g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 28 giugno 2017 [6693018]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6693018]

Provvedimento del 28 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 299 del 28 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Di Lucca e Giuseppe Avolio, nei confronti di Associazione Monaci della Sorgente ed Associazione Messaggeri del Tempo onlus con il quale il ricorrente, nell´interesse dei due figli, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto:

di conoscere l´origine dei dati personali che li riguardano, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato nel territorio dello Stato, nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati siano stati o possano essere comunicati;

di ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, chiedendo altresì l´attestazione che tale operazione sia stata portata a conoscenza dei soggetti ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi;

la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato che:

nell´agosto del 2016 i due figli, all´epoca entrambi minorenni, avrebbero soggiornato, unitamente alla madre, presso "il c.d. monastero di Montelupone" e che le attività dagli stessi svolte all´interno sarebbero state oggetto di riprese video;

i minori sono stati successivamente allontanati per effetto di decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni delle Marche con il quale, nel gennaio del 2017, è stata disposta la sospensione della potestà genitoriale della madre e l´affidamento degli stessi ai competenti servizi sociali, senza tuttavia nulla disporre "circa la conservazione ed il trattamento dei dati personali raccolti";

immagini e video ritraenti la figlia minore, raccolti in occasione di una manifestazione svoltasi, nel mese di novembre 2016, presso un noto esercizio commerciale di vendita di articoli sportivi, sarebbero stati inoltre pubblicati, in assenza del consenso del medesimo, all´interno della pagina Facebook dell´Associazione Messaggeri del Tempo in una sezione dedicata all´evento e connessa a presunte finalità filantropiche;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, a) la nota del 5 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, b) il verbale dell´audizione svoltasi presso la sede dell´Autorità in data 26 aprile 2017, nonché c) la nota del 26 maggio 2017 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la conclusione del procedimento;

VISTE le note del 19 aprile e del 5 maggio 2017 con le quali l´Associazione Messaggeri del Tempo onlus, per il tramite del legale rappresentante sig. Corrado Lazzarini, ha:

negato l´esistenza dell´Associazione denominata Monaci della Sorgente presso la sede indicata nell´atto introduttivo del procedimento, tenuto conto del fatto che l´unica associazione formalmente registrata in tale località sarebbe quella da lui rappresentata;

eccepito che uno dei due figli nell´interesse dei quali è stato presentato ricorso avrebbe compiuto la maggiore età ben prima del deposito dell´atto introduttivo e che pertanto questo determinerebbe in capo al ricorrente una carenza di legittimazione attiva con riguardo alla richiesta di comunicazione di informazioni relative al medesimo;

rilevato, relativamente alle richieste avanzate in riferimento alla figlia minore, che la stessa "è stata solo ospitata unitamente alla madre per qualche tempo in alcune stanze indipendenti presso la sede della onlus", precisando che attualmente non avrebbe più alcun rapporto con l´associazione;

dichiarato di non aver mai effettuato fotografie o riprese della medesima all´interno della struttura e rappresentando che le telecamere posizionate all´esterno della stessa, non più attive dal 2012, avrebbero una esclusiva finalità dissuasiva;

rappresentato, rispetto all´avvenuta pubblicazione, sul profilo Facebook dell´Associazione, di immagini e video ritraenti la minore nel corso della manifestazione sopra citata, che la stessa sarebbe avvenuta con il consenso della madre nel legittimo esercizio della propria potestà genitoriale;

comunicato, con riguardo all´origine, che i dati personali che riguardano la predetta minore sarebbero stati forniti dalla madre, che non sono stati raccolti dati sensibili, che la finalità del trattamento è connessa all´"attività autorizzata sopra indicata" – ovvero la partecipazione all´evento organizzato presso l´esercizio commerciale di cui sopra – assicurato che non vi siano dati trattati in violazione di legge e fornito inoltre indicazioni in ordine agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento;

PRESO ATTO che il ricorrente, attraverso due comunicazioni di posta elettronica inviate il 22 ed il 23 giugno 2017, ha rappresentato, con riguardo alle immagini della minore riprese nel corso della manifestazione svoltasi nel novembre del 2016, che le stesse sono state rimosse – unitamente a quelle del fratello che all´epoca dell´interpello preventivo era anch´egli minore di età – dalla società proprietaria dell´esercizio commerciale presso il quale l´evento si era verificato prima della proposizione del ricorso e che, alla stessa data, tali contenuti non erano più disponibili neppure sul profilo Facebook dell´Associazione Messaggeri del Tempo;

CONSIDERATO, in via preliminare, che le richieste avanzate con il presente ricorso possono essere valutate unicamente con riguardo alla figlia, minorenne all´atto di presentazione dello stesso, e non con riguardo all´altro figlio che aveva all´epoca già raggiunto la maggiore età e che non risulta aver conferito al padre specifica procura ai fini della richiesta di accesso ai propri dati personali;

RITENUTO, pertanto, in ordine a tale profilo, di dover dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO altresì, in ordine all´eccezione sollevata dalla parte resistente diretta a negare l´esistenza, presso la stessa sede dell´Associazione Messaggeri del Tempo, della diversa Associazione denominata Monaci della Sorgente, che da quanto sostenuto dal ricorrente e tenuto conto anche delle informazioni riportate nelle relazioni redatte dai servizi sociali, sembrerebbe esservi una sostanziale coincidenza tra i due soggetti anche se solamente la prima risulta essere formalmente iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO inoltre che:

con riferimento all´istanza di accesso avanzata con riguardo alla figlia minore del ricorrente, il rappresentante legale dell´Associazione Messaggeri del Tempo ha fornito le informazioni richieste attraverso l´atto di interpello ed il successivo atto di ricorso;

in relazione all´avvenuta pubblicazione di immagini e video della minore sul profilo Facebook dell´Associazione, gli stessi non risultavano più visibili già in epoca anteriore alla  proposizione del ricorso;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine all´istanza avente ad oggetto la richiesta di informazioni attinenti il trattamento di dati personali riguardanti la figlia minore del ricorrente, avendo la resistente fornito riscontro nel corso del procedimento dichiarando tra l´altro (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati personali che la riguardano sono stati comunicati dalla madre e che gli stessi sono stati oggetto di trattamento in relazione all´evento tenuto dall´associazione presso l´esercizio commerciale citato in premessa;

RITENUTO di dover invece dichiarare, ai sensi dell´art. 148, comma 1, lett. b), del Codice, il ricorso inammissibile con riguardo alla richiesta di cancellazione o di trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati trattati in violazione – avente ad oggetto, in particolare, la richiesta di rimozione delle immagini della minore a suo tempo pubblicate sulla pagina Facebook dell´Associazione – tenuto conto del fatto che tali contenuti non risultavano più presenti all´interno di detto profilo già prima della presentazione del ricorso;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 150,00 a carico dell´Associazione Messaggeri del Tempo onlus in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione del riscontro fornito nel corso del procedimento, nonché della parziale inammissibilità del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di informazioni relative al trattamento avente ad oggetto i dati personali della figlia minore del ricorrente;

b) dichiara il ricorso inammissibile in ordine ai restanti profili;

c) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 150,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia