g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 14 dicembre 2017 [7830560]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7830560]

Provvedimento del 14 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 542 del 14 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 28 luglio 2017 da XX nei confronti della Otofon di Bove Giuseppe, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

-  di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento per finalità promozionali;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- di avere ricevuto in data 26 ottobre 2016 sulla propria utenza di telefonia mobile un messaggio promozionale da parte della società Otofon di Bove Giuseppe;

- di avere inviato -a seguito di verifiche volte ad individuare i recapiti della resistente, nonché i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali- un´istanza alla predetta Otofon ai sensi dell´art. 7 del Codice, in relazione alla quale non ha ricevuto alcun riscontro;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente; nonché la nota del 7 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le memorie del 5, e 11 settembre e del 10 novembre 2017 con le quali la società resistente nell´affermare di non "poter aderire alle richieste del ricorrente non avendo questi dimostrato l´esistenza di danni collegabili alla condotta contestata", ha altresì rappresentato;

- di avere stipulato un contratto con la società "Leader Mobile" per la diffusione della propria attività promozionale e di non essere, pertanto, a conoscenza né dei nominativi contenuti negli elenchi consultati da tale società nell´espletamento di tale attività, né se i soggetti contattati avessero rilasciato il proprio consenso a ricevere messaggi promozionali;

- che il contratto stipulato - allo stato peraltro cessato -  con la "Leader Mobile" pone a carico di quest´ultima eventuali contestazioni da parte degli utenti;

VISTA la memoria di replica datata 11 settembre 2017 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatto di quanto affermato dalla resistente, ha rilevato che quest´ultima, stante il contratto stipulato con la "Leader Mobile" per lo svolgimento di attività promozionali, avrebbe dovuto comunicare i soggetti responsabili del trattamento, nonché tutti i recapiti utili a contattare tale società;

CONSIDERATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali riconosce all´interessato la facoltà di esercitare i diritti previsti dall´art. 7 del Codice indifferentemente nei confronti del titolare o responsabile del trattamento formulando una specifica istanza alla quale deve essere fornito "idoneo riscontro senza ritardo" (art. 8, comma 1, del Codice);

RILEVATO che, riguardo all´invio sull´utenza del ricorrente della comunicazione a contenuto promozionale oggetto di ricorso, Otofon, in base ai menzionati accordi contrattuali, risulta aver agito quale committente e, al contempo, beneficiario della comunicazione promozionale effettuata nel proprio interesse e a proprio nome, nonché aver definito il contenuto del predetto messaggio promozionale e indicato le categorie dei destinatari;

RILEVATO altresì che il contenuto del messaggio inviato sull´utenza del ricorrente e le successive verifiche da questi avviate indicavano esclusivamente Otofon quale autore del predetto messaggio, generando quindi in capo all´interessato, sulla base di tale visibilità, un legittimo affidamento circa il soggetto titolare del trattamento;

RILEVATO pertanto che la società resistente ha determinato, quale (co)titolare, anche unitamente ad altro partner contrattuale, le finalità, le modalità e gli strumenti del trattamento in concreto effettuato (v. al riguardo, artt. 4 , comma 1, lett. f), e 28 del Codice, nonché Gruppo Art. 29, Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento e "incaricato del trattamento", WP 169, adottato il 16 febbraio 2010 e le Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto alla spam del 4 luglio 2013, in www.garanteprivacy.it, doc web n. 2542348), e che la stessa società non ha in alcun modo riscontrato le richieste formulate dal ricorrente con l´interpello preventivo, né tanto meno ha fornito a questi indicazioni sul soggetto che, nel proprio interesse, avrebbe materialmente curato l´invio della comunicazione commerciale in questione;

RITENUTO pertanto, in relazione alle specifiche istanze contenute nell´atto introduttivo, di dover accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare alla resistente, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, a registrare l´opposizione al trattamento per finalità promozionali da parte del ricorrente e a comunicare a quest´ultimo l´origine dei dati, acquisendo anche, se del caso, tali informazioni presso la società "Leader Mobile",;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 400,00, da addebitare integralmente a carico della Società Otofon di Bove Giuseppe, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, nonché del comportamento tenuto nel corso dell´istruttoria, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie il ricorso e, per l´effetto, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, ordina a Otofon di Bove Giuseppe, entro dieci giorni dalla ricezione del presente provvedimento, di registrare l´opposizione del ricorrente al trattamento dei propri dati personali per finalità commerciali e di comunicare allo stesso l´origine dei dati che lo riguardano;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 400,00, da addebitare al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente, compensa la restante parte per giusti motivi.

Il Garante, nel chiedere a Otofon di Bove Giuseppe, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione allo stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda, altresì, che il mancato riscontro alle richieste ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
7830560
Data
14/12/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso