g-docweb-display Portlet

Provvedimento dell'8 giugno 2017 [6700473]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6700473]

Provvedimento dell´8 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 265 dell´8 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 18 aprile 2017 da XX nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate, in data 30 marzo 2017, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di cui lamenta il mancato riscontro, ha chiesto di ottenere:

1. l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

2. gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

3. l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

4. la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

il ricorrente ha inoltre richiesto al Garante:

5. di ordinare alla resistente di dimostrare di avere posto in essere le misure minime di sicurezza idonee ad evitare un improprio trattamento dei dati che lo riguardano e  la consegna di copia dell´eventuale consenso prestato al trattamento dei dati personali per finalità promozionali;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto nei mesi di marzo e aprile 2017, in una propria casella di posta elettronica, alcune comunicazioni  promozionali provenienti da un indirizzo e-mail presumibilmente riconducibile a Telecom Italia S.p.A., pur non avendo mai espresso il consenso al trattamento dei propri dati;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, segnatamente, la nota del 5 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 16 maggio 2017 con la quale la società resistente, nel fornire i dati personali riferiti al ricorrente oggetto di trattamento, ha rappresentato che:

- il mancato riscontro all´istanza formulata dal ricorrente "è addebitabile ad una errata tipizzazione della richiesta";

- l´invio delle mail è stato causato da "una anomalia generata da un errore umano", le competenti strutture aziendali hanno infatti verificato che i lamentati invii sono avvenuti senza procedere preventivamente alla prevista "verifica tra la mailing list dei "contattabili" e quella della "Black list", dove era inserito l´indirizzo mail del ricorrente;

- al fine di evitare il ripetersi di tali "spiacevoli situazioni" sono in fase di sviluppo alcuni requisiti volti a rendere automatico il predetto sistema di verifica, l´operatività del nuovo processo è prevista entro il mese di giugno 2017 e fino ad allora "sono stati sospesi tutti gli invii di mail promozionali alla Customer Base di Digital Store";

- l´indirizzo di posta elettronica cui sono stati inviati  i messaggi promozionali, risulta acquisito in data 23 ottobre 2012 a seguito di una richiesta avanzata dallo stesso ricorrente per ottenere il reset password per cambio mail, indicando, in tale circostanza, l´attuale indirizzo mail in sostituzione del precedente, che era stato fornito in occasione dell´attivazione di una delle due linee telefoniche insieme agli altri dati allo stesso riferiti;

- i dati sono trattati per finalità amministrativo-contabili e per obblighi di legge;

- è stata registrata la volontà del ricorrente "a non ricevere comunicazioni promozionali";

VISTA la nota del 16 maggio 2017 con la quale il ricorrente, nel lamentare l´invio di ulteriori comunicazioni ad altro suo indirizzo di posta elettronica, ha chiesto di ricevere la nota citata dalla resistente  nel proprio riscontro che, secondo quest´ultima, gli sarebbe già stata inviata il 20 febbraio 2017;

VISTA la nota del 22 maggio 2017 con la quale la resistente ha fornito copia della citata nota ed ha dichiarato che le menzionate ulteriori comunicazioni promozionali pervenute all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente appartengono ad un periodo di tempo comunque precedente alla proposizione del ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO, con riguardo alle ulteriori richieste avanzate con il ricorso e meglio sopra individuate al punto 5, di doverne dichiarare l´inammissibilità ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, trattandosi di diritti in parte non esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice e riferiti comunque ad istanze presentate per la prima volta con l´atto introduttivo del procedimento;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Telecom Italia S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito dalla resistente;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l´origine dei dati, le finalità del loro trattamento, nonché alla relativa opposizione;

b) dichiara inammissibile il ricorso con riguardo alle richieste di cui al punto 5 in premessa;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 8 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6700473
Data
08/06/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso