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Provvedimento dell'8 febbraio 2018 [8256284]

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[doc. web n. 8256284]

Provvedimento dell´8 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 73 dell´8 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 31 ottobre 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cavallo e Maria Magro, nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso a suo tempo con la Banca Antonveneta S.p.A. in seguito incorporata nella banca resistente, dichiarandosi non soddisfatto del riscontro ricevuto ad esito delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati contenuti: a) nel contratto di conto corrente ed annessa apertura di credito e nelle convenzioni successive; b) negli estratti conto, comprensivi di conto scalare e calcolo delle competenze relative ai seguenti periodi: anno 2010; mese di marzo/2011; mese di dicembre/2012 fino all´ultimo disponibile;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 10 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 19 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 novembre 2017 con la quale la resistente nel confermare la propria intenzione di mettere a disposizione del ricorrente i dati richiesti, ha:

- precisato che "essendo l´estrazione dei dati particolarmente onerosa, il riscontro all´istanza avverrà attraverso la consegna in copia dei documenti contenenti le informazioni richieste, come previsto dall´art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196";

- dichiarato di aver invitato "il ricorrente – o persona dallo stesso delegata – a recarsi presso la filiale di (…), ove sono incardinati i rapporti contrattuali, per ritirare la documentazione previo appuntamento da concordare telefonicamente (…);

VISTA la nota inviata in data 4 dicembre 2017 con la quale il ricorrente ha rappresentato di non aver potuto dare seguito, stante il breve preavviso, all´invito rivoltogli da controparte a ritirare la documentazione richiesta, di talché - non avendo potuto verificare la completezza della documentazione offerta rispetto all´istanza inoltrata - ha insistito per l´accoglimento delle richieste avanzate con l´atto introduttivo;

VISTA la nota del 12 gennaio 2018 con la quale la resistente ha sostenuto:

- di non aver dato corso a suo tempo all´istanza avanzata dal ricorrente avendola valutata come una richiesta ascrivibile al disposto normativo dell´art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/1993), tenuto conto che, seppur "formulata letteralmente ai sensi e per gli effetti gli artt. 7 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003", la stessa appariva "materialmente" volta ad ottenere copia della documentazione bancaria afferente ai rapporti intrattenuti dal medesimo con la banca,

- "avuto riguardo alle divergenze interpretative riscontrate in materia, e nell´intento di non instaurare su tale questione un contenzioso con il ricorrente", di avergli messo a disposizione copia della documentazione richiesta di cui quest´ultimo è entrato in possesso in  pari data;

RILEVATO che, nel caso di specie, la disciplina in materia di protezione dei dati personali risulta applicabile avendo l´interessato correttamente esercitato i diritti di cui all´art. 7 del Codice chiedendo al titolare del trattamento la comunicazione dei propri dati riferiti al rapporto di conto corrente con annessa apertura di credito intrattenuto con la resistente;

RILEVATO che, nel corso del procedimento, la resistente ha attestato - con dichiarazione di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – di aver fornito al ricorrente copia della documentazione richiesta e ritenuto che tale riscontro possa essere considerato sufficiente consentendo di dichiarare non luogo a provvedere in merito, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dei riscontri forniti nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia