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Provvedimento del 7 dicembre 2017 [7706739]

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[doc. web n. 7706739]

Provvedimento del 7 dicembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 523 del 7 dicembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 31 luglio 2017 da XX nei confronti della ASL Roma 1 -UOC Assistenza materno infantile (di seguito: "ASL"), con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: "Codice") ha chiesto:

- di avere conferma dei dati riferiti a lei e alle proprie figlie minori contenuti nel fascicolo inerente l´affidamento di queste ultime al Servizio Sociale, nonché la loro comunicazione in forma intellegibile ai sensi dell´art. 10 del Codice;

- l´esibizione e la consegna di copia di tutti i documenti contenenti dati personali loro riferiti, presenti nel suddetto fascicolo relativamente al periodo compreso tra il "1° ottobre 2015 fino al rilascio delle copie";

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

- che, nell´ambito del procedimento di separazione giudiziale tra coniugi, è stata emessa dal Tribunale di Roma una sentenza di affidamento al Servizio Sociale delle figlie minori, a seguito della quale è stato aperto un fascicolo presso la resistente;

- di essere venuta a conoscenza "per vie informali" che il padre delle minori avrebbe inviato "copiosa corrispondenza" alla ASL nella quale sarebbero riportate considerazioni sulla persona e sulla condotta della ricorrente;

- di avere, pertanto, inviato alla ASL una richiesta di accesso, ai sensi degli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 7 agosto 1990, per chiedere "il rilascio di copie, nonché documenti, scritti personali e comunicazioni depositati o inviati nel suddetto fascicolo" da parte del coniuge e, successivamente, una istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati riferiti a lei e alle proprie figlie contenuti nel suddetto fascicolo e la loro comunicazione;

- che le richieste avanzate trovano il loro fondamento nella necessità di predisporre le proprie difese e replicare alle dichiarazioni rese dal coniuge o da terzi nei suoi confronti, nell´ambito dei procedimenti giudiziari attualmente pendenti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio presso il Tribunale di Roma e per l´impugnazione della sentenza di separazione dinanzi la Corte di Appello, relativa anche alla richiesta di affidamento e  collocamento delle minori;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 1° agosto 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, b) il verbale dell´audizione svoltasi in data 12 settembre 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 13 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 28 agosto e 18 settembre 2017, con le quali l´ASL ha rappresentato:

- che il Tribunale ha emesso nel 2016 una sentenza che ha previsto per le figlie minori della ricorrente "[l´]affidamento al servizio sociale e drastica limitazione della responsabilità genitoriale";

- che la ricorrente ha impugnato detta sentenza innanzi alla Corte di Appello e, nell´ambito di tale procedimento, il giudice ha chiesto al Servizio Sociale un relazione sull´intero nucleo familiare;

- di avere già dato riscontro a numerose istanze di accesso agli atti amministrativi avanzate nel tempo dalla ricorrente, ma di non poter accogliere quelle "aventi come oggetto presunti atti/lettere/denunce di provenienza della controparte e relazioni chieste dall´autorità giudiziaria (e quindi acquisite agli atti del giudizio)";

VISTI il verbale di audizione delle parti del 12 settembre e la nota del 20 settembre 2017  con i quali la ricorrente, nel ribadire la necessità di conoscere il contenuto della documentazione richiesta per esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio, ha da ultimo precisato che il suo interesse non è quello di prendere visione della relazione depositata in Corte d´Appello, bensì quello di "compulsare i documenti nel fascicolo del Servizio Sociale che possono avere influenzato il giudizio del Servizio Sociale stesso";

RILEVATO che l´attività posta in essere dal richiamato Servizio si colloca nell´ambito dell´ausilio da questo assicurato all´autorità giudiziaria nell´esercizio delle proprie funzioni e che pertanto il trattamento così effettuato è da intendersi direttamente correlato alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, rispetto alla quale trovano applicazione le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari "per ragioni di giustizia", ai sensi dell´art. 47, comma 2, del Codice (v. "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" adottate dal Garante il 26 giugno 2008 – consultabili sul sito dell´Autorità all´indirizzo: http://www.gpdp.it, doc. web n. 1534086);

RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che rispetto ai citati trattamenti non trovino applicazione alcune disposizioni del Codice, tra le quali, quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell´interessato (art. 9), al riscontro  da fornire al medesimo (art. 10) nonché quelle relative alla presentazione dei ricorsi al Garante (artt. 145-151);

RITENUTO, pertanto, che, con riferimento al caso di specie, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;

RILEVATO che resta impregiudicata la facoltà dell´interessata di proporre nelle competenti sedi giudiziarie, anche nell´ambito dei procedimenti attualmente pendenti, un´istanza per l´adozione di un provvedimento esibitorio a norma dell´art. 210 c.p.c., al fine di ottenere l´accesso alla documentazione richiesta;

RITENUTO, altresì, che sussistano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del procedimento in ragione in particolare dell´inammissibilità del ricorso;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara il ricorso inammissibile;

b. dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia