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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Unit Contact s.r.l. e Fastweb s.p.a. - 31 maggio 2017 [6700998]

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[doc. web n. 6700998]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Unit Contact s.r.l. e Fastweb s.p.a. - 31 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 257 del 31 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, in relazione a due distinte segnalazioni con le quali due segnalanti lamentavano la ricezione, per uno di essi in data 20 settembre 2013 e per l´altro sia in data 23 novembre 2012 che in data 14 dicembre 2012, sui rispettivi numeri telefonici, di comunicazioni di carattere commerciale indesiderate, l´Ufficio del Garante, all´esito di un´attività istruttoria, ha accertato:

1. con nota n. 14075/88233 datata 6 maggio 2014, che Unit Contact s.r.l. P.Iva: 11859951003, con sede in Roma, via Laurentina n. 640, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 22301/88233 del 18 luglio 2014, ha effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del segnalante, il cui numero "(…) è stato chiamato per errore di digitazione da parte di un operatore", iscritta, sin dal 31 maggio 2012, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

2. con nota n. 14055/88973 datata 6 maggio 2014, che Unit Contact s.r.l. P.Iva: 11859951003, con sede in Roma, via Laurentina n. 640, in persona del legale rappresentante pro-tempore, designata responsabile del trattamento dei dati da Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 quale titolare del medesimo trattamento, riguardo al verbale di contestazione n. 22593/88973 del 22 luglio 2014, ha effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di una chiamata promozionale sull´utenza telefonica fissa del segnalante, il cui numero "(…) è stato chiamato per errore di digitazione da parte di un operatore", iscritta, sin dal 29 aprile 2011, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

VISTI i verbali nn.rr. 22301/88233 del 18 luglio 2014 e 22593/88973 del 22 luglio 2014, che qui si intendono integralmente richiamati, con cui sono state contestate a Unit Contact s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati/trasgressore e a Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento/obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, per entrambe le contestazioni, le violazioni amministrative previste dagli artt. 13 e 23 del Codice, per aver effettuato, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice, un trattamento di dati personali finalizzato all´effettuazione di chiamate promozionali sulle utenze telefoniche fisse dei segnalanti avvenute, in entrambe i casi, per un errore di digitazione da parte di un operatore, iscritte sin dal 31 maggio 2012 e dal 29 aprile 2011, nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

ESAMINATI i rapporti dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali predisposti ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativi ai verbali di contestazione per le quattro violazioni amministrative nei confronti di Unit Contact s.r.l. nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati e a Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento e rilevato dai predetti rapporti che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI lo scritto difensivo datato 1° agosto 2014 e il verbale di audizione del 2 marzo 2015 entrambe relativi al verbale di contestazione n. 22301/88233 del 18 luglio 2014, con il quale Unit Contact s.r.l. nella sua qualità di trasgressore, ha rilevato come, richiamando sia la disciplina prevista dall´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice in base alla quale "(…) il consenso per il trattamento dei dati personali non è richiesto nel caso in cui sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato" che la disciplina di cui all´art. 130 del Codice recante "Comunicazioni indesiderate" e volendo fornire una distinta interpretazione tra il termine "spamming" che "(…) è costituito dall´invio ripetuto e massiccio di messaggi pubblicitari (…) da parte di un mittente (…)" e quello di "comunicazione non desiderata" che "(…) può consistere anche solo esclusivamente in un unico messaggio, non preventivamente richiesto o autorizzato dal destinatario", ha osservato come nel caso di specie "La comunicazione (oggetto della contestazione in parola) non è da identificarsi in un messaggio standard inviato in modalità automatica ad un numero indeterminato di soggetti, ma in una proposta commerciale personalizzata sulle caratteristiche del destinatario, a mezzo dell´intervento di un operatore. Non vi è prova certa dell´illegittimo utilizzo dei dati personali dell´Ente ad opera della società (…). Il Garante (…) non ha allegato nella contestazione di violazione amministrativa il testo del messaggio sanzionato";

VISTI lo scritto difensivo datato 1° agosto 2014 e il verbale di audizione del 2 marzo 2015 entrambe relativi al verbale di contestazione n. 22593/88973 del 22 luglio 2014, con il quale Unit Contact s.r.l.  nella sua qualità di trasgressore, nel ribadire tal quali le argomentazioni già esposte in riferimento sia alla disciplina prevista dall´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice che alla disciplina di cui all´art. 130 del Codice recante "Comunicazioni indesiderate" unitamente alle distinte interpretazioni dei termini "spamming" e "Comunicazioni indesiderate", ha osservato come "Il destinatario del messaggio (segnalante) è un legale che come tale svolge attività imprenditoriale, da ritenersi parte economica interessata, secondo la definizione riportata nel decreto, e non già da intendersi come mera persona fisica, e la comunicazione non è da identificarsi in un messaggio standard inviato in modalità automatica ad un numero indeterminato di soggetti, ma in una proposta commerciale personalizzata sulle caratteristiche del destinatario (…). Il Garante (…) non ha allegato nella contestazione di violazione amministrativa i testi dei messaggi sanzionati. Va ancora osservato che il rapporto tra società e avvocato si declina tra soggetti entrambi professionisti, nell´ambito dell´ordinaria attività economico imprenditoriale, tutelata ex art. 41 della Costituzione (…)". La società, infine, ha chiesto l´applicazione dell´art. 164-bis, comma 1, del Codice, nonché la rateizzazione dell´eventuale sanzione;

VISTI i due scritti difensivi entrambi datati 15 settembre 2014 con i quali Fastweb s.p.a. nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6 della legge n. 689/1981, in relazione ai verbali di contestazione nn.rr. 22301/88233 del 18 luglio 2014 e 22593/88973 del 22 luglio 2014, nell´evidenziare "(…) la propria estraneità rispetto all´illecito contestato, estraneità che del resto è predicata anche dall´atto di contestazione", riguardo l´ascritta responsabilità solidale di cui al citato art. 6 della legge n. 689/1981, ha rilevato come "La ratio delle previsioni sulla responsabilità solidale (…) non stà nel garantire il pagamento in caso di insolvenza del responsabile. La norma mira a evitare che la violazione, comunque accertata, resti priva di conseguenze sanzionatorie (…)", ove "(…) questa eventualità è difficilmente immaginabile nel rapporto titolare (Fastweb s.p.a.)/responsabile (Unit Contact s.r.l.) (…)";

Inoltre ha evidenziato come "Se il responsabile ha agito di propria iniziativa, uscendo dal perimetro tracciato dal titolare, non si potrà più dire che egli abbia operato da responsabile. (…) Se ne dovrebbe ricavare che venga meno anche il rapporto di autorità direzione e vigilanza e che comunque non vi sia spazio per applicare l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981".

Ha rilevato altresì come l´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 "(…) estende l´obbligo di pagamento alla persona, espressione che – nel sistema della legge n. 689/1981, di per sé incardinato sulla responsabilità principale delle sole persone fisiche – non comprende di regola le persone giuridiche. Non a caso, quando lo stesso art. 6 intende evocare tali soggetti lo fa esplicitando la natura giuridica della personalità (v. il comma 3)". Ne discende che "I rapporti di autorità, direzione, vigilanza considerati dall´art. 6, comma 2, appaiono di tipo forte e non a caso sono in genere individuati o in rapporti (…) di lavoro subordinato nell´ambito di organizzazioni in cui sussistano veri e propri poteri gerarchici".

Sempre con riferimento all´applicabilità dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981, ha rilevato che se trovasse comunque applicazione la richiamata disciplina, "(…) FASTWEB potrebbe essere esentata dalla responsabilità dimostrando di non aver potuto impedire il fatto" in ragione del fatto che: "L´atto di contestazione non contempla la responsabilità di FASTWEB a titolo principale né contiene rilievi sull´applicazione degli artt. 28 – 29 del decreto n. 196"; "(…) la condotta contestata all´agenzia (Unit Contact s.r.l.) appare il frutto di comportamenti estemporanei, eventualmente imputabili a negligenza o disattenzione di singoli addetti, comunque in ambiti del tutto estranei a quello che era il perimetro di attività demandato da FASTWEB"; "Nell´ambito di organizzazioni complesse (…) simili comportamenti estemporanei (…) non possono per definizione essere impediti caso per caso", ove, in ragione di tali argomentazioni, ha osservato come, anche nell´ambito delle attività ispettive svolte dal Garante, in data 6 e 7 maggio 2014, "(…) il dovere massimo di diligenza che si può chiedere al titolare deve allora essere valutato in termini di adeguatezza dei processi, ove gli stessi siano stati strutturati in modi da prevenire – per quanto nelle disponibilità del titolare medesimo – la commissione dell´illecito", per cui "(…) FASTWEB rileva di aver approntato tutte le misure concretamente realizzabili per evitare l´illecito". Diversamente opinando, "(…) FASTWEB  ritiene che applicare la responsabilità ex art. 6, comma 2, l. n. 689/1981 vorrebbe dire sostituire alla presunzione normativa – che ammette prova contraria – una responsabilità propriamente oggettiva";

TENUTO CONTO, inoltre, della nota datata 14 luglio 2014 dalla quale Fastweb s.p.a., relativamente alla responsabilità solidale disciplinata dall´art. 6 della legge n. 689/1981, ha tratto le argomentazioni riproposte tal quali nelle citate memorie difensive datate 15 settembre 2014;

RITENUTO, preliminarmente, di dover evidenziare come il provvedimento dell´Autorità n.16 del 19 gennaio 2011 recante "Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l´impiego del telefono con operatore, a seguito dell´istituzione del registro pubblico delle opposizioni" (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1784528), declinando la disciplina dell´art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, asserisce, anche con riferimento "(…) alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, -come sia legittimo- effettuare detto trattamento (ovvero il trattamento di dati oggetto delle contestazioni) in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all´art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all´attività svolta dall´interessato, sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento". I numeri di utenza telefonica dei segnalanti, sulla cui effettiva provenienza non è stato fornito alcun elemento volto a smentire quanto accertato nel verbale di contestazione, evidentemente non sono stati estratti da un elenco pubblico riconducibile alla categoria espressamente prevista e regolamentata nel citato provvedimento dell´Autorità datato 19 gennaio 2011, ovvero quella degli "elenchi di abbonati".

Posto ciò, come già esplicitato nei verbali di contestazione in argomento, si evidenzia che gli illeciti contestati ineriscono l´obbligo di rendere l´informativa al segnalante ai sensi dell´art. 13 del Codice e quello di acquisirne il consenso di cui all´art. 23 del Codice, senza che, in ragione dell´indeterminatezza circa la provenienza del dato personale del numero telefonico di utenza fissa dei due segnalanti, possa trovare applicazione la distinta disciplina prevista dal combinato disposto dell´art. 162, commi 2-bis e 2 quater del Codice che regola l´effettuazione di chiamate promozionali sull´utenza telefonica fissa del segnalante tratta dai già citati "elenchi abbonati" e iscritte nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice;

RITENUTO che, in relazione al verbale di contestazione nr. 22301/88233 del 18 luglio 2014 le argomentazioni addotte da Unit Contact s.r.l. non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. L´invocata disciplina dell´art. 24, comma 1, lett. b) del Codice risulta inconferente, atteso che la condotta oggetto di contestazione, consistente nell´effettuazione di una chiamata promozionale, non può in nessun modo essere ricondotta all´esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l´interessato e tantomeno all´adempimento, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell´interessato. Parimenti inconferente risulta la richiamata disciplina di cui all´art. 130 del Codice, poiché la società non tiene conto di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo. Tale norma, infatti, nel disciplinare il trattamento di dati oggetto della contestazione in parola, prevede l´obbligo, tra gli altri, di applicare la previsione dell´art. 23 del Codice che impone l´acquisizione del consenso informato ai sensi dell´art. 13 del Codice, senza che alcuna distinzione tra i termini di "spamming" e "comunicazione non desiderata" abbia alcun rilievo nell´attuazione della disciplina che ci occupa. Peraltro, gli elementi costitutivi degli illeciti contestati risultano legittimamente accertati in atti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, senza che la lamentata circostanza per la quale "Il Garante (…) non ha allegato nella contestazione di violazione amministrativa il testo del messaggio sanzionato" costituisca elemento utile;

RITENUTO che, in relazione al verbale di contestazione nr. 22593/88973 del 22 luglio 2014 le argomentazioni addotte da Unit Contact s.r.l. non risultano idonee ad escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Nel ribadire quanto già dedotto in riferimento all´invocata disciplina di cui agli artt. 24, comma 1, lett. b) del Codice e 130 del Codice recante "Comunicazioni indesiderate" unitamente alle distinte interpretazioni dei termini "spamming" e "Comunicazione non desiderata", si rileva l´inconferenza delle restanti argomentazioni. Sul punto risulta dirimente evidenziare come la circostanza di fatto in base alla quale la comunicazione promozionale oggetto di contestazione fosse avvenuta "(…) per errore di digitazione da parte di un operatore", non può essere considerata compatibile con quanto asserito da Unit Contact s.r.l. sulla "(…) proposta commerciale personalizzata sulle caratteristiche del destinatario" E´ evidente che, nel caso di specie, l´unico elemento utile accertato ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981 e peraltro non confutato in alcun modo da Unit Contact s.r.l., è che la chiamata promozionale oggetto di contestazione è stata effettuata per errore.

Il fatto che il segnalante sia un libero professionista (avvocato) e che il numero chiamato da Unit Contact s.r.l. fosse quello dello studio ove tale legale esercita l´attività professionale, nel caso che ci occupa è irrilevante. Ciò in quanto, diversamente da quanto stabilito dal provvedimento dell´Autorità datato 29 settembre 2011, non si realizzano i due requisiti richiesti. Il primo poiché, risultando pacifico che il numero del segnalante è stato chiamato per errore, risulta evidente come il numero in parola non sia stato attinto da alcun tipo di elenco, con specifico riferimento alle tipologie individuate nel già citato provvedimento del 29 settembre 2011. Il secondo poichè, proprio a causa dell´errore di digitazione dell´operatore che ha generato la chiamata in contestazione, non può certo essere sostenuto il vincolo di finalità in base al quale i dati possono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; ove, peraltro, sul punto, Unit Contact s.r.l. non ha fornito alcun elemento volto a qualificare l´offerta commerciale prospettata.

Inoltre, anche in relazione a questo caso, gli elementi costitutivi degli illeciti contestati risultano legittimamente accertati in atti ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, senza che la lamentata circostanza per la quale "Il Garante (…) non ha allegato nella contestazione di violazione amministrativa il testo del messaggio sanzionato" costituisca elemento utile. Alla luce del quadro complessivo, pertanto, non si ravvisano i presupposti applicativi dei casi di minore gravità di cui all´art. 164-bis, comma 1 del Codice;

RITENUTO, altresì, che le argomentazioni prodotte da Fastweb s.p.a. relative alla nota datata 14 luglio 2014, non risultano idonee ad escludere la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 in relazione a quanto contestato.

Giova preliminarmente rilevare come, in ordine a quanto argomentato circa la violazione del principio di personalità di cui all´art. 2 della legge n. 689/1981, la disciplina dettata dal Codice costituisce lex specialis rispetto alle previsioni della legge n. 689/1981 in quanto fonte di pari grado richiamabile, per effetto dell´art. 166 del Codice, solo "in quanto applicabile". Il Codice dispone che gli adempimenti siano posti in essere, in primo luogo, dal titolare del trattamento che, secondo quanto è previsto all´art. 28 del Codice, quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è "l´entità nel suo complesso". Il titolare del trattamento può, nell´ambito del potere di organizzazione del trattamento dei dati, delegare l´assolvimento di taluni adempimenti anche a persone (fisiche o giuridiche) individuate, ai sensi dell´art. 29 del Codice, quali responsabili del trattamento, vigilando, anche periodicamente, sull´osservanza delle istruzioni impartite. Ne discende che, sia la responsabilità delle condotte costituenti illecito amministrativo sanzionabili con il pagamento di una somma di denaro sia la responsabilità derivante dall´obbligazione in solido, sono legittimamente ascrivibili, come nel caso di specie, a due distinte persone giuridiche delle quali una Unit Contact s.r.l./trasgressore e l´altra Fastweb s.p.a./obbligato in solido. L´Ufficio del Garante, quindi, ha puntualmente rilevato, sulla base della documentazione acquisita in atti, i ruoli e le rispettive responsabilità derivanti dalla condotta contestata. Unit Contact s.r.l., quale responsabile del trattamento formalmente designata, avendo agito al di fuori delle istruzioni impartite da Fastweb s.p.a. quale titolare del trattamento di dati, è stata qualificata quale trasgressore a cui è attribuita la responsabilità per la condotta oggetto di contestazione, senza che alcuna censura in ordine a tale condotta illegittima fosse ascritta a Fastweb s.p.a..
Fastweb s.p.a. è chiamata, invece, a rispondere a titolo di responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 della legge n. 689/1981 in quanto, diversamente da quanto evidenziato nelle memorie difensive sopra richiamate, nel caso di specie sono riscontrabili gli elementi costitutivi della responsabilità ascritta non avendo la stessa dato prova di non aver potuto impedire il fatto, in base alla previsione dell´art. 6, comma 2, della citata legge n. 689/1981. Al riguardo si deve, infatti, precisare come l´eventuale svolgimento dell´attività di vigilanza da parte del titolare del trattamento – peraltro meramente e genericamente dichiarata da parte di Fastweb a.p.a., ma non dimostrata in alcun modo – non costituirebbe in ogni caso attività di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2, legge n. 689/1981, norma che richiede, invece, la diversa, (e più complessa) prova di non aver potuto impedire il fatto.

Risulta infine dirimente considerare come la rappresentata estemporaneità della condotta oggetto di contestazione e la sua conseguente impossibilità di essere impedita da parte di Fastweb s.p.a., non trovano riscontro, atteso che la vicenda oggetto di contestazione non può essere circoscritta al singolo caso cui ci si riferisce, ma deve essere ricondotta ad una attività istruttoria svolta da questa Autorità molto più ampia e volta a investigare l´attività di telemarketing della quale Fastweb s.p.a., così come nel caso di specie, è titolare del trattamento; gli esiti di tali controlli sono riportati nei verbali di operazioni compiute del 6 e 7 maggio 2014 menzionati nelle memorie difensive della società stessa. L´esame degli atti riconducibili all´attività ispettiva menzionata consente, infatti di verificare come la condotta oggetto di contestazione sia stata oggetto di numerose segnalazioni all´Autorità a fronte delle quali è stata avviata un´articolata attività istruttoria nei confronti di Fastweb, rendendo evidente che la condotta contestata non è episodica o estemporanea;

RILEVATO che Unit Contact s.r.l. ha effettuato due distinti trattamenti di dati personali finalizzati all´effettuazione di chiamate promozionali sulle utenze telefoniche fissa dei due segnalanti, entrambe iscritte nel registro pubblico delle opposizioni di cui all´art. 130, comma 3-bis del Codice, senza rendere l´informativa di cui all´art. 13 del Codice e omettendo di acquisire il consenso di cui all´art. 23 del Codice e che a Fastweb s.p.a., per entrambe i casi, va ascritta la responsabilità solidale ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981;

VISTO l´art. 161 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, commi 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto; l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 161 deve essere quantificato nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 12.000,00 (dodicimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria con riferimento alla violazione di cui all´art. 162, commi 2-bis deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila) per ciascuna delle due contestazioni per un importo complessivo pari a euro 20.000,00 (ventimila), per una quantificazione totale pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

RITENUTO, altresì, di accogliere la richiesta di rateizzazione in 10 (dieci) rate mensili dell´importo di euro 3.200,00 (tremiladuecento) ciascuna, per un importo complessivo pari a euro 32.000,00 (trentaduemila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Unit Contact s.r.l. P.Iva: 11859951003, con sede in Roma, via Laurentina n. 640, in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale trasgressore e a Fastweb s.p.a. P.Iva 12878470157, con sede in Milano, via Caracciolo n. 51 in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella sua qualità di obbligato in solido ai sensi dell´art. 6, comma 2 delle legge n. 689/1981, di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dagli artt. 161 e 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione frazionandola, in accoglimento della richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell´importo di 3.200,00 (tremiladuecento) euro ciascuna;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 32.000,00 (trentaduemila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti frazionati saranno effettuati entro l´ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 31 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia