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Provvedimento del 22 giugno 2017 [6696919]

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[doc. web n. 6696919]

Provvedimento del 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 289 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 20 marzo 2017 da XX nei confronti di Simmobiliare srl, con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

- la conferma dell´esistenza o meno dei dati personali allo stesso riferiti trattati dalla resistente e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di conoscere l´origine dei dati che lo riguardano, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell´art. 5, comma 2 del Codice, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentanti designati, di responsabili e  di incaricati;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato, in particolare che:

- nel corso di un precedente ricorso presentato al Garante a seguito di una telefonata commerciale ricevuta dalla IdroService Italia srl, questa aveva dichiarato di aver acquistato i suoi dati personali dalla attuale resistente;

- quest´ultima, da lui contattata autonomamente, aveva però negato qualsiasi addebito al riguardo;

- all´esito dell´attività istruttoria, il Garante, con provvedimento adottato il 21 settembre 2016 [doc. web n. 5773830], nel rilevare che l´odierna resistente non era parte di quel procedimento, essendo stata coinvolta autonomamente dal ricorrente, si riservava, comunque, ogni ulteriore accertamento, ritenendo, dagli elementi acquisiti, che non si potesse escludere la provenienza dei dati riferiti al ricorrente da Simmobiliare "stante quanto comunicato dalla IdroService srl ";

- in data 27 febbraio 2017, ha inviato una nuova istanza ai sensi dell´art. 7 del Codice alla resistente, non ricevendo alcun riscontro;

PRESO ATTO che la copia del ricorso e dell´invito ad aderire alle richieste nello stesso contenute, sono stati trasmessi alla resistente a mezzo posta elettronica certificata consegnata il 4 aprile 2017 e quindi, in ragione della mancata risposta, nuovamente trasmessi, con lo stesso mezzo, ai sensi dell´art. 157 del Codice –unitamente alla nota con la quale è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice – e ricevuti dal destinatario il 16 maggio 2017;

VISTA la memoria del 1° giugno 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato:

- di non avere "mai fornito né ad Idroservice, né a terzi, liste con numeri di telefono o di altri dati di contatto utilizzati per attività di comunicazione commerciale", atteso che la propria attività si sostanzia nel fornire "servizi integrati di marketing che non includono la fornitura o l´utilizzo per conto terzi, di liste con dati di contatto";

- di avere concluso in data 25 marzo 2016 un contratto con la Idroservice Italia srl per la promozione di servizi marketing che "non prevedeva in nessun modo la fornitura di liste di persone da contattare" (servizio, tuttavia, che non sarebbe mai stato reso per mancato pagamento del dovuto da parte della stessa Idroservice);

- di non disporre dei dati del ricorrente e di non averli mai trattati;

- che il 16 marzo 2016, data nella quale il ricorrente ha ricevuto la telefonata per conto della Idroservice, nessun accordo di fornitura dei servizi era ancora stato con questa definito;

VISTE le memorie di replica del 7 e 13 giugno 2017 con le quali il ricorrente, nel contestare quanto affermato dalla resistente anche in relazione all´attività che la stessa dichiara di svolgere, ha evidenziato la difformità tra le dichiarazioni rese dall´odierna resistente e quelle rilasciate dalla Idroservice nell´ambito dell´attività istruttoria relativa al precedente ricorso;

VISTA la nota del 12 giugno 2017 con la quale la resistente ha ribadito quanto già dichiarato nel precedente riscontro;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto - e con riserva di ogni accertamento al riguardo - di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure nel corso del procedimento, con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico di Simmobiliare srl, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a. dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b. determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi a Simmobiliare srl, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia