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Provvedimento dell'8 giugno 2017 [6700511]

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[doc. web n. 6700511]

Provvedimento dell´8 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 264 dell´8 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato in data 20 aprile 2017 nei confronti di Generali Italia S.p.A. e dell´Agenzia Baroni De Nisco e Manunza s.n.c. con cui XX, in proprio e in qualità di socio dello "Studio Associato XX", rappresentato e difeso dall´avv. Biagio G. Ciollaro, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile di ogni dato personale che riguardi lui e il citato Studio Associato;

la "specifica attestazione" circa le modalità di gestione, utilizzo e conservazione dei dati;

la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

CONSIDERATO, in particolare, che le richieste contenute nell´atto introduttivo fanno riferimento alla polizza assicurativa n. *** sottoscritta nel 2006 dal ricorrente in qualità di socio del predetto Studio Associato con Generali Italia S.p.A. presso la citata Agenzia, a copertura delle spese legali derivanti da eventuali sinistri inerenti l´attività professionale;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota del 17 maggio 2017 con la quale Generali Italia S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, nel trasmettere il riscontro anche con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dall´Agenzia resistente indicata come proprio responsabile, ha:

comunicato i dati personali del ricorrente detenuti in relazione alla predetta polizza assicurativa stipulata dal citato Studio Associato in qualità di contraente di cui ha omesso di riportare i dati;

fornito informazioni circa i tre sinistri definiti in relazione alla suddetta polizza mettendo la relativa documentazione a disposizione presso l´Agenzia richiamata nel caso in cui il ricorrente ritenesse necessario prenderne visione;

reso indicazioni circa il trattamento dei dati attraverso il richiamo alla relativa informativa,  di cui ha allegato copia;

VISTA la nota del 18 maggio 2017 con la quale il ricorrente, preso atto del riscontro ricevuto, ha formulato la richiesta di ottenere copia di ogni documento sottoscritto da lui o dal citato Studio Associato, sia all´atto dell´iniziale stipula della polizza assicurativa che del successivo rinnovo, insistendo altresì per la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO che il ricorso debba essere ritenuto ammissibile nei confronti di entrambe le resistenti tenuto conto che solo nel corso del procedimento è emerso che l´Agenzia Baroni De Nisco e Manunza s.n.c. tratta i dati del ricorrente come responsabile del trattamento, qualità quest´ultima della quale egli non era a conoscenza prima dell´instaurazione del presente ricorso non avendo né l´Agenzia resistente né Generali Italia S.p.A. -nei cui confronti, in quanto titolare del trattamento, il ricorso avrebbe dovuto essere esclusivamente proposto- fornito alcun riscontro all´interpello preventivo;

CONSIDERATO che il procedimento previsto dagli artt. 145 e ss. del Codice può essere instaurato solo per soddisfare specifiche richieste formulate ai sensi dell´art. 7 del Codice con esclusivo riferimento ai dati personali che riguardano l´interessato;

CONSIDERATO che, nonostante l´art. 40, comma 2 comma, del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con legge n. 214 del 22 dicembre 2011, modificando le definizioni di "dato personale" ed "interessato" contenute nell´art. 4 del Codice, abbia sottratto dall´ambito di applicazione del Codice le associazioni, fra cui rientrano anche quelle professionali o gli studi associati di professionisti, nel caso specie, tuttavia, l´apposizione del nome degli associati nella ragione sociale, essendo idonea a identificare direttamente gli interessati (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice), configura un trattamento di dati personali riguardanti le persone fisiche;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione dei dati riguardanti lo Studio Associato che ha stipulato la polizza assicurativa nella parte in cui contengono informazioni personali relative all´altro socio, trattandosi di informazioni che il ricorrente non può richiedere ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RILEVATO che Generali Italia S.p.A., anche in relazione ai trattamenti di dati svolti dall´Agenzia resistente in qualità di responsabile, ha trasmesso, con dichiarazione di cui la stessa risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), i dati personali riguardanti il ricorrente detenuti in relazione alla polizza assicurativa in questione e ritenuto, pertanto, di dover dichiarare, in ordine a tale profilo, non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO, invece, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, inammissibile la richiesta avanzata nel corso del procedimento e diretta ad ottenere copia della documentazione sottoscritta dal ricorrente, trattandosi di un diritto non esercitabile ai sensi dell´art. 7 del Codice;

RITENUTO che debba essere altresì dichiarata inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), la richiesta di conoscere le modalità del trattamento, essendo stata avanzata solo nel corso del procedimento, pur dovendosi dare atto che Generali Italia S.p.A. ha fornito sul punto specifiche informazioni;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo in euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Generali Italia S.p.A., in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere le modalità del trattamento, di ottenere la comunicazione dei dati riguardanti lo Studio Associato nella parte in cui contengono informazioni personali relative all´altro socio e  di ottenere copia della documentazione sottoscritta dal ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione dei dati personali del ricorrente;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi nella misura di euro 200,00 a carico di Generali Italia S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia