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Provvedimento del 28 giugno 2017 [6947499]

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[doc. web n. 6947499]

Provvedimento del 28 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 28 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 27 marzo 2017 da XX e XX, rappresentati e difesi dall´avv. Alessio Nobile, nei confronti di Santander Consumer Bank S.p.A. (di seguito "Santander") con il quale gli interessati, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), hanno chiesto di ottenere:

1. la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali agli stessi riferiti trattati dalla resistente;

2. l´origine dei dati che li riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare del trattamento;

3. l´accoglimento dell´opposizione al trattamento e la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge;

4. la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che i ricorrenti hanno sostenuto, in particolare:

- di essere venuti a conoscenza che la resistente avrebbe formulato una richiesta di accesso ai dati personali che li riguardano detenuti presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia; 

- tale accesso sarebbe avvenuto senza il loro consenso ed indipendentemente da un eventuale rapporto di clientela o domanda di finanziamento, non essendo essi clienti di Santander alla quale non avrebbero neanche mai rivolto alcuna richiesta finanziamento;

- di essere soci, garanti e/o obbligati solidali (il sig. XX anche Amministratore Unico) della società Finrama S.r.l. che da anni ha in corso una serie di contenziosi giudiziari con Santander "per il mancato pagamento di crediti maturati a seguito di accordi commerciali non rispettati" dalla resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 giugno 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 24 maggio 2017 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 27 aprile 2017 con la quale la resistente ha rappresentato:

- di non aver mai formulato alcuna istanza di accesso ai dati personali dei ricorrenti presso la Centrale dei Rischi della Banca d´Italia e di non aver pertanto acquisito alcun loro dato derivante da tale fonte;

- di non detenere nei propri archivi alcun dato personale riferito alla ricorrente;

- di detenere i soli dati identificativi del ricorrente acquisiti negli anni 2004-2005 in relazione ad alcuni contratti di finanziamento dallo stesso sottoscritti in solido con la società Autorama Salario S.r.l. alla quale è subentrata la Finrama S.r.l.; 

- di trattare lecitamente tali dati, ancora oggi nella propria disponibilità, "in ragione dei contenziosi, tuttora pendenti, instauratisi sin dal 2009 con le società ricollegabili al sig. XX e, in particolare, con la stessa succitata società Autorama Salario S.r.l.. incorporata successivamente nella Finrama S.r.l.";

VISTE la memoria del 24 aprile 2017 e le successive note del 5 e 23 giugno 2017 con le quali i ricorrenti hanno sostenuto che:

- nel giudizio cautelare fra la Finrama S.r.l. e la Santander pendente dinanzi al Tribunale di Torino la resistente ha depositato, in allegato al proprio reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., copia del "riepilogo dati da prima informazione centrale rischi" acquisito a seguito di relativa richiesta avanzata alla Banca d´Italia sulla società Finrama S.r.l. e su di loro in qualità di garanti ed obbligati solidali di tale società;

- non avendo i ricorrenti né la stessa Finrama S.r.l. in persona dell´Amministratore Unico, sig. XX, concesso l´autorizzazione a Santander per il predetto accesso, sono stati chiesti chiarimenti direttamente alla Banca d´Italia la quale avrebbe confermato, con nota del 22 febbraio 2017, che tale "richiesta di prima informazione" sarebbe stata inoltrata utilizzando come causale di accesso "richiesta per concessione fido";

- tale accesso sarebbe a proprio parere illecito, non avendo la Finrama S.r.l. né essi stessi mai richiesto un finanziamento a Santander;

- i contenziosi ancora in corso con Santander non hanno ad oggetto i contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente ed allegati da controparte ma questioni riguardanti la società Finrama S.r.l.;

- attraverso l´accesso, ritenuto illecito, ai dati presenti in Centrale dei Rischi in relazione alla Finrama S.r.l. la resistente, "come previsto dalla circolare 139/1991 e dalla stessa risposta della Banca d´Italia del 22 marzo 2017, (…) è venuta in possesso inevitabilmente anche di tutti i dati relativi ai "garanti e obbligati in solido" di Finrama S.r.l.", e quindi dei propri dati, che, in quanto illecitamente acquisiti e trattati in violazione dell´art. 11 del Codice, non sarebbero utilizzabili nei propri confronti nei contenziosi attualmente pendenti;

VISTE le note del 18 maggio e 12 giugno 2017 con le quali la resistente ha ribadito:

- di aver richiesto ed, acquisito in data 29 dicembre 2016, informazioni presso la Centrale dei Rischi di Banca d´Italia unicamente in relazione alla Finrama S.r.l. -alla quale in quanto persona giuridica il Codice non si applica- e non anche agli interessati, come si evince facilmente dal citato "riepilogo dati da prima informazione centrale rischi" depositato in atti;

-  in ogni caso, tale "richiesta di prima informazione" sarebbe stata presentata nel pieno rispetto della normativa bancaria vigente, nonché delle disposizioni della circolare n. 139/1991 della Banca d´Italia (secondo la quale gli intermediari finanziari sono legittimati a richiedere e ad "utilizzare le informazioni acquisite […] per fini di difesa processuale, sempre che il giudizio riguardi il rapporto di credito intrattenuto con la clientela");

- le informazioni in tal modo acquisite sulla Finrama S.r.l. sono state lecitamente utilizzate nel giudizio pendente nei confronti della citata società dinanzi al Tribunale di Torino, procedimento in cui non sono coinvolti i ricorrenti;

- la conservazione dei dati del ricorrente riportati nei contratti di finanziamento allegati è necessaria per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, in quanto "le controversie correnti (…) hanno ad oggetto rapporti patrimoniali sui cui, inevitabilmente, incidono anche le poste oggetto di tali contratti";

DATO ATTO che, nel corso del procedimento, la resistente, con dichiarazione di cui l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), ha fornito riscontro alle richieste indicate in epigrafe ai punti 1) e 2) e ritenuto, pertanto di dover dichiarare, con riguardo ad esse, non luogo a provvedere;

CONSIDERATO che i resistenti hanno, in particolare, esercitato il diritto all´opposizione e richiesto la cancellazione dei dati che li riguardano contenuti nel c.d. "riepilogo dati da prima informazione centrale rischi" relativo alla Finrama S.r.l. - documento in loro possesso e dagli stessi prodotto nel corso del procedimento -, in quanto sarebbero stati trattati in violazione di legge per la ragioni sopra esposte;

CONSIDERATO, in via preliminare, che:

- l´art. 40, comma 2, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella l. 22 dicembre 2011, n. 214, modificando le definizioni di "dato personale" ed "interessato" contenute nell´art. 4 del Codice, ha infatti sottratto dall´ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le persone giuridiche, fra cui le società a responsabilità limitata come la Finrama S.r.l.;

- il predetto "riepilogo dati da prima informazione centrale rischi" depositato in atti non riporta dati personali dei ricorrenti, bensì esclusivamente la denominazione sociale di Finrama S.r.l. ed una serie di dati numerici indicativi della situazione di indebitamento complessivo della società verso il sistema creditizio e finanziario;

- ogni eventuale questione attinente alla liceità dei dati acquisiti dalla resistente in ordine alla Finrama S.r.l. attraverso la contestata "richiesta di prima informazione" alla Centrale dei Rischi della Banca d´Italia non rientra pertanto nella competenza di questa Autorità;

RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di cancellazione o di trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati personali trattati in violazione di legge con il predetto documento, tenuto conto del fatto che il medesimo non contiene informazioni personali riguardanti i ricorrenti, bensì unicamente ad una persona giuridica (Finrama S.r.l.) alla quale non si applica il Codice;

CONSIDERATO, con riferimento alla richiesta di opposizione e cancellazione degli ulteriori dati asseritamente trattati in violazione di legge, che la resistente ha sostenuto la liceità del trattamento delle informazioni relative al ricorrente utilizzate a fini di tutela dei diritti in sede giudiziaria nell´ambito dei contenziosi tuttora pendenti con le società allo stesso ricollegabili;

RILEVATO, pertanto, che, alla luce della documentazione depositata in atti e delle risultanze istruttorie, non emergono elementi idonei a comprovare un trattamento illecito dei dati personali dei ricorrenti da parte della resistente e ritenuto quindi di dover dichiarare il ricorso infondato in ordine alla richiesta di opposizione e cancellazione dei dati comunque trattati dalla resistente;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico della resistente in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale infondatezza del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste indicate in premessa ai punti 1) e 2);

b. dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla opposizione e richiesta di cancellazione dei dati di entrambi i ricorrenti in relazione al c.d. "riepilogo dati da prima informazione centrale rischi" riguardante Finrama S.r.l.;

c. dichiara infondato il ricorso in ordine alla ulteriori richieste;

d. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi alla resistente, che dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia