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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cloud Europa s.r.l. - 26 luglio 2017 [7522764]

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[doc. web n. 7522764]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cloud Europa s.r.l. - 26 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 347 del 26 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che l´Ufficio del Garante, con atti nn. 14926/90166 del 21 maggio 2015, notificato mediante posta elettronica certificata in pari data, e 29608/90166 del 27 ottobre 2015, che qui si intendono integralmente riportati, ha contestato alla Cloud Europa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, piazza Palermo 7/12, C.F. 02187920992, due distinte violazioni delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 164 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 196/2003, di seguito denominato "Codice");

RILEVATO, dall´esame degli atti del fascicolo n. 90166 dell´Ufficio del Garante che:

- a seguito di più segnalazioni riguardanti l´effettuazione di comunicazioni telefoniche indesiderate a carattere promozionale, il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche dell´Ufficio del Garante ha inviato, il 27 gennaio 2015, una richiesta elementi, con la quale si invitavano più soggetti, fra i quali la Cloud Europa s.r.l., alla quale la richiesta è stata notificata mediante posta elettronica certificata il medesimo giorno 27 gennaio 2015, a fornire ogni elemento e informazione utile alla valutazione del caso. Preso atto che a tale richiesta la società non ha fornito alcuna risposta;

- l´Ufficio ha quindi inviato il 5 marzo 2015 a Cloud Europa s.r.l. una richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell´art. 157 del Codice, richiesta notificata mediante PEC in pari data;

- a tale richiesta la società non ha fornito riscontro e a seguito del mancato riscontro l´Ufficio ha contestato a Cloud Europa s.r.l. la violazione prevista dagli artt. 157 e 164 del Codice, con il richiamato atto n.14926/90166 del 21 maggio 2015;

- per il completamento dell´istruttoria relativa alle segnalazioni pervenute al Garante si era reso comunque necessario acquisire informazioni e documenti da Cloud Europa s.r.l., cosicché l´Ufficio ha provveduto ad inviare alla società, il 17 agosto 2015, una nuova richiesta di informazioni ed esibizione di documenti ai sensi dell´art. 157 del Codice, notificata mediante PEC il 18 agosto 2015;

- anche a tale richiesta la società non ha fornito riscontro nei termini prescritti e pertanto l´Ufficio ha provveduto a contestare a Cloud Europa s.r.l. la violazione prevista dagli artt. 157 e 164 del Codice, con il richiamato atto n.29608/90166 del 27 ottobre 2015;

- per acquisire le informazioni necessarie per il completamento dell´istruttoria, l´Autorità ha delegato la Guardia di finanza l´effettuazione di un accertamento ispettivo che si è svolto il 4 e 5 novembre 2015 presso la sede legale di Cloud Europa s.r.l.;

LETTI i rapporti amministrativi redatti dall´Ufficio il 10 marzo 2016 e 11 luglio 2017 ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dai quali emerge che la società non ha provveduto al pagamento in misura ridotta in relazione ad entrambe le contestazioni di violazione amministrativa;

PRESO ATTO che Cloud Europa s.r.l., con riferimento alle contestazioni a suo carico, non ha presentato memorie difensive né ha richiesto di poter esporre le proprie ragioni in un´audizione, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

RITENUTO che, allo stato degli atti, deve confermarsi la responsabilità di Cloud Europa s.r.l. in ordine ad entrambe le violazioni contestate, poiché è emerso per tabulas che la società, destinataria di due richieste di informazioni ed esibizione di documenti ex art. 157 del Codice, ha regolarmente ricevuto tali richieste mediante posta elettronica certificata e ha omesso di fornire riscontro all´Autorità nei termini indicati nelle richieste medesime, determinando un rilevante ritardo nella conclusione dell´istruttoria avviata dall´Ufficio a seguito di segnalazioni dei cittadini in materia di comunicazioni telefoniche indesiderate aventi finalità promozionali;

RILEVATO, quindi, che Cloud Europa s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso due distinte violazioni di cui all´art. 164 del Codice, per aver omesso di fornire riscontro a due richieste di informazioni ed esibizione di documenti, formulate dal Garante ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni appaiono connotate da una chiara volontà di disattendere le richieste dell´Autorità e i correlati ammonimenti circa le conseguenze di un omesso riscontro, che sono stati esplicitati nelle richieste di informazioni;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato il fatto che la società si è disinteressata degli sviluppi del procedimento sanzionatorio;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che la società non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, è stato preso in considerazione il bilancio abbreviato d´esercizio per l´anno 2015;
RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna delle due violazioni contestate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Cloud Europa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Genova, piazza Palermo 7/12, C.F. 02187920992, di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

a Cloud Europa s.r.l. di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia