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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Hu Guangyu - 12 ottobre 2017 [7736367]

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[doc. web n. 7736367]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Hu Guangyu - 12 ottobre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 412 del 12 ottobre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Compagnia della Guardia di finanza di Scafati, nell´ambito di un´attività di controllo ai sensi degli artt. 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ha accertato che l´Impresa individuale Hu Guangyu P.Iva: 04703671216, con sede in Nocera Inferiore (Sa), via Lurezio n. 12 ed esercizio commerciale in Nocera Inferiore, via Atzori n. 6, effettuava, quale titolare, un trattamento di dati personali mediante l´utilizzo di un impianto di videosorveglianza composto da quattro telecamere collegate a un apparecchio di videoregistrazione e 1 monitor, omettendo di rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito Codice)" poiché priva dell´indicazione del titolare del trattamento effettuato. Nell´ambito della medesima attività di controllo è stato altresì accertato che le immagini più remote e visibili registrate tramite il citato impianto di videosorveglianza erano conservate, dall´ Impresa individuale Hu Guangyu in qualità di titolare del trattamento, dalla data del 2 ottobre 2013 al giorno di effettuazione dell´attività di controllo (16 ottobre 2013) e quindi per un periodo di 14 giorni superiore a quello (una settimana) prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del provvedimento generale dell´Autorità in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTI il verbale del 12 novembre 2013 con cui è stata contestata alla predetta Impresa individuale, per aver reso un´informativa inidonea, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e il distinto verbale anch´esso datato 12 novembre 2013 con cui è stata contestata alla predetta Impresa individuale, per aver conservato le immagini dell´impianto di videosorveglianza oltre il termine prescritto, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, in relazione all´art. 154, comma 1, lett.c) del Codice e al punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto della Compagnia di Scafati predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO, pertanto, che l´Impresa individuale Hu Guangyu ha effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un impianto di videosorveglianza (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), senza rendere un´idonea informativa semplificata ai sensi dell´art. 13 del Codice e conservando le immagini riprese per mezzo di tale sistema per un periodo di quattordici giorni, superiore a quello massimo prescritto, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 3.4 del medesimo provvedimento generale in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione, per aver reso un´informativa inidonea, delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione, per aver conservato le immagini dell´impianto di videosorveglianza, oltre il termine prescritto dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO, in ogni caso, che, per entrambe le violazioni contestate, sussistono gli elementi che consentono di applicare la previsione di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione di cui all´art. 161, del Codice nella misura di 2.400,00 (duemilaquattrocento) e per la violazione di cui all´art. 162, comma 2-ter, del Codice nella misura di 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a Hu Guangyu, nato a Zhejiang (RPC) il 22 dicembre 1979 quale titolare dell´ Impresa individuale Hu Guangyu P.Iva: 04703671216, con sede in Nocera Inferiore (Sa), via Lurezio n. 12, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice e di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-ter del Codice, in combinato disposto con l´art. 164-bis, comma 1 del Codice, per un importo complessivo pari a euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), come indicato in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia