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Provvedimento del 15 giugno 2017 [6697108]

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[doc. web n. 6697108]

Provvedimento del 15 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 282 del 15 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 18 aprile 2017 da XX nei confronti di Runwhip srl con il quale l´interessato, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), a seguito di un messaggio promozionale ricevuto nella propria casella di posta elettronica, ha chiesto alla resistente di ottenere:

1. la conferma dell´esistenza o meno dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile;

2. l´origine di detti dati, le finalità, le modalità e la logica applicata al loro trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2, del Codice;

3. informazioni circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i suoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati;

4. l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing;

5. la prova documentale dell´informativa e del consenso;

6. la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di:

- avere ricevuto, in data 2 marzo 2017, nella propria casella di posta elettronica, un messaggio promozionale, nel quale era indicata quale titolare del trattamento la società Runwhip srl;

- non aver mai fornito il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di marketing a tale società, né di avere mai ricevuto dalla stessa l´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

- avere inviato, in data 2 e 20 marzo 2017, due istanze all´indirizzo PEC della società resistente, senza, tuttavia, ricevere alcun riscontro in merito;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la comunicazione del 17 maggio 2017 inviata al ricorrente da Runwhip srl con la quale quest´ultima:

- nel fornire i dati in suo possesso "comprensivi del log di registrazione e della pagina privacy del sito stesso da cui risultano forniti tali dati", dichiara di averli già comunicati al ricorrente con nota del 16 marzo 2017 evidentemente da questi non ricevuta;

- ha rappresentato che i dati sono stati acquisiti dal sito www.prestitomio.com, di proprietà della Runwhip, dove risulta compilato, con i dati del ricorrente, il form di iscrizione "per accedere alla fornitura di proposte commerciali riguardanti tale tipologie di richieste"; nello stesso form risulta rilasciato il consenso dell´interessato per il trattamento sia dei dati inseriti, sia per finalità commerciali;

- ha rappresentato che tale procedura prevede che, successivamente alla compilazione del form, venga inviata all´interessato una mail di "conferma della registrazione" contenente anche la possibilità di richiedere la cancellazione dei dati inseriti nel caso in cui lo stesso interessato ritenga di non volere più aderire o si sia trattato di un errore;

VISTA la nota del 17 maggio 2017 con la quale il ricorrente ha dichiarato:

- di non avere mai ricevuto la mail del 16 marzo 2017 citata dalla resistente, pur se da questa allegata al riscontro, della quale comunque contesta l´autenticità;

- di non considerare attendibili le informazioni relative all´origine dei dati e di non avere mai ricevuto la mail di "conferma della registrazione";

- di ritenersi soddisfatto del riscontro ottenuto in relazione alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice;

- di non ritenersi viceversa soddisfatto in merito alla richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati, di conoscere se gli stessi siano stati o meno comunicati a terzi ed eventualmente gli estremi identificativi dei soggetti a cui sono stati comunicati;

VISTA la nota del 23 maggio 2017 con la quale la resistente nel contestare quanto formulato dal ricorrente circa l´autenticità della mail inviata, ha confermato il contenuto del proprio precedente riscontro, precisando:

- di non avere comunicato a terzi i dati del ricorrente;

- di avere proceduto a registrare la richiesta di opposizione al trattamento dei dati personali per finalità commerciali;

RITENUTO, tutto ciò premesso, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

RITENUTO, con riguardo alle ulteriori richieste avanzate con il ricorso e meglio sopra individuate al punto 5, di doverne dichiarare l´inammissibilità ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, trattandosi di diritti non esercitabili ai sensi dell´art. 7 del Codice, pur dovendosi rilevare, con particolare riferimento alla richiesta di prova documentale del consenso, che la resistente ne ha dato comunicazione nel corso del procedimento mediante trasmissione di copia della "pagina privacy" del sito da cui risultano acquisiti i dati;

RITENUTO, altresì, di dover compensare tra le Parti le spese del procedimento in ragione della parziale inammissibilità delle richieste avanzate dal ricorrente, nonché della specificità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara:

a. non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste indicate dal punto 1 al punto 4 della premessa;

b. inammissibile il ricorso con riguardo alle richieste di cui al punto 5 in premessa;

c. compensate tra le Parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia