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Provvedimento del 30 novembre 2017 [7658643]

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[doc. web n. 7658643]

Provvedimento del 30 novembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 513 del 30 novembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 31 agosto 2017 da XX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Barboni e Anna Maria Nardone, nei confronti dell´Istituto Comprensivo Statale "Via della Commenda" con il quale la ricorrente, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

la comunicazione dei dati personali che la riguardano contenuti in una nota inviata alla dirigente scolastica dai genitori di alcuni alunni di una classe della quale la stessa è docente, contenente giudizi ed opinioni da questi resi in ordine all´attività didattica da lei svolta;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che l´interessata ha eccepito che il diniego precedentemente manifestato dall´istituzione scolastica resistente, relativamente alla sua richiesta di accesso, violerebbe espressamente la normativa in materia di protezione dei dati personali, la quale impone la comunicazione di ogni informazione riferibile all´interessato, ivi compresi dati relativi a giudizi ed opinioni;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 settembre 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 14 novembre 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTA la nota dell´8 novembre 2017 con la quale l´istituto resistente ha comunicato all´interessata i dati richiesti trasmettendo copia della predetta nota;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente alle richieste della ricorrente;

RITENUTO, altresì, di dover compensare fra le parti le spese del procedimento, in ragione della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 novembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia