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Parere sullo schema di regolamento predisposto dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado - 15 febbraio 2018 [8081291]

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[doc. web n. 8081291]

Parere sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 76 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (di seguito Codice);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la richiesta di parere dell´Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) presentata con nota prot. n. 1960 del 12 febbraio 2018, come rettificata con nota protocollo n. 1966 avente pari data, sullo schema di regolamento relativo alle modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell´articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO, in particolare, l´art. 7 del predetto decreto legislativo, ai sensi del quale l´Invalsi, nell´ambito della promozione delle attività di cui all´art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo, e che la partecipazione a tali rilevazioni, effettuate entro il mese di aprile nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, rappresenta requisito di ammissione all´esame conclusivo del primo ciclo di istruzione;

VISTO, l´art. 9 del richiamato decreto legislativo n. 62 del 2017, che prevede che i modelli nazionali per la certificazione delle competenze, rilasciati al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, sono emanati con decreto del Ministro dell´istruzione, dell´università e della ricerca sulla base, tra gli altri, del seguente principio: indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all´art. 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese;

VISTO, l´art. 11 del medesimo decreto legislativo, che dispone che gli alunni con disabilità (di seguito DVA, comma 4) e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (di seguito DSA, comma 14) partecipano alle prove standardizzate di cui agli artt. 4 e 7 e che il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell´istruzione, dell´università e della ricerca (di seguito Miur) n. 742 del 2017 e, in particolare, l´art. 4 che prevede l´adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione integrato da una sezione, predisposta da Invalsi, che descrive i livelli conseguiti dagli alunni nelle prove nazionali di italiano e matematica e da altra sezione Invalsi che certifica le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all´art. 7 del decreto legislativo 62/2017;

RILEVATO che lo schema di regolamento presentato stabilisce procedure e regole relative allo svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, in particolare, disciplinando:

- l´ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione studentesca, prevedendo che le prove Invalsi debbano essere sostenute da tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie che frequentano la terza secondaria di primo grado, compresi i candidati privatisti, anche se diversamente abili e con disturbi specifici dell´apprendimento con le modalità appositamente stabilite (art. 2);

- le modalità di identificazione dello studente ai fini del corretto espletamento e restituzione delle prove che, nel caso di alunni DVA o con DSA, possono essere personalizzate, prevedendo che, a tal fine, il Miur comunichi all´Invalsi una serie di informazioni sulla base delle quali viene predisposto un elenco studente reso accessibile alle scuole attraverso l´apposita area riservata della piattaforma Invalsi. In seguito, gli istituti scolastici, prima di confermare in via definitiva il predetto elenco, possono selezionare, da una griglia di opzioni offerte sulla piattaforma, le prove differenziate che ciascun alunno DVA e con DSA sarà tenuto ad effettuare (art. 4);

- lo svolgimento della prova, prevedendo che, dopo la conferma da parte degli istituti scolastici, l´Invalsi predisponga un documento stampabile denominato "elenco studente per la somministrazione", contenente le seguenti informazioni:  Login dello studente (Nome e cognome, eventualmente disambiguato per i casi di omonimia); Genere dello studente; Mese e anno di nascita; Codice SIDI; password per ciascuna prova (Italiano, Matematica, Inglese-lettura, Inglese-ascolto), personalizzata in caso di studenti DVA e con DSA. Tale documento costituisce lo strumento che consente la sicura identificazione di ciascuno studente (art. 5);

- le modalità di restituzione delle prove INVALSI, che confluiscono, nella "certificazione delle competenze" di ciascun allievo e sono scaricate dagli istituti scolastici dal sistema Sidi del Miur (art. 6);

- le modalità e i tempi di conservazione dei dati da parte di INVALSI, prevedendo la cancellazione del nome e del cognome degli studenti una volta terminato lo svolgimento delle prove (a maggio o al termine delle lezioni per gli studenti che devono sostenere la prova suppletiva) e specifiche misure per i dati relativi alle prove personalizzate previste per gli alunni DVA o con DSA. In particolare, i predetti dati sono:

1. trasformati indistintamente in "allievo assente o non svolge la prova standard", nei casi in cui le opzioni esercitate dalla scuola determinano il mancato rilascio della certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017 e dell´art. 9, comma 3, lettera f), del D. Lgs. n. 62/2017;

2. cancellati, nei casi in cui le misure compensative prescelte hanno comunque consentito il rilascio della certificazione delle competenze di cui al D.M. 742/2017 e dell´art. 9, comma 3, lettera f), del D. Lgs. n. 62/2017 (art. 8).

- il trattamento dei dati sensibili, specificando che il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute è effettuato in attuazione del presente schema di regolamento da parte dell´Invalsi e delle scuole, in qualità di autonomi titolari del trattamento per gli aspetti di competenza, per la finalità di rilevante interesse pubblico di cui all´art. 95 del D. Lgs. 196/03 e in conformità a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 del medesimo decreto legislativo e che le misure di sicurezza adottate sono definite nell´Allegato allo schema di regolamento (art. 9);

RILEVATO che i trattamenti di dati personali disciplinati nello schema in esame hanno ad oggetto anche informazioni di carattere sensibile idonee a rivelare, in particolare, lo stato di salute degli alunni DVA e con DSA, necessarie alla personalizzazione delle prove da sostenere;

CONSIDERATO che l´Invalsi, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici, in un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice);

CONSIDERATO che il trattamento dei predetti dati sensibili risulta consentito dal combinato disposto dall´art. 95 del Codice, che considera quale attività di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli artt. 20 e 21, "le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata", dal citato art. 7 del d.lgs. 62/2017, relativo alla somministrazione, da parte di Invalsi, di prove standardizzate, computer based, in italiano, matematica e inglese, la partecipazione alle quali rappresenta requisito di ammissione all´esame conclusivo del primo ciclo di istruzione che prevede prove personalizzate per gli alunni DVA e con DSA, nonché dallo schema di decreto in esame, che individua, nel rispetto del principio di indispensabilità di cui all´art. 22, comma 3, del Codice, i tipi di dati e le operazioni eseguibili nell´ambito dello svolgimento delle prove invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

RILEVATO che la versione dello schema di regolamento in esame tiene conto degli approfondimenti effettuati nel corso di incontri di lavoro tenutisi con i rappresentanti dell´Invalsi e del Miur, volti a rendere lo schema in esame conforme al Codice, con l´adozione di misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dei dati personali per impostazione predefinita (art. 25 del Regolamento), con particolare riferimento a:

- l´individuazione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza del Codice, delle informazioni personali da utilizzare per l´identificazione degli studenti, la valutazione, la somministrazione e la restituzione delle prove (artt. 4, 5 e 6);

- la limitazione dei tempi di conservazione dei dati, sia con riferimento al nome e al cognome, che in relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute relativi allo svolgimento delle prove personalizzate da parte degli studenti DVA e con DSA;

- la necessità di adottare, in relazione ai dati idonei a rivelare lo stato di salute rilevati secondo l´art. 4, commi 3 e 4 del presente schema di regolamento, tecniche crittografiche al fine di renderli inintelligibili, nonché di conservarli in partizioni separate;

- l´adozione di idonee misure di sicurezza, in particolare, nello scambio di dati personali tra Miur ed Invalsi, nel rispetto delle misure necessarie già prescritte dal Garante con il provvedimento generale n. 393 del 2 luglio 2015;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi degli art. 20, comma 2 e 154, comma 1, lettera g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di regolamento predisposto dall´Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, concernente le modalità di svolgimento delle prove Invalsi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA