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Provvedimento del 15 febbraio 2018 [8235670]

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[doc. web n. 8235670]

Provvedimento del 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 95 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, regolarizzato in data 7 novembre 2017, presentato da XX nei confronti di Cerved Group S.p.A. (di seguito "Cerved") con il quale il ricorrente ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo di ottenere:

la cancellazione, nell´ambito del dossier "Basic Persona Imprenditore" e limitatamente ai dati attinenti ad un periodo anteriore ai due anni dalla data della richiesta, delle informazioni relative alle cariche sociali recesse ricoperte nelle varie imprese, nonché ai fallimenti delle società per le quali ha ricoperto cariche sociali o detenuto quote societarie;

CONSIDERATO che il ricorrente ha:

lamentato la non pertinenza ed eccedenza delle informazioni in questione ai fini della valutazione della propria affidabilità commerciale, tenuto conto del lasso di tempo (oltre due anni) trascorso dall´esercizio delle cariche sociali e dall´apertura delle procedure concorsuali in questione che giustificherebbe l´accoglimento della misura richiesta;

sottolineato come tale trattamento non sarebbe in linea con quanto previsto dal "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale";

evidenziato il pregiudizio subito a causa delle difficoltà incontrate nell´attuale attività imprenditoriale per effetto del trattamento delle informazioni in questione;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare la nota del 16 novembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 dicembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 29 novembre 2017 con la quale Cerved, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto ha sostenuto:

la liceità, pertinenza ed esattezza del trattamento, considerato che le informazioni riferite alle cariche e qualifiche ricoperte dall´interessato in varie imprese sono correttamente riportate nel rapporto informativo che lo riguarda, "in linea con quanto previsto dall´art. 2 del Codice deontologico, corrispondono pedissequamente a quanto previsto nel registro pubblico di riferimento da cui sono state tratte, e possono essere conservate al fine di fornire servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili nelle fonti pubbliche da cui provengono, secondo quanto stabilito dall´art. 8 del menzionato Codice";

che, con riferimento invece alle informazioni relative ai fallimenti delle società "C.R. Immobiliare s.r.l. – in liquidazione e "O.M.G.R. Industriale s.r.l. – in liquidazione" dichiarati tali, rispettivamente il 17 febbraio 2012 e il 10 novembre 2012, le stesse "sono correttamente riportate in riferimento alle predette società ed inserite in appositi riquadri nell´ambito del rapporto informativo" riferito al ricorrente in ragione delle cariche e qualifiche ricoperte all´interno di esse (ovvero rispettivamente di Socio Unico, Amministratore Unico e Liquidatore nella prima e Socio Unico nella seconda), associabili al soggetto censito secondo i criteri indicati nell´art. 7, comma 2, lett. d), del citato Codice deontologico e conservabili "ai fini dell´erogazione dei servizi di informazione commerciale per i periodi di tempo previsti dall´art. 7, comma 4, lett. a) del" medesimo Codice;

CONSIDERATO che la liceità del trattamento posto in essere dalla resistente deve essere valutata alla luce delle disposizioni contenute nel più volte richiamato "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale" – adottato con deliberazione del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, pubblicato in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2015,  doc. web. n. 4298343, ed entrato in vigore il 1° ottobre 2016;

CONSIDERATO, a tale riguardo, che :

i dati trattati dal fornitore ai fini dell´erogazione del servizio di informazione commerciale possono essere raccolti, tra l´altro, presso fonti pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, il registro delle imprese (art. 3, punto 1, del Codice deontologico);

i predetti dati possono riguardare sia l´interessato, come soggetto direttamente censito, sia le persone fisiche od altri soggetti che risultino legati al primo sul piano giuridico e/o economico (art. 2, punto 3, del Codice deontologico);

tra le ipotesi previste da quest´ultimo articolo – ed al verificarsi delle quali è espressamente consentito associare al soggetto censito, che sia persona fisica, anche informazioni provenienti da fonti pubbliche riferite ad eventi negativi relativi ad imprese o società nelle quali il medesimo assuma o abbia assunto, fino ad un anno prima, determinate cariche o qualifiche – vi è quella dell´aver rivestito la carica di amministratore o la qualifica di socio con partecipazioni pari o superiori alla soglia del 25% o in possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale, fatte salve le partecipazioni del 10 % in caso di quote paritarie tra i soci (art. 7, punto 2, lett. d), cit.);

il trattamento di informazioni legate ad eventi negativi (quali, ad esempio, fallimenti o procedure concorsuali, ipoteche, pregiudizievoli, pignoramenti, protesti), provenienti da fonti pubbliche, riguardanti il soggetto direttamente censito o allo stesso associabili nei termini previsti dall´art. 7, commi 2 e 3, del citato codice deontologico, sono soggetti ai limiti temporali di conservazione da parte del fornitore del servizio previsti dall´art. 7, comma 4;

fatti salvi i limiti temporali riguardanti gli eventi negativi, "i dati acquisiti dalle fonti pubbliche possono essere conservati dal fornitore ai fini dell´erogazione dei servizi di informazione commerciale per il periodo di tempo in cui rimangono conoscibili e/o pubblicati nelle fonti pubbliche da cui provengono, in conformità a quanto previsto dalle rispettive normative di riferimento" (art. 8 del citato codice deontologico);

RILEVATO, nel caso in esame, che:

- il ricorrente, fino ai fallimenti delle società in questione –dichiarati entrambi meno di dieci anni orsono-, ha rivestito all´interno della società "C.R. Immobiliare s.r.l. – in liquidazione", la carica di Amministratore Unico e Liquidatore ed ha detenuto la totalità del capitale sociale di "C.R. Immobiliare s.r.l. – in liquidazione" e "O.M.G.R. Industriale s.r.l. – in liquidazione";

- le informazioni relative alle procedure concorsuali in questione, così come le informazioni attinenti alle cariche recesse ricoperte dall´interessato nelle varie imprese sono in linea con quanto attualmente risultante presso le fonti pubbliche di provenienza e possono essere conservate dal fornitore secondo i limiti temporali previsti dagli art. 7, comma 4, e 8 del citato codice deontologico;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che i presupposti di liceità del trattamento richiesti dal codice deontologico risultino rispettati e che pertanto il ricorso debba essere dichiarato infondato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1°settembre 2011 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia