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Provvedimento del 23 novembre 2017 [7707231]

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[doc. web n. 7707231]

Provvedimento del 23 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 495 del 23 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 12 luglio 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Ottavio Beretta, nei confronti di Google Inc. e Google Italy s.r.l. con il quale la ricorrente – che ha  rappresentato di possedere i requisiti per l´ammissione al gratuito patrocinio – ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la rimozione di alcuni URL specificamente elencati nell´atto introduttivo;

CONSIDERATO che l´interessata ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla sua immagine professionale e alla sua sfera privata dalla perdurante diffusione del proprio nominativo associato alle notizie di cronaca giudiziaria contenute nei suddetti articoli riguardanti vicende avvenute nel 1998 e conclusesi, in sede giudiziaria con sentenza di assoluzione emessa nell´anno 2006;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 luglio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 24 ottobre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 28 luglio e 10 agosto 2017 con le quali Google, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Masnada e Marco Berliri, ha rappresentato:

- in via preliminare l´inammissibilità delle richieste relative agli URL indicati nel predetto elenco al terzo e quarto punto, in quanto non avrebbero formato oggetto di interpello preventivo, ma comunicati per la prima volta attraverso il ricorso;

- in relazione agli URL, indicati al primo e secondo punto dell´elenco, di ritenere tuttora sussistente l´interesse pubblico alla reperibilità delle informazioni, in quanto:

• i due procedimenti nei quali è stata coinvolta la ricorrente, si sono conclusi nella seconda metà degli anni 2000, in un caso senza che il Tribunale sia entrato nel merito della vicenda, "essendosi dovuto astenere dal giudizio per intervenuta prescrizione", in relazione all´altro, invece, "la ricorrente […] non dà alcun conto del suo esito", pur risultando da uno degli articoli di cui chiede la deindicizzazione "che la sentenza di primo grado di quel procedimento sarebbe dovuta essere emessa nel giugno 2009";

• che, nel caso di specie, vi è comunque un interesse preponderante del pubblico ad avere accesso a tali notizie in ragione del fatto che si tratta di "reati gravi" -quali l´associazione a delinquere finalizzata alla truffa continuata e al falso e il reato di bancarotta fraudolenta- e del ruolo pubblico ricoperto dalla ricorrente in qualità di amministratrice unica e di liquidatrice di due diverse società;

• la resistente ha, altresì, rilevato che, ove le doglianze riguardassero il mancato aggiornamento degli articoli riferiti alla ricorrente, queste non possono essere prese in considerazione dal gestore di un motore di ricerca ai fini della valutazione della sussistenza del diritto all´oblio, ma possono essere fatte valere nei confronti degli editori dei siti sorgente ai quali può essere richiesto l´aggiornamento della notizia;

VISTA la nota datata 11 settembre 2017 con la quale la ricorrente ha contestato quanto affermato da Google ribadendo, in particolare, che i due procedimenti nei quali è stata coinvolta, si sono conclusi rispettivamente con una assoluzione con formula piena e con l´intervenuta prescrizione del reato (inviando copia delle relative sentenze, agli atti del fascicolo);

RILEVATO, in via preliminare, che gli URL indicati nell´elenco al terzo e quarto punto non risultano effettivamente essere stati fatti oggetto di interpello preventivo e che pertanto la richiesta della loro deindicizzazione deve essere dichiarata inammissibile, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b);

CONSIDERATO, con riferimento agli URL riportati al primo e al secondo punto del medesimo elenco, che, elemento costitutivo del diritto all´oblio, così come delineato dalla sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea nel caso C-131/12 "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González" del 13 maggio 2014, è il trascorrere del tempo rispetto al verificarsi dei fatti oggetto delle notizie rinvenibili attraverso l´interrogazione dei motori di ricerca;

CONSIDERATO, altresì, che ai fini della valutazione dell´esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all´oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dalle Linee Guida sull´attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell´Unione europea nel caso C-131/12 "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", WP 225, adottate dal Gruppo art. 29 il 26 novembre 2014;

CONSIDERATO che dalla pubblicazione dei due articoli contenuti nei citati URL è trascorso un considerevole lasso temporale, dal momento che essi sono risalenti rispettivamente al mese di aprile 2005 e di maggio 2007, inoltre essi riportano rispettivamente quanto avvenuto nel corso delle prime udienze dibattimentali nell´ambito del procedimento giudiziario a carico della ricorrente, nonché la cronaca relativa all´indagine che ha portato all´avvio del menzionato procedimento, del cui esito, tuttavia, non viene dato conto, rendendo così la notizia riportata negli articoli non aggiornata e dunque in contrasto anche con il principio di esattezza dei dati (art. 11, comma 1, lett. c) del Codice e punto 4 delle "Linee guida");

CONSIDERATO, altresì, che, come precisato nelle ridette "Linee guida", le Autorità di Protezione dei Dati, in relazione all´aggiornamento del dato, si pongono "l´obiettivo […] di garantire la deindicizzazione di informazione ragionevolmente non attuali e che siano divenute inesatte poiché obsolete" (v. punto 7, parte II);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover parzialmente accogliere il ricorso e, per l´effetto, di dover ordinare a Google, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, di provvedere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, alla rimozione degli URL indicati al primo e secondo punto dell´elenco;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL indicati al primo e al secondo punto dell´elenco redatto nell´ambito dell´atto introduttivo;

b. dichiara il ricorso inammissibile con riferimento agli URL indicati nell´elenco in atti al terzo e quarto punto, in quanto non oggetto di interpello preventivo al titolare del trattamento.

Il Garante, nel chiedere a Google, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento e di fornire comunque riscontro entro venti giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice. Ricorda altresì che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 23 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia