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Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza - 22 giugno 2017 [6630330]

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[doc. web n. 6630330]

Parere sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza - 22 giugno 2017

Registro dei provvedimenti
n. 285 del 22 giugno 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare gli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g);

Vista la richiesta di parere dell´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza del 17 marzo 2017, così come integrata in data 7 giugno 2017, sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da essa effettuati;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

L´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza, istituita ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 112, ha chiesto il parere del Garante in ordine allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da essa effettuati.

L´Autorità, in particolare, nello svolgimento dei compiti di verifica del rispetto e della corretta attuazione della normativa a tutela dell´infanzia e dell´adolescenza, anche attraverso specifiche richieste di informazioni, accertamenti e controlli, può prendere in esame, anche d´ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. Ciò, fermo restando il rispetto del principio di sussidiarietà, e quindi le competenze attribuite ai Garanti regionali (artt. 3 e 4 della legge n. 112 del 2011).

OSSERVA

L´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza, al pari degli altri soggetti pubblici, può trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere legittimo il trattamento (art. 20 del Codice).

In base al Codice, l´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza deve, quindi, adottare un atto di natura regolamentare prevedendo tipi di dati e di operazioni in conformità al parere reso dal Garante.

In questo quadro, lo schema in esame identifica i tipi di dati e di operazioni eseguibili a cura dell´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza, che ne effettua il trattamento in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi.

La versione dello schema di regolamento in esame tiene conto delle indicazioni fornite dall´Ufficio ai rappresentanti dell´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza, volte a garantire, in particolare, il più rigoroso rispetto del principio di indispensabilità nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi ai minori.
Su tali basi, lo schema del regolamento non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali e, pertanto, il Garante non ha osservazioni da formulare.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice esprime parere favorevole in ordine allo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell´Autorità Garante per l´infanzia e l´adolescenza.

Roma, 22 giugno 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia