g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 maggio 2017 [6619427]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 6619427]

Provvedimento del 4 maggio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 223 del 4 maggio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 22 marzo 2017 da XX, rappresentato e difeso dall´avv. Giuseppina Creni, nei confronti di Unicredit S.p.A. e Crif S.p.A. con il quale il ricorrente - ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") - ha chiesto:

- di ottenere la cancellazione della segnalazione di tipo negativo comunicata da Unicredit S.p.A. al sistema di informazioni creditizie (di seguito s.i.c.) di Crif S.p.A. in relazione al mancato pagamento di alcune rate di un prestito personale contratto nel 2001;

- la liquidazione in suo favore delle spese sostenute per il procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha sostenuto che:

- come previsto dall´art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, le informazioni creditizie negative relative ad inadempimenti non regolarizzati devono essere cancellate non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento;

- in base a tale disposizione, essendo la scadenza contrattuale del rapporto fissata al 2004, non si sarebbe potuto conservare le informazioni creditizie in questione oltre il 2007 e, pur volendo considerare quali vicende rilevanti relative al pagamento gli ultimi versamenti eseguiti nel 2006, i 36 mesi si sarebbero dovuti considerare spirati nel 2009;

- al contrario, alla data del 31 maggio 2016, e quindi a distanza di ben dodici anni dalla scadenza contrattuale, tali informazioni risultavano ancora presenti nel s.i.c. di Crif S.p.A., essendogli stata rifiutata, proprio sulla base di tale segnalazione, la concessione di un  mutuo fondiario per l´acquisto di un immobile;

- la permanenza di detta segnalazione, a distanza di un così lungo lasso di tempo dalla scadenza contrattuale e senza un termine definito, gli starebbe causando notevoli danni economici e di immagine, impedendogli di accedere nuovamente al credito;

- la segnalazione al s.i.c. di Crif S.p.A. sarebbe inoltre illegittima in quanto non preceduta dall´invio all´interessato del preavviso di imminente registrazione presso i sistemi di informazione creditizia previsto dall´art. 4, comma 7, del citato codice di deontologia e buona condotta, non avendo peraltro Unicredit S.p.A. mai proceduto nei propri confronti al recupero dell´asserito credito o ad inviargli solleciti di pagamento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 aprile 2017 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato i resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota dell´11 aprile 2017 con la quale Crif S.p.A. ha:

- dichiarato aver sospeso cautelativamente la visibilità della posizione relativa al rapporto di finanziamento contestato in attesa del completamento delle necessarie verifiche avviate presso Unicredit S.p.A.;

- sostenuto in ogni caso la liceità della conservazione delle informazioni in questione all´interno del proprio s.i.c., essendo il rapporto in questione ancora in essere (come confermato da Unicredit S.p.A.) e non essendo pertanto ancora decorso il termine di 36 mesi dalla data di sua cessazione previsto dall´art. 6, comma 5, del citato codice di deontologia e buona condotta, disposizione che considera la data di scadenza contrattuale e la data di cessazione del rapporto come "termini alternativi tra loro ed equipollenti";

VISTA la nota del 12 aprile 2017 con la quale Unicredit S.p.A. ha sostenuto che:

- il rapporto di finanziamento in questione presenta attualmente uno stato di insolvenza, essendo il ricorrente debitore di complessivi euro 620,11 oltre interessi di mora maturati e maturandi, tenuto conto che, nonostante i versamenti da quest´ultimo eseguiti, vi è l´evidenza del mancato o integrale pagamento di n° 5 rate con scadenze dal 31.12.2003 al 30.04.2004;

- la segnalazione dei dati relativi ai ritardi nei pagamenti al s.i.c. di Crif S.p.A. è avvenuta per la prima volta nel maggio 2002 (a fronte di due rate consecutive impagate) quando ancora l´obbligo del preavviso di cui al citato art. 4, comma 7, non era vigente, essendo il richiamato codice di deontologia e buona condotta entrato in vigore nel gennaio 2005;

- essa ha comunque inviato, nel luglio 2005, ai clienti già titolari di un finanziamento come il ricorrente una comunicazione "con la quale sono stati forniti dettagli sulle modalità di trattamento dei dati personali segnalati, gestiti e archiviati nei sistemi informatici creditizi", come previsto dall´art. 13, comma 3, del citato codice di deontologia e buona condotta;

- nonostante la liceità della segnalazione in base alle disposizioni al tempo vigenti, di aver ritenuto di procedere alla cancellazione delle informazioni creditizie negative relative al ricorrente dal s.i.c. di Crif S.p.A. (come risulta dalla evidenza desunta dai sistemi di Crif S.p.A. aggiornata al 12 aprile 2017);

VISTA la memoria di replica del 26 aprile 2017 con la quale il ricorrente, nel sollecitare  la piena prova dell´avvenuta cancellazione della segnalazione negativa in questione, ha chiesto altresì, nel caso di declaratoria di non luogo a provvedere sul ricorso da parte del Garante, che venga disposta in proprio favore la liquidazione delle spese del procedimento, tenuto conto che l´adempimento dei resistenti sarebbe  avvenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso;

VISTA la nota del 28 aprile 2017 con la quale Crif S.p.A., inviando le apposite evidenze informatiche, ha confermato che:

- il rapporto di finanziamento in questione risulta censito nel proprio s.i.c. "privo di negatività";

- in data 12 aprile 2017 Unicredit S.p.A. "ha provveduto ad eliminare in autonomia tutti i ritardi segnalati sul rapporto oggetto del Ricorso";

- la "data fine" del rapporto è stata modificata su richiesta di Unicredit e corrisponde attualmente al 15 febbraio 2006;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo i resistenti fornito nel corso del procedimento un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto nei sensi da questi richiesti  nell´atto introduttivo;

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura forfettaria di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di Unicredit S.p.A. e Crif S.p.A., da ripartirsi in parti eguali, in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in ragione dell´accoglimento delle richieste dell´interessato;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambe i resistenti;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi ai resistenti, che dovranno liquidarli, ripartendole in parti eguali fra di essi, direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia