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Provvedimento del 25 gennaio 2018 [8147144]

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[doc. web n. 8147144]

Provvedimento del 25 gennaio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 25 gennaio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 30 novembre 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Federica Citoni, nei confronti di Experian Italia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito "Codice") ha chiesto:

- la cancellazione dei dati personali a lui riferiti, relativi ad un´iscrizione ipotecaria inserita, a suo carico, nella banca dati gestita dalla resistente;

- in via subordinata, la sospensione della visibilità della predetta iscrizione pregiudizievole;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato:

di essere venuto a conoscenza, a seguito della revoca del mandato di intermediazione finanziaria, dell´esistenza di una trascrizione a suo carico, disposta da Equitalia Servizi di Riscossione (già Equitalia Sud S.p.A.) sulla base dell´erroneo presupposto che i beni immobili oggetto di garanzia fossero ancora di sua proprietà, avendo invece questi ultimi formato oggetto di alienazione nel 2003;

che Equitalia Sud, in riscontro all´istanza dallo stesso presentata, ha provveduto a disporre l´annotazione di cancellazione dell´ipoteca in data 28 giugno 2016;

che la visibilità dell´iscrizione all´interno della banca dati gestita da Experian, tenuto conto della circostanza che la stessa ha tratto origine da un dato erroneo, è idonea a determinare una lesione della propria immagine commerciale e finanziaria;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 3 gennaio 2018 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 12 gennaio 2018 con la quale la resistente, pur rilevando la legittimità del proprio operato, ha dichiarato di avere già provveduto alla rimozione dai propri sistemi dei dati oggetto del ricorso;

VISTA la nota del 17 gennaio 2018 con la quale il ricorrente ha dichiarato di ritenersi "integralmente soddisfatto del riscontro ricevuto";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo la resistente fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente, dichiarando (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto alla cancellazione di quanto richiesto;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della società resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia