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Provvedimento del 22 giugno 2017 [6693332]

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[doc. web n. 6693332]

Provvedimento del 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 294 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 20 aprile 2017 da XX nei confronti di Claudio Fanelli con il quale il ricorrente, ribadendo alcune delle istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di ottenere:

la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal resistente, nonché la comunicazione degli stessi in forma intelligibile;

la comunicazione dell´origine dei dati, delle finalità, delle modalità e della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati eventualmente comunicati;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato la necessità di disporre dei dati indicati avendo ricevuto da parte del resistente la richiesta di pagamento di un compenso professionale per un´attività di difesa che, in realtà, non sarebbe mai stata resa in favore del medesimo, patrocinato, invece, da altri soggetti;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 maggio 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 giugno 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note dell´11 e del 18 maggio 2017 con le quali il resistente, nel rilevare di aver già fornito oralmente risposta al ricorrente anteriormente alla proposizione del ricorso, ha comunicato:

di aver trattato i dati personali del medesimo con riguardo ad un pratica di recupero crediti in ordine alla quale avrebbe a suo tempo assunto la difesa in giudizio unitamente ad un collaboratore di studio, del quale ha indicato il nominativo, che prestava attività presso il suo studio, e trasmette copia della procura alle liti a suo tempo sottoscritta dal ricorrente, nonché copia delle relative determinazioni dell´autorità giudiziaria

di non detenere più alcun dato personale ad esso relativo "già da sei anni", ovvero da quando il predetto collaboratore si è trasferito presso altro studio portando via la relativa documentazione;

VISTA la nota del 31 maggio 2017 con la quale il ricorrente ha contestato la completezza del riscontro ottenuto – in quanto lo stesso non conterrebbe alcuna indicazione in ordine all´origine dei dati, alle finalità, alle modalità ed alla logica applicata al trattamento, nonché agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento stesso – ribadendo altresì la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota del 5 giugno 2017 con la quale il resistente ha ribadito quanto già comunicato ed in particolare di non detenere più i dati del ricorrente a partire dal 2011, eccependo che "la (…) risposta negativa fornita (…) circa il possesso e/o detenzione (attuale) di dati personali (…) riguardanti il XX, consuma e conclude il procedimento";

CONSIDERATO che il riscontro fornito dal resistente, seppure in parte nel corso del procedimento, risulta completo e rispondente alle richieste presentate, avendo egli trasmesso tutti i dati personali ancora detenuti ed avendo dichiarato di non detenerne altri;

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conferma dell´esistenza dei dati personali del ricorrente contenuti nella documentazione riferita alla pratica di recupero crediti, in ragione di quanto dichiarato dal resistente nel corso del procedimento (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 250,00 a carico di Claudio Fanelli in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del parziale riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conferma dell´esistenza dei dati contenuti nella documentazione relativa alla pratica di recupero crediti;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 250,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6693332
Data
22/06/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso