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Parere su uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell'INMP [8126123]

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[doc. web n. 8126123]

Parere su uno schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dell´INMP - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare gli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g);

Vista la richiesta di parere dell´Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà del 7 dicembre 2017 sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

L´istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), costituito nell´ambito di un progetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell´art. 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e stabilizzato dal d.l. n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, ha chiesto il parere del Garante in ordine allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da esso effettuati.

L´istituto ha il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà, al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l´erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate (art. 14, cit d.l. e art. 2, d.m. 22 febbraio 2013, n. 56).

OSSERVA

L´Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (di seguito "Istituto"), al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

In base al Codice, l´Istituto deve, quindi, adottare un atto di natura regolamentare prevedendo i tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante.
In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Istituto, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di regolamento che tiene conto di alcune osservazioni formulate dall´Ufficio del Garante all´Istituto, all´esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti:

la corretta individuazione delle finalità di rilevante interesse pubblico per il cui perseguimento è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nell´ambito delle attività effettuate dall´Istituto;

il richiamo al rispetto di talune specifiche disposizioni del Codice quali quelle relative alla designazione dei responsabili del trattamento (art. 29), nonché delle prescrizioni contenute nei provvedimenti del Garante, quali, ad esempio, quelle relative alla raccolta di informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti durante il ricovero presso strutture del Ssn (Provv. 12 novembre 2014, doc. web n. 3624070) e quelle in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Provv. 21 aprile 2011, doc. web n. 1809039);

l´individuazione dell´ambito di comunicazione dei dati sensibili oggetto di trattamento e la previsione di opportune cautele a tutela della riservatezza degli interessati;

la precisazione relativa agli ambiti di ricerca, con relativa indicazione dei presupposti normativi (artt. 98 e ss. e del Codice; Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, Allegato A 4. Al Codice).

Ciò premesso, sullo schema di regolamento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g), del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento trasmesso dall´Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, nei termini sopra descritti.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia