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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cigno d’Argento s.r.l. - 16 marzo 2016 [6703650]

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[doc. web n. 6703650]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Cigno d´Argento s.r.l. - 16 marzo 2016

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 16 marzo 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia di Verbania, con il verbale di contestazione n. 190/13 del 24 luglio 2013, che qui si intende integralmente richiamato, ha contestato a Cigno d´Argento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I.: 02045970031, con sede legale in Verbania (VB), via San Vittore 42, esercente l´attività di commercio al dettaglio di calzature, accessori, biancheria intima, chincaglieria e bigiotteria (operante con le insegne "Geox", "Invidiauomo", "Stella Z", "Calzedonia" e "Intimissimi"), la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 154, comma 1, lettere c) e d), 161 e 162, comma 2-ter, del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

RILEVATO più precisamente che con l´atto di contestazione si rappresenta che:

- nell´ambito del procedimento penale n. 3904/2011 RGNR, avviato nei confronti del sig. Aldo Colombo, nato l´11 giugno 1952 a Trecate (NO), C.F.: CLMLDA52H11L356T, amministratore unico di Cigno d´Argento s.r.l., la Guardia di finanza, Compagnia di Verbania, in esecuzione di una delega di indagini della Procura competente, finalizzata anche alla verifica dell´esistenza di un eventuale istanza di autorizzazione all´installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell´art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (statuto dei lavoratori), presentata dal sig. Colombo alla competente Direzione provinciale del Lavoro, ha effettuato accertamenti ispettivi presso alcuni punti vendita situati in Verbania e riconducibili alla predetta società, accertando la presenza di un sistema di videosorveglianza installato presso i menzionati esercizi;

- presso gli esercizi commerciali con insegna "Calzedonia" e "Intimissimi" situati nel Centro commerciale "Le Isole" di Gravellona Toce e  "Stella Z",  situato in Verbania, Via San Vittore n. 27, il sistema di videosorveglianza è risultato "attivo e funzionante" nonché idoneo a consentire "il riconoscimento dei soggetti inquadrati";

- il sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio commerciale "Stella Z", sottoposto a sequestro in esecuzione degli appositi decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla competente autorità giudiziaria, è risultato essere composto da tre telecamere posizionate all´esterno del punto vendita, "una telecamera "finta" installata all´interno dei locali […]", un hard disk rinvenuto nel locale adibito a magazzino del predetto punto vendita collegato ad un monitor e due videocassette, rinvenute nel medesimo locale magazzino, contenenti immagini registrate mediante le telecamere collocate esternamente al predetto esercizio. Le immagini registrate all´interno delle due videocassette rinvenute, pur non essendo datate, in base ai risultati di ulteriori verifiche, sono  riferibili ad un ambito temporale compreso tra settembre 2007 e aprile 2008;

- il sistema di videosorveglianza installato presso gli esercizi commerciali con insegna "Calzedonia" e "Intimissimi" situati nel Centro commerciale "Le Isole", sottoposto a sequestro in esecuzione degli appositi decreti di perquisizione e sequestro emessi dalla competente autorità giudiziaria, è risultato essere composto da una telecamera installata all´interno dei locali operanti con insegna "Calzedonia", una telecamera installata all´interno dei locali operanti con insegna "Intimissimi" (entrambe coperte da un sacchetto semi trasparente, legato da nastro adesivo di carta facilmente rimovibile), un pc notebook completo di cavo di alimentazione attraverso il quale era possibile visionare "le immagini di alcune telecamere" tramite un indirizzo ip, un router relativo al funzionamento a distanza del predetto impianto di videosorveglianza;

- durante le operazioni di perquisizione effettuate dalla Guardia di finanza, Compagnia di Verbania, il 25 settembre 2012, è stato richiesto al sig. Aldo Colombo di accedere al notebook e dall´esame degli ultimi indirizzi internet visionati emergeva il link che consentiva di collegarsi "al sistema di videosorveglianza  installato presso il negozio "Intimissimi" sito al centro commerciale "Le Isole" di Gravellona Toce":

- "nel contempo presso il suddetto negozio, in autonomia,  la dipendente presente durante le operazioni di perquisizione, provvedeva ad avviare il router in oggetto collegando semplicemente una spina alla presa dell´energia elettrica sulla quale era manoscritto "TELECAMERE";

- risulta accertato che attraverso il rinvenuto pc notebook il sig. Aldo Colombo, previo inserimento di user id e password, poteva collegarsi al sistema di videosorveglianza installato presso l´esercizio con insegna "Intimissimi" ed "una volta acceduto al programma di visualizzazione, è stato possibile vedere in tempo reale le immagini inquadrate dalle telecamere, seppur le stesse erano state furtivamente coperte con appositi sacchetti [nonché] anche la trasmissione dell´audio, nel senso che era udibile – sempre attraverso il notebook posto a sequestro – la musica nel momento trasmessa dallo stereo all´interno del punto vendita";

- non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza dei dipendenti di cui all´art. 4 della legge n. 300/1970;

- l´informativa minima risultava "mancante dell´indicazione del titolare del trattamento [nonché] delle finalità perseguite con il trattamento";

RILEVATO che con il citato verbale datato 24 luglio 2013, è stata contestata a Cigno d´Argento s.r.l., ai sensi dell´art. 161 del Codice, la violazione dell´art. 13 per avere svolto un trattamento di dati personali mediante l´impianto di videosorveglianza nei predetti esercizi commerciali rendendo agli interessati un´informativa inidonea ai sensi del citato art. 13 del Codice e del provvedimento in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010 [doc. web n. 1712680]; ai sensi dell´art. 162, comma 2-ter, del Codice, la violazione dell´art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in relazione al citato provvedimento in materia di videosorveglianza (cfr. punto 4.1) per aver installato e posto in funzione nei predetti esercizi un impianto di videosorveglianza dal quale era possibile controllare a distanza l´attività dei lavoratori dipendenti, omettendo di adempiere a quanto previsto dall´art. 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300; rilevato altresì che, per tutti i rilievi, è stata ritenuta applicabile l´aggravante prevista dall´art. 164-bis, comma 3, del Codice in considerazione del numero elevato di lavoratori dipendenti succedutisi dal 2006 al 2012 e individuati in 130 unità;

ESAMINATO il rapporto predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981 dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTA la nota prot. n. 1909/88410 del 19 gennaio 2017 con cui l´Unità lavoro pubblico e privato di questa Autorità, pur ritenendo che il trattamento effettuato da Cigno d´Argento s.r.l. mediante un sistema di videosorveglianza non fosse lecito in relazione, tra l´altro, all´art. 13 del Codice e al provvedimento di carattere generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 e facendo salvi gli esiti del procedimento sanzionatorio avviato con il verbale di contestazione n. 190/2013 del 24 luglio 2013, ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per promuovere l´adozione di un provvedimento prescrittivo o inibitorio da parte del Garante ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. d) e 14, comma 2, del Regolamento n. 1/2007 in considerazione della circostanza che il sistema di videosorveglianza è stato sottoposto a sequestro per effetto di un provvedimento della competente autorità giudiziaria;

VISTO lo scritto difensivo datato 9 agosto 2013, che qui si intende integralmente richiamato nel quale si rappresenta:

- "Sulla violazione del bene protetto dall´art. 13 del d.lgs. n. 196/2003. […] si è in presenza di apparecchi finti e/o non funzionanti, per ammissione della stessa Guardia di Finanza […] si deve concludere come la pretesa violazione sarebbe inesistente, perché comportamento che non lede l´interesse protetto […]";

- "Sulla violazione dell´art. 4 della legge n. 300/1970. Se le telecamere sono finte non vi è lesione del bene protetto da questa norma. In più se sono coperte, gli stessi dipendenti non possono nemmeno pensare di essere controllati. […] il fatto che le telecamere siano finte rileva al più ai soli fini di cui all´art. 4 della legge n. 300/1970 e non sub. codice privacy";

- "In ordine alle videocassette VHS sottoposte a sequestro. […]  le stesse sono state rinvenute in un locale magazzino. Si è quindi in presenza di un agire assolutamente non finalizzato alla conservazione dei dati, ma di mera dimenticanza";

- relativamente alle telecamere esterne di cui al punto b) di pagina 7 del verbale di contestazione "il verbale è assolutamente contraddittorio perché parte dalla premessa, a pag. 2, che vi sono 8 telecamere finte e/o non funzionanti, […] ma poi a pag. 7 conclude che le telecamere esterne sono perfettamente funzionanti. […] Sul punto rileviamo che, se le telecamere interne sono finte o non funzionanti, soprattutto perché coperte, allora violazione alcuna non v´è. Tanto è che la stessa Guardia di Finanza a pag. 8 [del verbale di contestazione] rileva che si è potuto vedere come le stesse riprendevano solo perché tolti i sacchetti che le ricoprivano";

- "[…] dall´accertamento non emerge quando le telecamere sarebbero state installate e quindi anche a prescindere dal loro essere finte, il dato "numero di dipendenti" non può essere preso in considerazione";

- "il verbale poi richiama l´art. 162, comma 2-ter, ma tale norma non è correttamente evocata, in quanto la sua violazione può solamente conseguire al mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni che l´Autorità […]  può andare a dettare";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere le responsabilità della parte in relazione a quanto contestato per le seguenti ragioni:

1) per ciò che attiene la funzionalità delle telecamere, si osserva che dal verbale di contestazione n. 190/2013 del 24 luglio 2013 risulta accertato che le stesse seppur definite "finte" (gli agenti infatti hanno apposto le virgolette nell´utilizzare tale locuzione) erano in realtà perfettamente funzionanti. Tale circostanza risulta dimostrata per le telecamere installate all´interno dei negozi con insegna "Calzedonia" e "Intimissimi" situati nel Centro commerciale "Le Isole" mediante la visualizzazione in diretta delle immagini tramite il pc notebook del sig. Aldo Colombo, mentre per le telecamere esterne del negozio con insegna "Stella Z" sito in via San Vittore, n. 27 mediante la visualizzazione delle videocassette rinvenute nel locale adibito a magazzino del medesimo punto vendita che hanno dimostrato l´attualità del trattamento. Al riguardo giova evidenziare che il sistema di videosorveglianza installato nei negozi situati all´interno del citato Centro commerciale comprendeva anche il router relativo al funzionamento a distanza dell´impianto installato in tali negozi e che per il suo avvio alla dipendente presente durante le operazioni di perquisizione del 25 settembre 2012 è stato sufficiente collegare "semplicemente una spina alla presa dell´energia elettrica sulla quale era manoscritto "TELECAMERE". Inoltre il link che consentiva di collegarsi al citato sistema di videosorveglianza è stato reperito tra gli ultimi indirizzi internet visionati tramite il pc notebook di proprietà del sig. Aldo Colombo. Tali elementi che emergono con chiarezza dal verbale di contestazione dimostrano in modo incontrovertibile che non solo il sistema di videosorveglianza era perfettamente funzionante ma che le immagini riprese dallo stesso erano state visionate recentemente dal sig. Aldo Colombo e che per il funzionamento del router vi era una spina dedicata alle telecamere. Il funzionamento del sistema di videosorveglianza risulta altresì confermato dal sig. Colombo laddove, nel corso dell´accertamento ispettivo, ha dichiarato di aver "installato le telecamere per motivi di sicurezza, tra l´altro aiutando in diverse circostanze le forze dell´ordine, e non ero a conoscenza degli obblighi di legge che voi mi contestate" senza pertanto menzionare in alcun modo la circostanza che le predette telecamere fossero finte (cfr. pag. 13 del verbale di contestazione);

2) per quanto riguarda le videocassette sottoposte a sequestro, quanto eccepito dalla parte in merito alla loro "mera dimenticanza" risulta irrilevante dal momento che alla società non è stata contestata la condotta relativa alla conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore a quello prescritto (limitato a 7 giorni), ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice, dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010 ma l´aver installato l´impianto di videosorveglianza in violazione della disciplina in materia di controlli a distanza dei dipendenti omettendo di adempiere a quanto previsto dall´art. 4 della legge n. 300/1970, espressamente richiamato dall´art. 114 del Codice e prescritto, sempre ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c), del Codice, al punto 4.1 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, pena l´applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall´art. 162, comma 2-ter del Codice;

3) con riferimento all´asserita contraddittorietà del verbale di contestazione, nel ribadire che il funzionamento delle telecamere risulta accertato, si osserva che le telecamere esterne a cui si fa riferimento a pagina 7, lett. b) del verbale di contestazione sono quelle relative agli esercizi commerciali situati in via San Vittore ("Stella Z" situato al n. 27 della citata via e oggetto del verbale di contestazione n. 190/2013 e "Calzedonia" e "Intimissimi" situati rispettivamente al n. 22 e 29 della medesima via e oggetto di un distinto verbale di contestazione). Tale circostanza oltre ad emergere chiaramente dal verbale di contestazione dove si legge "le medesime telecamere riprendono le porte di ingresso dei negozi […] oltre la pubblica via San Vittore, ove sono siti i suddetti punti vendita" è confermata anche dal fatto che nei distinti esercizi commerciali con insegna "Calzedonia" "Intimissimi" situati all´interno del Centro commerciale "Le Isole", non sono state rinvenute telecamere esterne. In merito all´asserita rimozione da parte degli agenti accertatori dei sacchetti che ricoprivano le citate telecamere interne si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato nelle memorie difensive, tale circostanza non emerge a pagina 8 del verbale di contestazione laddove viene semplicemente rilevato che "è stato possibile vedere in tempo reale le immagini inquadrate dalle telecamere, seppur le stesse erano state furtivamente coperte con appositi sacchetti". Anche qualora i sacchetti fossero stati effettivamente rimossi da parte degli agenti, tale circostanza non incide sulla funzionalità accertata dell´impianto di videosorveglianza;

4) per ciò che attiene l´applicazione da parte degli agenti accertatori dell´aggravante prevista dall´art. 164-bis, comma 3, del Codice in considerazione del numero elevato di lavoratori dipendenti succedutisi dal 2006 al 2012 e individuati in 130 unità, si deve rilevare che non risulta accertato se il menzionato numero di dipendenti sia riferito agli esercizi commerciali dove è stato rinvenuto il sistema di videosorveglianza funzionante oppure all´insieme degli esercizi commerciali riconducibili a Cigno d´Argento s.r.l.. Deve pertanto escludersi l´applicabilità di tale aggravante alle violazioni contestate con il verbale n. 190/2013 del 24 luglio 2013;

5) per ciò che attiene alla contestazione inerente la violazione di cui al combinato disposto degli articoli 162, comma 2-ter, del Codice, e 154, comma 1, lett. c), del Codice, essa  deve ritenersi assorbita dalla corrispondente fattispecie, penalmente rilevante, oggetto peraltro di accertamento in sede giudiziaria, con conseguente archiviazione della contestazione medesima;

RILEVATO, quindi, che Cigno d´Argento s.r.l., sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, per aver effettuato un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per mezzo del sistema di videosorveglianza installato presso gli esercizi commerciali con insegna "Calzedonia" e "Intimissimi" situati nel Centro commerciale "Le Isole" di Gravellona Toce e  "Stella Z",  situato in Verbania, Via San Vittore n. 27, rendendo, per ciascuno dei tre esercizi commerciali, un´informativa inidonea ai sensi dell´art. 13 del Codice e del provvedimento generale sulla videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione dell´art. 13 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di  euro 12.000,00 (dodicimila) per ciascuna delle tre violazioni di cui all´art. 161, in relazione all´art. 13 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

a Cigno d´Argento s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.I.: 02045970031, con sede legale in Verbania (VB), via San Vittore 42, di pagare la somma di euro  36.000,00 (trentaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

DISPONE

l´archiviazione delle contestazioni inerenti l´aggravante prevista dall´art. 164-bis, comma 3, del Codice, nonché la violazione di cui al combinato disposto degli articoli 162, comma 2-ter, del Codice, e 154, comma 1, lett. c), del Codice;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia