nella quale lo stesso è rimasto coinvolto in Gran Bretagna, è oramai privo di interesse pubblico visto il tempo trascorso (2011)- ha sottolineato, in ordine all´esattezza di alcuni dati contenuti nell´articolo, di:

- non avere mai svolto la professione medica;

- essere "stato assolto con formula piena dall´imputazione di violenza/aggressione nei confronti della parte lesa" e di avere ricevuto "una condanna detentiva per possesso di implementi (2 giraviti) riconducibili all´intenzione di commettere il reato di furto";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 27 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 23 novembre 2017 con la quale la resistente, nel dichiarare di avere già fornito riscontro alle istanze avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha rappresentato di non poter aderire ad esse per le seguenti ragioni:

- l´articolo in questione contiene informazioni lecitamente trattate e pubblicate secondo i parametri previsti per l´esercizio del diritto di cronaca;

- l´elemento temporale non può essere ritenuto sufficiente "per procedere alla rimozione della notizia, in considerazione della peculiarità del fatto e della sua perdurante rilevanza sociale";

- la vicenda giudiziaria, secondo quanto riferito dallo stesso ricorrente (v. istanza di accesso ai dati del 21 agosto 2017), non sarebbe ancora definita;

la resistente si è altresì dichiarata disponibile a procedere alla correzione degli errori presenti nell´articolo rilevati dal ricorrente, previa comunicazione da parte di quest´ultimo delle informazioni corrette, nonché ad effettuare una nuova valutazione sul mantenimento dell´articolo o sul suo aggiornamento all´esito del pendente procedimento giudiziario;

VISTA la nota del 27 dicembre 2017 e 21 gennaio 2018, con le quali il ricorrente, nel contestare quanto affermato dalla resistente, ha insistito per l´accoglimento delle proprie richieste;

RILEVATO preliminarmente che dall´esame degli atti prodotti dal ricorrente (in particolare, il "Sommario del ricorso in appello di secondo grado depositato presso l´ufficio ricorsi della sezione penale"), quest´ultimo risulta essere stato condannato non solo per il possesso di strumenti da scasso, ma anche per "l´intenzione di vendicarsi" della propria compagna;

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e ss. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice) e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 6 del "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica", pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179, Allegato A.1, doc. web n.  1556386);

RILEVATO, in relazione al caso in esame, che:

- il trattamento dei dati personali del ricorrente rispetta i sopra riferiti presupposti, riguardando fatti da considerarsi ancora di interesse pubblico in ragione anche delle circostanze di fatto attinenti al caso concreto;

- non risulta, allo stato, definitivamente chiarito se sia ancora pendente o concluso il procedimento presso la giurisdizione del Regno Unito, determinandosi, pertanto, l´impossibilità di comprovare l´inesattezza del dato;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto sopra esposto, che il ricorso debba essere dichiarato infondato in ordine alla richiesta di cancellazione, nonché di deindicizzazione dell´articolo stesso;

RILEVATO che resta, tuttavia, impregiudicato il diritto del ricorrente di rivolgersi al titolare del trattamento per chiedere la rettifica e l´aggiornamento di eventuali dati inesatti o obsoleti che lo riguardano contenuti nell´articolo oggetto di ricorso, anche alla luce degli sviluppi delle vicende giudiziarie che lo riguardano;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 1° febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia