g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 13 luglio 2017 [7005913]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 7005913]

Provvedimento del 13 luglio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 318 del 13 luglio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante e regolarizzato in data 21 aprile 2017 da XX, rappresentata e difesa dall´avv. Francesco Caroppo, nei confronti di Banca Ifis S.p.A. e Consel S.p.A. con il quale la ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha:

manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati che la riguardano in quanto effettuato in assenza di idoneo consenso ed ha chiesto altresì la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge, con particolare riguardo alle segnalazioni negative iscritte a suo carico nei sistemi di informazione creditizia (di seguito "sic");

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che la ricorrente ha, in particolare:

contestato l´illiceità del trattamento dei dati personali che la riguardano in quanto effettuato dalle resistenti sulla base di un contratto di finanziamento – originariamente stipulato da Consel S.p.A. e successivamente fatto oggetto di cessione in favore di Banca Ifis S.p.A. – nel quale la medesima avrebbe assunto il ruolo di garante dell´obbligazione principale e del quale eccepisce la falsità della relativa sottoscrizione;

rilevato di aver, per tale ragione, presentato denuncia querela nei confronti di un dipendente della società cedente sulla base della quale è stato avviato un procedimento penale poi archiviato per effetto dell´intervenuta depenalizzazione della relativa fattispecie di reato;

rappresentato di aver intrapreso nei confronti di Consel S.p.A. un giudizio civile diretto ad accertare la nullità del contratto di finanziamento, nonché la conseguente insussistenza dell´obbligazione da esso derivante a suo carico;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare: a) la nota del 5 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, b) il verbale dell´audizione svoltasi il 23 maggio 2017 presso la sede dell´Autorità, nonché c) la nota del 20 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 16 e del 19 maggio 2017 con la quale Banca Ifis S.p.A. ha rappresentato:

di essere divenuta titolare del credito oggetto di contestazione a seguito di cessione del relativo contratto effettuata da Consel S.p.A. che ha a tale riguardo fornito "apposita garanzia in ordine alla certezza, bontà ed esigibilità" dello stesso, trasmettendo altresì la documentazione utile alla sua riscossione, tra cui un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo, emesso nei confronti della ricorrente;

di aver provveduto a notificare al debitore l´avvenuta cessione del credito, con contestuale richiesta di pagamento di quanto dovuto, al quale ha fatto seguito, in assenza di riscontro da parte della ricorrente, l´avvio di una procedura esecutiva nei confronti della medesima conclusasi nel 2016 con l´emissione di un´ordinanza di assegnazione di somme in favore della società cessionaria;

la legittimità del trattamento effettuato tenuto conto del fatto che i dati della ricorrente sono stati acquisiti a seguito di regolare cessione di credito e successivamente trattati con esclusivo riguardo alle finalità connesse alla riscossione dello stesso;

VISTA la nota del 19 maggio 2017 con la quale Consel S.p.A., rappresentata e difesa dall´avv. Paolo Minoli, ha:

eccepito l´inammissibilità del ricorso proposto dall´interessata in virtù della contemporanea pendenza di un giudizio civile avente il medesimo oggetto, ovvero l´accertamento dell´apocrifia della firma apposta in calce al contratto, che, come tale, avrebbe come effetto quello di rendere illecito il trattamento posto in essere con riguardo ai dati personali della medesima;

rilevato la liceità del trattamento effettuato in quanto basato su un contratto di finanziamento regolarmente sottoscritto che, unitamente all´informativa ed al relativo consenso, "non possono essere messi in discussione in quanto accertati definitivamente dal decreto ingiuntivo non opposto" dall´interessata nei termini di legge e che ha pertanto "cristallizzato" il credito vantato, rendendo in tal modo incontestabile anche la successiva cessione operata in favore di Banca Ifis S.p.A.;

precisato, con riguardo alle istanze aventi ad oggetto la richiesta di cancellazione delle segnalazioni negative presenti nei sic, di aver interrotto, a seguito dell´intervenuta cessione del credito, qualsiasi attività di contribuzione nei predetti sistemi con riferimento ai dati che riguardano l´interessata;

VISTA la nota del 20 maggio 2017 con la quale la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, contestando, in particolare, l´eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da Consel S.p.A. in ordine alla quale ha rilevato che, in realtà, il giudizio civile avrebbe ad oggetto l´accertamento dell´inesistenza dell´obbligazione contrattuale vantata nei suoi confronti e non anche l´illiceità del trattamento che ne è derivato in relazione al quale è stato invece invocato l´intervento dell´Autorità;

VISTE le note del 22 maggio e del 5 giugno 2017 con le quali Consel S.p.A. e Banca Ifis S.p.A. hanno ribadito le rispettive posizioni, rilevando la liceità del trattamento posto in essere tenuto conto della regolarità degli atti presupposti, ivi inclusa l´acquisizione del consenso dell´interessata;

CONSIDERATO, preliminarmente, di dover ritenere il ricorso ammissibile tenuto conto del fatto che il giudizio civile avviato nei confronti di Consel S.p.A. risulta avere un oggetto diverso da quello dedotto con l´odierno gravame, pur se ad esso strettamente connesso;

RILEVATO che, sulla base degli elementi emersi nel corso del procedimento:

non risultano elementi specifici dai quali poter desumere l´illiceità del trattamento posto in essere dalle resistenti, in quanto basato su un rapporto contrattuale che, secondo quanto già disposto dal giudice del procedimento monitorio, nonché da quello della procedura esecutiva, risulta essere correttamente instaurato tra le parti originarie ed altrettanto regolarmente ceduto da Consel S.p.A. a Banca Ifis S.p.A. con successivo atto;

il consenso al trattamento non è comunque richiesto, secondo quanto indicato dall´art. 24, comma 1, lett. f), del Codice, per far valere un diritto in sede giudiziaria;

con specifico riguardo alla richiesta di cancellazione dei dati censiti nelle centrali rischi private, non risultano dedotti elementi specifici dai quali poter desumere l´illiceità delle stesse, tenuto conto del fatto che la relativa istanza risulta esclusivamente basata sulla contestazione della sussistenza del rapporto obbligatorio sopra citato;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il ricorso infondato e che, in ragione della specificità della vicenda, sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 luglio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia