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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ditta individuale Fang Weiwei - 21 aprile 2016 [7714299]

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[doc. web n. 7714299]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ditta individuale Fang Weiwei - 21 aprile 2016

Registro dei provvedimenti
n. 184 del 21 aprile 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Scafati, nell´ambito di un´attività diretta a verificare la conformità alla normativa di settore dei prodotti elettrici messi in vendita, ha svolto accertamenti in data 26 agosto 2013 nei confronti della Ditta individuale Fang Weiwei, con sede legale in Pagani (SA), Via A. De Gasperi n. 76, P.I. 04238561213, dai quali è risultato che la stessa effettua un trattamento di dati personali mediante un sistema di videosorveglianza, composto da 8 telecamere, di cui 3 poste all´ingresso del locale e 5 posizionate lungo le corsie delle scaffalature, risultanti attive e funzionanti al momento del controllo. E´ stato verificato che i due cartelli recanti l´informativa cd. "minima" erano privi dell´indicazione del titolare e delle finalità del trattamento, in violazione dell´art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") e di quanto disposto dal provvedimento generale sulla videosorveglianza, adottato dal Garante l´8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680];

VISTO il verbale del 5 settembre 2013 con cui è stata contestata alla predetta ditta individuale, nella persona del titolare Fang Weiwei, nata a Zhejiang (RPC) il 06.12.1977, C.F. FNGWWE77T46Z210W, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza, rendendo un´informativa inidonea, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla predetta Compagnia ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non presentando all´Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);

RILEVATO che la Ditta individuale Fang Weiwei ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di un sistema di videosorveglianza, rendendo un´informativa inidonea, in quanto risulta essere stato utilizzato il modello semplificato di informativa "minima", senza tuttavia l´indicazione del titolare del trattamento e delle finalità perseguite, in violazione dell´art. 13 del Codice e di quanto disposto al riguardo dal Garante nel citato provvedimento sulla videosorveglianza (punto 3.1);

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), applicata in combinato disposto con l´art, 164-bis, comma 1;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla Ditta individuale Fang Weiwei, con sede legale in Pagani (SA), Via A. De Gasperi n. 76, P.I. 04238561213, nella persona del titolare Fang Weiwei,  di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali per mezzo di un sistema di videosorveglianza, rendendo un´informativa inidonea;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia