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Provvedimento del 28 settembre 2017 [7422096]

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[doc. web n. 7422096]

Provvedimento del 28 settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 385 del 28 settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 18 maggio 2017 da XX nei confronti del Comune di Mandello del Lario, del cui corpo di polizia municipale la medesima è dipendente, con cui, contestando l´idoneità del riscontro ottenuto, quest´ultima ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto:

la cancellazione dei dati personali che la riguardano, mediante distruzione dei supporti che li contengono, in quanto trattati in violazione di legge ai fini di una contestazione disciplinare effettuata nei suoi confronti;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare, rappresentato:

di aver ricevuto, in data 27 aprile 2017, la notifica di una contestazione disciplinare fondata su una segnalazione proveniente dal proprio responsabile di struttura sulla base di una conversazione da questi registrata con il proprio telefono cellulare;

che tale trattamento è da ritenersi illecito tenuto conto del fatto che la predetta registrazione, avviata in modo occulto e resa manifesta solo nel corso del colloquio, sarebbe avvenuta in assenza di previa informativa in ordine, tra l´altro, alle modalità di raccolta ed alle finalità di utilizzo del dato personale "voce";

l´inidoneità del riscontro fornito dall´ente resistente per il tramite dell´Unità di progetto per i procedimenti disciplinari che ha dichiarato di non aver effettuato alcun trattamento illecito dei dati personali non disponendo di alcuna registrazione vocale, ma della sola segnalazione proveniente dal suo superiore gerarchico;

che l´ente resistente, avendo comunque utilizzato ai fini della contestazione, dati acquisiti tramite un´attività illecitamente posta in essere da un proprio dipendente, al quale competono peraltro precise funzioni di natura disciplinare, dovrebbe disporre la cancellazione degli stessi;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 13 luglio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 12 e del 15 giugno 2017 con le quali il Comune di Mandello del Lario, allegando le relative note di riscontro, ha confermato integralmente quanto già risposto a seguito di interpello preventivo, ovvero:

di non aver effettuato alcun illecito trattamento del dato personale costituito dalla voce della ricorrente, tenuto conto del fatto che la registrazione che la conteneva non è stata inviata all´Unità per i procedimenti disciplinari in allegato alla segnalazione, ma è rimasta nella disponibilità esclusiva del segnalante, che l´ha utilizzata "come semplice forma di annotazione e memorizzazione, (…) per meglio descrivere quanto avvenuto" in sua presenza;

che l´attivazione del registratore vocale da parte di quest´ultimo era circostanza nota a tutti i partecipanti al colloquio sin dal momento in cui questo ha avuto inizio e che, comunque, la registrazione, in quanto eseguita da uno dei soggetti attivamente partecipanti alla conversazione al fine di documentarne il contenuto, costituisce condotta da ritenersi pacificamente lecita secondo costante giurisprudenza della Cassazione penale;

la registrazione non era preordinata a costituire prova di un fatto disciplinarmente rilevante, circostanza che si è verificata solo successivamente sulla base dei contenuti della conversazione intervenuta fra le parti e che hanno dato origine alla segnalazione disciplinare effettuata a carico della ricorrente, in adempimento dell´obbligo specificamente previsto, in capo a colui che svolge funzioni dirigenziali, dall´art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 contenente "Norme generali sull´ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota del 24 luglio 2017 con la quale la ricorrente ha ribadito l´illiceità della registrazione effettuata dal suo superiore gerarchico, evidenziando come il fatto da questi commesso sia reso ancora più grave per effetto di quanto dal medesimo affermato nel corso del procedimento in ordine all´avvenuta attivazione della funzione di registrazione prima ancora del suo ingresso all´interno dell´ufficio, tradendo con ciò una finalità di utilizzo più ampia di quella dichiarata in quanto sostanzialmente consistente in una forma di controllo preventivo di tutti i dipendenti assegnati alla struttura;

VISTA la nota del 9 agosto 2017 con la quale il Commissario responsabile della Polizia Locale, ha comunicato di non aver mai eseguito registrazioni ulteriori oltre a quella effettuata nella circostanza descritta nell´atto di ricorso, precisando che in tale occasione si è invece ritenuto opportuno, in virtù del fatto che si erano già in precedenza verificati episodi analoghi a quelli poi fatti oggetto di segnalazione disciplinare, disporre la registrazione della conversazione al fine di documentare quanto avvenuto in sua presenza;

CONSIDERATO che l´interpello preventivo ed il successivo atto di ricorso sono stati proposti nei confronti del Comune di Mandello del Lario quale titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente, legata all´ente da un rapporto di lavoro dipendente;

RILEVATO, inoltre, che:

il Comune di Mandello del Lario, mediante l´Unità di progetto per i procedimenti disciplinari, ha ribadito (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere alcun file audio relativo alla registrazione fonica contestata dall´interessata, ma di aver avviato e concluso il procedimento disciplinare che l´ha coinvolta sulla base della sola segnalazione scritta eseguita dal responsabile gerarchico della medesima nella quale erano rappresentati fatti ai quali il segnalante aveva peraltro partecipato come soggetto attivo;

il file audio relativo alla registrazione – operazione della quale la ricorrente risulta, almeno da un certo punto della conversazione, essere stata comunque consapevole – è stato utilizzato dal superiore al fine di documentare quanto successivamente riportato nella segnalazione disciplinare, senza tuttavia allegare materialmente il supporto ad essa;

l´ente resistente, quale soggetto titolare, non ha pertanto effettuato, nel caso specifico, alcun trattamento del dato personale costituito dalla voce dell´interessata, tenuto peraltro conto del fatto che l´esecuzione della predetta registrazione risulta riconducibile ad un´attività posta autonomamente in essere, con propri mezzi, dal responsabile gerarchico della ricorrente nel corso di una conversazione avvenuta tra i due;

la segnalazione disciplinare ed il successivo avvio del relativo procedimento costituiscono espressione del potere disciplinare del datore di lavoro – previsto, con riguardo alle pubbliche amministrazioni, dagli artt. 55 ss. del d. lgs. n. 165 del 2001, nonché, con specifico riguardo agli enti locali, anche dalle corrispondenti disposizioni del relativo Contratto collettivo nazionale – all´esercizio del quale lo stesso è tenuto, costituendo la mancata attivazione di esso, in presenza dei presupposti individuati dalla legge, fonte di specifiche responsabilità in capo ai soggetti ai quali compete l´avvio del relativo procedimento (cfr. in particolare art. 55-sexies del citato decreto);

RILEVATO, in ordine all´istanza di cancellazione del contenuto del file audio, che la richiesta è stata rivolta nei confronti di un soggetto, ovvero il Comune di Mandello del Lario, che già anteriormente alla presentazione del ricorso aveva rappresentato di non detenere il predetto file;

RITENUTO, pertanto, che in ordine a tale profilo la richiesta deve essere ritenuta inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. c) del Codice;

RITENUTO, invece, in ordine alle restanti richieste ed alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso infondato non essendo emersi elementi volti a comprovare l´illiceità del trattamento dei dati personali della ricorrente effettuato dall´ente resistente nell´ambito del procedimento disciplinare attivato a suo carico;

RITENUTO che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione dell´infondatezza, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di cancellazione del file audio;

b) dichiara il ricorso infondato con riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati personali della ricorrente contenuti nella segnalazione e nella contestazione disciplinare;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia