g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 27 aprile 2017 [6634352]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6634352]

Provvedimento del 27 aprile 2017

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 27 aprile 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato da XX in data 14 marzo 2017 nei confronti del Comune di Levanto con il quale questi, ritenendosi leso dalla pubblicazione di una determinazione avente ad oggetto il riconoscimento in proprio favore di un contributo economico per spese alloggiative, ha chiesto al Garante di ordinare al Comune resistente l´adozione delle misure necessarie a tutela dei propri diritti;

CONSIDERATO, in particolare che il ricorrente ha lamentato:

- che l´indicazione, nel corpo della delibera, dei dati personali della proprietaria dell´immobile affittato all´interessato, tenuto conto delle ridotte dimensioni del Comune resistente, avrebbe reso possibile l´identificazione dell´interessato quale occupante dell´appartamento e percettore del contributo;

- di aver subito danni di tipo esistenziale e materiale in quanto nel contesto cittadino egli verrebbe ormai additato come una persona indigente con difficoltà economiche e sociali al quale nessuno sarebbe più disposto ad affittare una casa;

RILEVATO che il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), nel disciplinare le modalità di presentazione, il contenuto e il procedimento per i ricorsi (art. 141, comma 1, lett. c), e artt. 145 ss.), individua anche le ipotesi di loro inammissibilità (art. 148), prevedendo che questa possa essere dichiarata anche prima della comunicazione dell´atto introduttivo al titolare del trattamento (art. 149);

VISTA la nota del 16 febbraio 2017 allegata al ricorso con la quale il Comune di Levanto, nel riscontrare l´interpello del ricorrente, ha dichiarato che la determinazione in questione è stata redatta per adempiere ad obblighi legislativi senza fare alcun cenno a dati collegabili all´interessato e, dopo essere stata pubblicata per il tempo normativamente previsto, è stata rimossa dall´albo pretorio escludendo anche la possibilità che essa "fosse conservata negli archivi" di talché "dal 9 febbraio il suddetto provvedimento non è più reperibile dagli accessi dell´albo pretorio e degli archivi";

RILEVATO pertanto che alla data di presentazione del presente ricorso l´interessato aveva già ricevuto integrale riscontro alle istanze avanzate con l´interpello preventivo (espressamente dirette ad ottenere la "cancellazione", la "trasformazione in forma anonima" e il "blocco" dei dati trattati in violazione di legge), avendo ottenuto piena conferma della rimozione di ogni possibile lesività del provvedimento in questione e che pertanto esso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell´art. 148, comma 1, del Codice;

RILEVATA la presenza nel medesimo ricorso di ulteriori elementi, di carattere formale e sostanziale, idonei a confermare detta dichiarazione di  inammissibilità;

CONSIDERATO che rimane impregiudicata ogni ulteriore valutazione di questa Autorità in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali effettuato dalla resistente, anche alla luce delle Linee guida del Garante sui trattamenti di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati per finalità di pubblicità e trasparenza sul web (Provv. 15 maggio 2014, doc web n. 3134436);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 27 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
6634352
Data
27/04/17

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso


Vedi anche (10)